Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di evasione rappresenta una violazione delle misure restrittive della libertà personale e, come tale, è severamente sanzionato. Tuttavia, cosa succede quando una condanna per tale reato viene impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come i motivi di ricorso debbano essere solidi e pertinenti per superare il vaglio di legittimità. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna a ulteriori spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna inflitta a un individuo dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza ai Supremi Giudici.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Evasione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione della validità dei motivi presentati. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non fossero semplicemente deboli, ma ‘manifestamente infondate’. Oltre a confermare la condanna, la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno specificato che i motivi addotti non erano consentiti in sede di legittimità. Il ricorso per Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Nel caso specifico, le censure del ricorrente riguardavano l’affermazione della sua responsabilità, mettendo in discussione la sussistenza sia dell’elemento materiale (l’effettivo allontanamento dal luogo di detenzione) sia dell’elemento psicologico (la volontà cosciente di sottrarsi alla misura). La Corte ha liquidato tali motivi come ‘manifestamente infondati’, indicando che le argomentazioni erano così palesemente prive di pregio da non meritare un’analisi approfondita. La sentenza di merito aveva, evidentemente, già motivato in modo logico e coerente su entrambi i punti, rendendo il ricorso un tentativo sterile di rivalutare i fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge specifici e non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere l’accertamento dei fatti. Per chi affronta un’accusa per il reato di evasione, questa decisione serve da monito: un’impugnazione deve essere supportata da argomentazioni giuridiche solide e pertinenti. Proporre un ricorso con motivi deboli o palesemente infondati non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati sia riguardo alla sussistenza dell’elemento materiale che di quello psicologico del reato di evasione.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso in Cassazione può riesaminare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reat di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede legittimità, perché manifestamente infondati in punto di affermazione dell responsabilità, per la sussistenza dell’elemento materiale e di qu psicologico del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere relatore
Il Presidente