Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione in materia di reato di evasione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una persona condannata per essersi allontanata senza autorizzazione dal luogo in cui era sottoposta a una misura restrittiva, ribadendo principi fondamentali sia di natura processuale che sostanziale.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa ha contestato la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Secondo il ricorrente, non vi era la volontà consapevole di violare le prescrizioni imposte. Inoltre, veniva lamentata la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’Analisi della Corte sul Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, il motivo presentato è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La difesa, infatti, si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione congrua ed esaustiva della sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, un compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di riconsiderare la consapevolezza e la volontà dell’imputato quando la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
Le Motivazioni: Il Dolo nel Reato di Evasione
Il punto centrale della decisione riguarda la natura del dolo nel reato di evasione. La Corte ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui, per questo reato, è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”. Ciò significa che il reato si perfeziona con la semplice consapevolezza e volontà di violare il divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione.
Sono del tutto irrilevanti, ai fini della configurabilità del reato, i motivi specifici che hanno spinto la persona ad allontanarsi o la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. Basta la coscienza di trasgredire all’ordine del giudice per integrare l’elemento soggettivo richiesto dalla norma. Anche la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata ritenuta generica, poiché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza sulla gravità della condotta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito. È necessario formulare censure specifiche, tecniche e pertinenti, che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che si limita a ripetere argomentazioni già respinte o a chiedere una nuova valutazione dei fatti, è destinato all’inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa si intende per dolo generico nel reato di evasione?
Si intende la consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura restrittiva senza la prescritta autorizzazione. Non sono rilevanti i motivi che hanno determinato la condotta o l’intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, manifestamente infondato, meramente ripetitivo delle censure già formulate in appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, chiedendo impropriamente una nuova valutazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32331 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32331 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.),
Esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, avente ad oggetto l’elemento soggettivo del reato, meramente reiterativo della censura formulate in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (p. 2).
Il ricorso è, inoltre, diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell’imputato di violare le prescrizioni impostegli. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determiNOME la condotta dell’agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
Infine, la censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è generica nella parte in cui non si confronta con la motivazione della sentenza che si sofferma sulla gravità della condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so Ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/ 5/2025.