Reato di Evasione: Per la Cassazione Basta il Dolo Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale in materia di reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Con la decisione in commento, i giudici hanno ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto, è sufficiente il cosiddetto ‘dolo generico’, rendendo le argomentazioni basate sulla mancanza di un fine specifico irrilevanti. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, aveva violato le prescrizioni imposte. Nel suo ricorso per Cassazione, l’interessato ha sollevato questioni relative alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, cercando di dimostrare l’assenza di una volontà colpevole pienamente configurata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto le doglianze del ricorrente ‘manifestamente infondate’. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità riguardante proprio la struttura del reato di evasione.
Le motivazioni e l’elemento psicologico nel reato di evasione
Il fulcro della decisione risiede nella qualificazione dell’elemento psicologico necessario per integrare il delitto previsto dall’art. 385 c.p. La Corte ha specificato che per il reato di evasione è sufficiente il ‘dolo generico’. Questo significa che non è richiesta un’intenzione particolare o un fine specifico da parte dell’agente.
Perché si configuri il reato, sono necessari e sufficienti due elementi:
1. La consapevolezza: l’individuo deve essere cosciente di trovarsi in uno stato restrittivo della libertà personale (come arresti domiciliari, detenzione, etc.).
2. La volontà: deve sussistere la volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato, allontanandosi dal luogo di detenzione o violando le altre regole imposte.
Secondo la Corte, una volta accertata la consapevolezza della misura e la volontà di violarla, il dolo è pienamente integrato. Qualsiasi ulteriore motivazione o scopo che abbia spinto il soggetto ad evadere è irrilevante ai fini della configurabilità del reato. La Corte ha ritenuto che questi elementi fossero chiaramente presenti nel caso di specie, come già evidenziato nella sentenza impugnata.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale granitico: per il reato di evasione, non servono complesse indagini sulle intenzioni recondite del reo. La semplice e cosciente violazione delle prescrizioni imposte da una misura restrittiva è sufficiente a integrare il delitto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla serietà con cui l’ordinamento giuridico considera il rispetto delle misure limitative della libertà personale.
Quale elemento psicologico è necessario per configurare il reato di evasione?
Per configurare il reato di evasione è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza di trovarsi in uno stato restrittivo della libertà personale e nella volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze relative all’elemento psicologico sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte ha stabilito che il dolo generico, pienamente provato nel caso di specie, è sufficiente per integrare il reato di evasione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 5625/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel motivo unico di ricorso – attinenti alla sussisten dell’elemento psicologico – sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all 385 cod. pen. è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezz trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da t (v. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024