Reato di Evasione: Quando la Semplice Volontà di Allontanarsi è Sufficiente
Il reato di evasione, disciplinato dall’art. 385 del Codice Penale, rappresenta una delle figure criminose più comuni nell’ambito delle misure restrittive della libertà personale. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un aspetto cruciale di questo delitto: l’elemento soggettivo, ovvero il dolo. Con un’ordinanza, i giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato, chiarendo che per commettere il reato è sufficiente la semplice volontà di violare la prescrizione, a prescindere dalle motivazioni dell’agente.
Il Caso in Analisi
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un soggetto che aveva presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di evasione. La difesa dell’imputato si concentrava sulla presunta assenza di dolo, sostenendo che non vi fosse stata la reale volontà di sottrarsi alla misura imposta. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare l’elemento psicologico che aveva guidato la condotta dell’imputato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del nostro sistema processuale.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove per fornire una “diversa valutazione”, ma di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Poiché il ricorso mirava proprio a ottenere una nuova valutazione in fatto sulla volontà dell’imputato, è stato ritenuto generico e, quindi, inammissibile.
La Configurazione del Dolo nel Reato di Evasione
In secondo luogo, la Corte ha confermato l’orientamento consolidato riguardo all’elemento soggettivo del reato di evasione. Per la configurazione di questo delitto è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didascalica. Il dolo generico nel reato di evasione consiste unicamente nella “consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione”.
Questo significa che non è necessario che l’agente abbia un fine ulteriore o una particolare intenzione. Non rileva, ai fini della sussistenza del reato, il motivo per cui la persona si è allontanata, né la sua intenzione di sottrarsi in modo definitivo alla misura. Basta la coscienza e la volontà di trasgredire all’obbligo imposto dall’autorità giudiziaria.
La Corte ha specificato che la valutazione del giudice di merito, che aveva ritenuto provata tale consapevolezza, era stata motivata in modo non manifestamente illogico e, pertanto, non era sindacabile in sede di legittimità. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale in materia di reato di evasione: la centralità della violazione oggettiva della prescrizione. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Irrilevanza dei Motivi: Qualsiasi giustificazione personale (es. un’urgenza familiare, un impegno lavorativo non autorizzato) non esclude il reato, che si perfeziona con il semplice allontanamento volontario.
2. Onere della Prova: Per l’accusa, è sufficiente dimostrare che l’imputato si è allontanato consapevolmente e senza autorizzazione.
3. Limiti del Ricorso in Cassazione: La decisione ribadisce che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti, ma solo per contestare vizi di legge o di motivazione.
Per configurare il reato di evasione, è necessario dimostrare che l’imputato voleva sottrarsi definitivamente alla misura?
No, l’ordinanza chiarisce che l’intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura è irrilevante. È sufficiente la consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione.
Quale tipo di dolo è richiesto per il reato di evasione?
È richiesto il “dolo generico”, che consiste nella coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo in cui si è obbligati a permanere, violando le prescrizioni imposte.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso per valutare se l’imputato avesse o meno l’intenzione di evadere?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può effettuare una diversa valutazione dei fatti (come la volontà dell’imputato) se la motivazione della corte precedente non è manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e ia sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso;
Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittim presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione fatto sulla consapevolezza a volontà dell’imputato di violare le prescrizioni impostegli. La C di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del do relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteg dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luog esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hann determinato la condotta dell’agente (Sez. 6 ; n. 10425 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura (v. pag. 6).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere esten re
GLYPH
Il Pre dente