Reato di evasione: quando l’allontanamento dai domiciliari diventa definitivo
Il reato di evasione rappresenta una delle violazioni più severe per chi è sottoposto a misure cautelari restrittive. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che non esistono margini di tolleranza per chi abbandona il luogo di detenzione senza una preventiva autorizzazione del giudice, a meno che non sussista un pericolo di vita immediato e documentato.
I fatti di causa
Un uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva sorpreso all’esterno della propria abitazione. A sua difesa, il ricorrente sosteneva di essersi allontanato per un’urgenza medica, invocando lo stato di necessità. Tuttavia, i giudici di merito avevano già rilevato incongruenze temporali tra l’allontanamento e l’accesso al pronto soccorso, oltre all’assenza di patologie gravi nel referto medico.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. I giudici hanno sottolineato come la tesi difensiva non fosse supportata da elementi oggettivi. Il reato di evasione si configura per il semplice fatto di eludere la vigilanza, rendendo irrilevante quanto tempo il soggetto sia rimasto fuori o quanto si sia allontanato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di tassatività della misura cautelare. La Corte ha ribadito che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione. Non assumono alcun rilievo la durata dell’assenza, la distanza dello spostamento o i motivi soggettivi che hanno spinto il soggetto a uscire, a meno che non sia provato uno stato di necessità reale. Nel caso di specie, il referto del pronto soccorso ha smentito la gravità della situazione clinica e la compatibilità oraria, rendendo la condotta pienamente punibile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma un orientamento rigoroso: la libertà di movimento per chi è ai domiciliari è subordinata esclusivamente al controllo giudiziario. Chi invoca motivi di salute deve fornire prove inconfutabili e immediate, altrimenti la condotta verrà inevitabilmente qualificata come reato di evasione. La decisione comporta non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Basta allontanarsi per pochi minuti per rischiare la condanna?
Sì, la giurisprudenza stabilisce che la durata dell’allontanamento è irrilevante ai fini della configurazione del reato di evasione.
Cosa succede se esco per un’emergenza medica?
Lo stato di necessità deve essere provato da referti medici che attestino una patologia grave e l’urgenza dell’intervento non altrimenti gestibile.
Quali sono le sanzioni accessorie in caso di ricorso respinto?
Oltre alla pena principale, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39645 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39645 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto ? non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità /contradetta dal referto di pronto soccorso sia per l’orario che per l’assenza di evidenze obiettive di gravi patologie tali da giustificare l’allontanamento senza preavviso;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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