Reato di Evasione: Quando il Ricorso è Troppo Generico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sulla configurazione del reato di evasione e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha respinto le doglianze di un imputato, condannato per essersi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari, sottolineando come la genericità dei motivi di appello porti inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Questo caso ribadisce un principio consolidato: per la legge, qualsiasi allontanamento non autorizzato è sufficiente a integrare il delitto, senza che la durata o le motivazioni possano fungere da scusante.
I Fatti di Causa
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale. Egli sosteneva che la sua condotta non integrasse pienamente gli elementi della fattispecie delittuosa. Inoltre, si doleva del trattamento sanzionatorio ricevuto, in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’analisi della Corte sul reato di evasione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, trovandoli tutti affetti da una ‘genericità’ che li rendeva inidonei a scalfire la solida motivazione della sentenza impugnata. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva correttamente e congruamente motivato la sussistenza di tutti gli elementi necessari per configurare il reato di evasione.
La Suprema Corte ha colto l’occasione per riaffermare il proprio orientamento consolidato: il reato si perfeziona con qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza autorizzazione. Non assumono alcun rilievo, ai fini della configurabilità del reato, elementi quali:
* La durata dell’allontanamento.
* La distanza percorsa.
* I motivi che hanno indotto il soggetto a eludere la vigilanza.
Questo orientamento rigoroso mira a tutelare l’autorità della decisione giudiziaria che impone la misura cautelare, la quale verrebbe altrimenti vanificata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su due pilastri. Il primo riguarda la genericità dei motivi relativi alla sussistenza del reato. Il ricorrente, secondo la Corte, non ha mosso critiche specifiche alla puntuale ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ma si è limitato a riproporre argomentazioni vaghe.
Il secondo pilastro concerne il trattamento sanzionatorio. Anche in questo caso, il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato generico. La Corte ha evidenziato come la decisione dei giudici di merito fosse ben motivata, tenendo conto della ‘recidiva qualificata’ dell’imputato, un elemento che giustificava ampiamente un trattamento sanzionatorio più severo.
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
Conclusioni
L’ordinanza rappresenta un importante monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e dettagliati. La genericità delle argomentazioni si traduce in un ostacolo insormontabile, che impedisce al giudice di legittimità di entrare nel merito delle questioni. Per quanto riguarda il reato di evasione, la pronuncia conferma un’interpretazione severa ma coerente con la finalità della norma: garantire l’effettività delle misure restrittive della libertà personale, sanzionando qualsiasi violazione, a prescindere dalla sua entità concreta.
Cosa integra il reato di evasione secondo la Corte di Cassazione?
Qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione costituisce reato di evasione. La durata dell’assenza, la distanza percorsa o le motivazioni personali non hanno alcuna rilevanza per escludere il delitto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti affetti da ‘genericità’, ovvero non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntua motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo alt uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integ il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari s autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzioNOMErio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto e valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione della ritenuta recidiva qualificata, conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tali punti;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 12 aprile 2024
Il Presid nte