Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51040 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51040 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Perugia il 23/09/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le note di trattazione scritta con cui l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 976/2022 del 12 gennaio 2023 la Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Perugia a NOME per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nella imputazione.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di NOME e nelle successive note di trattazione scritta si chiede l’annullamento della sentenza deducendo: a) violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per avere disconosciuto la particolare tenuità del fatto trascurando che il ricorrente non si sottrasse in modo significativo al controllo delle autorità di polizia perché, dopo avere trascorso la detenzione domiciliare senza commetterne violazioni, fu sorpreso nei pressi della propria abitazione con le buste della spesa in mano in un orario non distante da quello in cui gli era consentito di allontanarsi dal domicilio; b) vizio della motivazione del rigetto della richiesta d disapplicazione della recidiva che, seppure reiterata, concerne condotte lontane nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In relazione alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenu dell’offesa deve essere effettuato alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti perché basta l’indicazione di quelli ritenuti decisivi (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). In particolare, la particolare tenuità del fatto nel caso di reat di evasione sussiste solo se la fattispecie concreta, sulla base di una valutazione congiunta degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risult caratterizzata da un’offensività minima. In questa linea la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l’esclusione della particolare tenuità del fatto, rilevando che l’imputato non ha fornito alcuna giustificazione della sua condotta e che, peraltro, egli avrebbe potuto ricorrere alla concreta alternativa lecita di rappresentare al competente RAGIONE_SOCIALE eventuali differenti esigenze rispetto all’orario in cui era autorizzato a allontanarsi dal domicilio.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Nel terzo motivo di appello l’imputato aveva chiesto che fosse riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e la determinazione della pena nel minimo.
Le valutazioni relative alle circostanze attenuanti generiche costituiscono un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, e il cui esercizio va motivat
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quanto basta a far emergere la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità dei reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 227142). A fortiori, questo principio vale nel caso in cui il giudice valuta se le circostanze attenuanti generiche risultano equivalenti o prevalenti rispetto alla aggravante della recidiva reiterata. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente chiarito che – mentre mancano elementi favorevoli per concedere le già riconosciute circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla recidiva relativa a plurime precedenti penali anche recenti – la pena comunque corrisponde già al minimo edittale (1 anno di reclusione).
Per altro verso, deve rilevarsi che la richiesta di disapplicare la recidiva è stata avanzata in occasione della discussione dell’appello mediante note di trattazione scritta depositate dalla difesa dell’imputato per l’udienza cartolare del 23/09/2022. Nell’impugnazione di una sentenza, il motivo inerente alla confìgurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, se l’appello originario aveva riguardato soltanto aspetti della determinazione della pena (nella fattispecie il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), il ricorrente non può contestare, con motivi aggiunti, l’insufficiente motivazione o la violazione delle disposizioni concernenti la recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, COGNOME, Rv. 283803) perché i motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione possono riguardare soltanto i capi o i punti della decisione impugnata che siano stati enunciati nell’originario atto di impugnazione ex art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259).
3. Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/10/2023