Reato di evasione: i limiti della particolare tenuità del fatto
Il reato di evasione costituisce una delle fattispecie più delicate nel panorama del diritto penale, poiché colpisce direttamente l’autorità delle decisioni giudiziarie e la sicurezza pubblica. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a un soggetto condannato per essersi sottratto alla custodia legale.
L’analisi dei fatti
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per la violazione dell’art. 385 del codice penale. In seguito alla sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, l’omessa concessione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. Secondo la tesi difensiva, la condotta avrebbe dovuto essere considerata di scarso rilievo offensivo, permettendo così l’esclusione della punibilità. Tuttavia, il ricorso presentava motivi giudicati generici e non aggiungeva elementi nuovi rispetto a quanto già vagliato nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha rilevato che l’impugnazione non affrontava criticamente le motivazioni della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre questioni già risolte. La Corte ha inoltre confermato che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non può essere sindacato in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una spiegazione logica e coerente sul perché il comportamento dell’imputato non potesse beneficiare della norma di favore.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sull’oggettivo disvalore della condotta. Il giudice di merito ha evidenziato che le modalità con cui è stato attuato il reato di evasione manifestavano una gravità tale da escludere a priori la natura ‘esigua’ del fatto. La Cassazione ha ribadito che l’art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva che tenga conto non solo del danno o del pericolo, ma anche delle modalità esecutive. Se il giudice di merito accerta un disvalore incompatibile con la tenuità, e lo fa con una motivazione puntuale, la decisione resta ferma.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza conferma un orientamento rigoroso: per il reato di evasione, l’accesso alla causa di non punibilità non è automatico e richiede una prova rigorosa della minima offensività della condotta. La genericità dei motivi di ricorso e la mera riproduzione di tesi già respinte portano inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità, precludendo ogni ulteriore revisione della pena inflitta.
Quando si configura il reato di evasione?
Il reato si configura quando un soggetto legalmente arrestato o detenuto si sottrae alla custodia, violando gli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria.
È possibile evitare la condanna per evasione se il fatto è lieve?
Sì, attraverso l’art. 131-bis c.p., ma il giudice deve accertare che le modalità della condotta e l’esiguità del danno rendano il fatto di particolare tenuità.
Cosa comporta un ricorso in Cassazione generico?
Un ricorso che non contesta specificamente i punti della sentenza impugnata viene dichiarato inammissibile, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42524 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42524 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica;
Considerato, inoltre, che il motivo proposto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. dando puntuale rilievo alle modalità della condotta, che per l’oggettivo disvalore riscontrato, ad avviso dei giudici del merito, sarebbero incompatibili con la previsione rivendicata dalla difesa, con valutazione che, così resa, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2023