Reato di evasione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di evasione rappresenta una fattispecie penale che punisce chiunque, legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro i quali è possibile contestare l’elemento soggettivo di questo reato in sede di legittimità, confermando la condanna per un soggetto che aveva tentato di giustificare la propria condotta invocando un errore.
Il caso e la contestazione del dolo
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per essersi allontanato dal luogo di detenzione. La difesa ha proposto ricorso basandosi sulla presunta mancanza di dolo, ovvero l’assenza della volontà di evadere, suggerendo l’esistenza di un errore che avrebbe viziato la consapevolezza del soggetto. Tuttavia, tale tesi era già stata analizzata e respinta dalla Corte d’Appello con motivazioni dettagliate.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché l’unico motivo presentato non era consentito dalla legge. Nello specifico, la difesa si è limitata a riprodurre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza apportare nuovi elementi di diritto. I giudici hanno rilevato che la configurabilità del dolo per il reato di evasione era stata correttamente accertata nel grado precedente. L’ipotesi dell’errore è stata definita come rassegnata in modo apodittico, ovvero priva di riscontri oggettivi capaci di elidere la responsabilità penale già accertata. La Cassazione ha dunque confermato che, in presenza di una motivazione logica e coerente del giudice di merito, non è possibile richiedere un terzo esame dei fatti.
Le conclusioni
La sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di fatto e questioni di diritto. Presentare un ricorso che si limita a reiterare quanto già discusso porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Le implicazioni pratiche sono onerose: oltre alla definitività della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia funge da monito sulla necessità di fondare i ricorsi su vizi di legge specifici e non su generiche contestazioni della ricostruzione fattuale operata nei gradi precedenti.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse difese del merito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la sede di legittimità non può rivalutare i fatti già correttamente analizzati dai giudici precedenti.
È possibile escludere il dolo nel reato di evasione invocando un errore?
Sì, ma l’errore deve essere provato e non può essere una semplice affermazione generica già smentita nelle fasi precedenti del processo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40893 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40893 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAITI NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–T
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenz epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo addotto non è consentito dall legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito av riguardo alla configurabilità del dolo per l’evasione contestata, aspetto non eliso dalla situaz di errore, peraltro apoditticamente, vanamente rassegnata dalla difesa in linea con le puntuali corrette indicazioni argomentative spese in sentenza;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.