Reato di Evasione: Quando l’Intento è Irrilevante e la Recidiva Pesa
L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sul reato di evasione, delineando con precisione i confini del dolo e il peso dei precedenti penali nella valutazione complessiva del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per essersi allontanato dal proprio domicilio dove era ristretto agli arresti, confermando un orientamento consolidato ma sempre attuale.
Il Caso: L’Allontanamento dagli Arresti Domiciliari
Il caso riguarda una persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari che, violando le prescrizioni del giudice, si era allontanata dalla propria abitazione. Condannato in appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza: l’assenza di dolo, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
I Motivi del Ricorso: Dolo, Trivialità del Fatto e Attenuanti
La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo che l’imputato non avesse agito con la piena consapevolezza e volontà di commettere il reato. In secondo luogo, ha invocato l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che il fatto fosse di lieve entità. Infine, ha richiesto che le circostanze attenuanti generiche venissero considerate prevalenti rispetto all’aggravante della recidiva, al fine di ottenere una pena più mite.
La Decisione della Cassazione sul Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e, in un caso, addirittura in contrasto con la legge.
Il Dolo Generico nell’Evasione
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio pacifico in giurisprudenza: nel reato di evasione, il dolo è generico. Questo significa che per la configurazione del reato è sufficiente la consapevolezza e la volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione senza la prescritta autorizzazione. Non hanno alcuna rilevanza i motivi o le finalità che hanno spinto l’agente a violare la misura. La piena consapevolezza di violare il divieto è, di per sé, sufficiente a integrare l’elemento psicologico del reato.
L’Esclusione dell’Art. 131-bis per Precedenti Penali
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto immune da censure il ragionamento del giudice d’appello, che aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Gli elementi ostativi erano chiari: i precedenti penali dell’imputato, anche specifici, e l’assenza di una valida ragione giustificativa per l’evasione. La possibilità per l’imputato di uscire di casa tre volte a settimana, inoltre, rendeva la sua condotta ancora meno scusabile.
L’Impossibilità di Far Prevalere le Attenuanti sulla Recidiva Specifica
Il terzo motivo è stato considerato palesemente in contrasto con il dato normativo. La difesa chiedeva la prevalenza delle attenuanti generiche, ma la legge è chiara. L’articolo 69, ultimo comma, del codice penale stabilisce espressamente che le circostanze attenuanti non possono prevalere sulla recidiva reiterata e specifica, prevista dall’articolo 99, quarto comma. La richiesta della difesa, pertanto, si configurava come una petizione contra legem (contro la legge).
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa applicazione delle norme e su principi giurisprudenziali consolidati. Per quanto riguarda il dolo, si sottolinea che la tutela giuridica nel reato di evasione è rivolta a garantire l’effettività dei provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria. Ammettere che le motivazioni personali possano escludere il dolo significherebbe vanificare lo scopo della misura. Relativamente all’art. 131-bis c.p., la Corte evidenzia come la valutazione sulla tenuità del fatto non possa prescindere dalla condotta complessiva e dalla personalità dell’imputato, dove i precedenti penali giocano un ruolo decisivo. Infine, la questione sulla recidiva è risolta con un richiamo diretto alla lettera della legge, che non lascia spazio a interpretazioni discrezionali sul bilanciamento tra attenuanti e la specifica forma di recidiva contestata.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma tre concetti chiave in materia di reato di evasione: la sufficienza del dolo generico, l’importanza dei precedenti penali nell’escludere la non punibilità per tenuità del fatto e l’inderogabilità del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata. La decisione serve come monito sull’indisponibilità delle prescrizioni giudiziarie e sulle limitate possibilità di difesa quando la violazione è manifesta e l’autore ha già dimostrato in passato una propensione a delinquere. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per commettere il reato di evasione è necessario avere un motivo specifico per allontanarsi?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che il dolo è ‘generico’. È sufficiente la consapevolezza e la volontà di violare il divieto di lasciare il luogo di detenzione, a prescindere dalle ragioni che spingono la persona ad agire.
È possibile ottenere l’assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.) in caso di evasione?
In questo caso la Corte ha confermato la decisione di negarla. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici per lo stesso tipo di reato, e l’assenza di una valida giustificazione per l’allontanamento sono elementi ostativi al riconoscimento di questa causa di non punibilità.
Le attenuanti generiche possono essere considerate più importanti della recidiva?
No, non sempre. Come specificato dalla Corte, l’art. 69, ultimo comma, del codice penale vieta che le circostanze attenuanti (incluse quelle generiche) possano prevalere sulla recidiva specifica e reiterata, come quella prevista dall’art. 99, quarto comma, c.p. In questi casi, la richiesta è considerata contra legem, cioè contro la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di responsabilità penale del ricorrente e, segnatamente, sotto il profilo del dolo di fattispecie. Sul punto, tuttavia, il giudice di appello ha mostrato di aver adeguatamente esaminato le doglianze difensive rappresentate con l’atto di impugnazione, correttamente ritenendo sussistente la piena consapevolezza e volontà del ricorrente di allontanarsi dal domicilio in cui era ristretto (pag. 3 della sentenza impugnata), conformandosi così al principio – pacifico – secondo cui nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (ex multis, Sez. 6, n. 44969 del 06/11/2008, lussi, Rv. 241658 – 01).
Il secondo motivo di ricorso, analogamente a quanto già rappresentato in sede di appello, lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Sul punto, con un ragionamento immune da censure in sede di legittimità, la Corte territoriale ha valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento dell’esimente, i precedenti penali – anche specifici – del ricorrente e l’assenza di una ragione giustificativa dell’evasione, attesa la possibilità di un comportamento alternativo lecito (il ricorrente era autorizzato a recarsi fuori dall’abitazione tre volte a settimana).
Il terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta il vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, è in palese contrasto con il dato normativo. A mente dell’art. 69, ult. comma, cod. pen. le circostanze attenuanti – ivi incluse le “generiche” – non possono prevalere sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Nel caso di specie, al ricorrente è stata contestata proprio la recidiva specifica
e reiterata e pertanto la richiesta della difesa, già sul piano normativo, si risolve in una petizione contra legem.
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta congrua – di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024