Reato di evasione: quando l’intensità del dolo esclude la tenuità del fatto
Il reato di evasione rappresenta una violazione degli obblighi restrittivi che l’ordinamento monitora con estremo rigore. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti di applicabilità delle cause di non punibilità e delle attenuanti quando la condotta del reo manifesta una chiara volontà di sottrarsi ai propri obblighi.
Il caso e il ricorso per reato di evasione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per essersi allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione dell’elemento soggettivo e richiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre al riconoscimento di alcune circostanze attenuanti. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi addotti erano una mera riproposizione di censure già ampiamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello.
La valutazione dell’elemento soggettivo
Uno dei punti cardine della decisione riguarda l’analisi del dolo. Per il reato di evasione, non è sufficiente il semplice allontanamento fisico, ma occorre valutare quanto tale azione sia stata intenzionale e consapevole. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già evidenziato una notevole intensità del dolo, rendendo vana ogni difesa basata sulla mancanza di volontà criminale.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che, in sede di Cassazione, non è possibile richiedere un nuovo esame delle prove se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente, puntuale e priva di vizi logici. La responsabilità dell’imputato è stata dunque confermata integralmente, così come le sanzioni accessorie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’inconciliabilità tra la condotta tenuta e l’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). L’intensità del dolo argomentata nelle fasi precedenti impedisce di considerare l’offesa come esigua. Inoltre, la Corte ha confermato l’inapplicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., poiché non sono state fornite prove idonee di una riparazione o di un ravvedimento operoso compatibile con la fattispecie del reato di evasione. La reiterazione di argomenti già disattesi rende il ricorso non consentito dalla legge in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, chi commette un reato di evasione con una volontà marcatamente orientata alla violazione delle prescrizioni non può beneficiare di sconti di pena legati alla tenuità del fatto. La sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a replicare le tesi del merito, ma che sappia individuare reali vizi di legittimità. L’inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla conferma della pena, anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone solo motivi già discussi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la sede di legittimità non può riesaminare il merito dei fatti se la motivazione del giudice precedente è già corretta e completa.
Perché l’intensità del dolo impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
Perché una volontà criminale marcata è considerata incompatibile con il concetto di particolare tenuità dell’offesa richiesto dalla legge per escludere la punibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50209 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50209 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all’ di una coerente e puntuale valutazione del compendio probatorio e della situazione in fatto riscontrata, diretta a disvelare la responsabilità dell’imputato per l’evasione contestata a con riguardo all’elemento soggettivo ( si veda pag. 1, penultimo e ultimo capoverso) l’inconciliabilità del fatto con la causa di non punibilità di cui all’ad 131. bis cp ( per intensità del dolo argomentata alla pagina 2, terzo e quarto capoverso), la non applicabili dell’attenuante di cui all’art 62 n 6 cod. pen ( giustificata con puntuali argomentazioni s sempre alla pagina 2);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.