Reato di Evasione: Quando la Fuga non Ammette Scuse
Il reato di evasione, disciplinato dall’articolo 385 del Codice Penale, rappresenta una violazione degli obblighi imposti a chi si trova in stato di arresto o detenzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire due aspetti cruciali di questa fattispecie: l’elemento soggettivo del dolo e l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo come i giudici hanno interpretato questi concetti in un caso concreto.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che si era allontanato dalla propria abitazione senza l’autorizzazione del giudice. Condannato in primo e secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva la mancanza dell’elemento soggettivo (il dolo), affermando che l’allontanamento era finalizzato a procurarsi lesioni auto-inferte, un gesto che, a suo dire, avrebbe dovuto escludere la volontà di evadere. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del Codice Penale, che prevede la non punibilità per i reati di particolare tenuità.
L’Analisi del Reato di Evasione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli infondati e, di conseguenza, dichiarando l’appello inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa e dei principi consolidati in materia di reato di evasione.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al dolo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: per la configurazione del reato di evasione è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”. Ciò significa che basta la coscienza e la volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione senza essere autorizzati. Non è richiesto un fine specifico o un secondo scopo. Di conseguenza, il fatto che l’imputato si sia allontanato per autoinfliggersi delle lesioni è stato considerato irrilevante ai fini della sussistenza del reato, non potendo tale circostanza costituire un’esimente.
La Valutazione sulla Tenuità del Fatto
Sul secondo punto, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per tenuità del fatto. La valutazione sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. è un potere discrezionale del giudice, che deve considerare le modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato, in modo immune da vizi, che le modalità con cui si erano verificati i fatti di evasione (nel caso di specie erano due episodi) erano di per sé ostative a un giudizio di lieve entità. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione corretta e adeguata, confermando che non tutte le evasioni possono essere considerate “tenui”.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su argomenti giuridici solidi e consolidati. La riproduzione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza l’apporto di nuovi e validi argomenti, rende il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che l’allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione integra pienamente il dolo generico richiesto per il reato di evasione. Le motivazioni personali, come la volontà di procurarsi lesioni, non eliminano la consapevolezza di violare la misura restrittiva. Inoltre, la valutazione sulla tenuità dell’offesa spetta al giudice di merito e, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Le modalità concrete dell’evasione sono state ritenute sufficienti a escludere la lieve entità del fatto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due principi cardine in materia di reato di evasione. Primo, la semplice volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione è sufficiente per integrare il reato, indipendentemente dalle ragioni personali dell’agente. Secondo, l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto non è automatica, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice basata sulle specifiche circostanze del caso. Questa decisione serve da monito: la violazione delle misure restrittive della libertà personale è una condotta grave, e le giustificazioni addotte devono avere un fondamento giuridico solido per poter essere accolte.
Autoinfliggersi lesioni giustifica l’allontanamento dagli arresti domiciliari?
No, secondo la Corte di Cassazione, le lesioni auto-inferte non costituiscono una causa di giustificazione (esimente) che possa escludere la punibilità per il reato di evasione.
Cosa si intende per dolo nel reato di evasione?
Per il reato di evasione è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza e volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione (come la propria abitazione in caso di arresti domiciliari) senza l’autorizzazione del giudice. Non è necessario dimostrare un fine specifico.
Quando non si applica la causa di non punibilità per tenuità del fatto nel reato di evasione?
La causa di non punibilità per tenuità del fatto non si applica quando il giudice di merito, con motivazione adeguata, ritiene che le modalità della condotta (come nel caso di specie, in cui si erano verificati più episodi di evasione) siano tali da escludere un giudizio di particolare tenuità dell’offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrent relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudic merito;
considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si deduce l’assenza dell’elemento soggettivo in relazione all’episodio di evasione del 2 luglio 2018, ia Corte d’appello motivazione corretta ed esaustiva – ha ritenuto integrato il dolo generico richiesto dell’integrazione del reato, dal momento che il ricorrente si era volontariamente allontanato propria abitazione senza autorizzazione del giudice procedente, osservando come non potessero costituire esimente le auto-inferte lesioni (cfr. pag. 4);
ritenuto che, quanto al secondo motivo, afferente all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte d’appello, nell’esercizio del s discrezionale e con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto le modalità con cui si erano verificati entrambi i fatti di evasione fossero ostative ad un g di tenuità dell’offesa (cfr. pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2024.