Reato di Evasione: Quando il Dolo è Generico e il Ricorso Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di evasione, chiarendo ancora una volta i contorni dell’elemento psicologico richiesto per la sua configurazione. La decisione sottolinea come, per integrare tale delitto, sia sufficiente la semplice coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione, rendendo irrilevanti le motivazioni personali che hanno spinto il soggetto a violare la misura. Analizziamo insieme questo importante caso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale presso il proprio domicilio, si era allontanato senza autorizzazione.
Avverso la sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, incentrando i propri motivi sulla presunta erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
L’Analisi della Cassazione sul Reato di Evasione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli fin da subito non consentiti in sede di legittimità. Secondo i giudici, le argomentazioni della difesa erano puramente assertive riguardo a presunti vizi nella configurabilità del dolo.
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: il dolo nel reato di evasione è generico. Ciò significa che non è richiesta una finalità specifica o un particolare scopo nell’azione del colpevole. L’elemento psicologico si esaurisce nella “consapevole violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio”.
La questione del Dolo Generico
Il punto centrale della decisione è che, ai fini della sussistenza del reato di evasione, i motivi che spingono una persona ad allontanarsi sono irrilevanti. Che l’allontanamento sia dovuto a una necessità, a una dimenticanza o a una precisa volontà di fuga, non cambia la natura del reato, purché l’atto sia stato compiuto con la consapevolezza di violare l’obbligo imposto dal giudice. Il ricorso, pertanto, basandosi su argomentazioni che miravano a giustificare l’allontanamento, è stato ritenuto inammissibile in quanto non affrontava vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma tentava di ottenere un nuovo esame del merito dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 19218 del 2012), la Corte ha spiegato che le censure mosse dall’imputato erano generiche e si limitavano a contestare la configurabilità del dolo senza indicare specifici errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, la Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Poiché il ricorso non ha evidenziato alcuna violazione di legge, ma solo un dissenso sulla valutazione dell’intenzionalità, è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia, che non ammette giustificazioni personali come cause di esclusione della colpevolezza nel reato di evasione.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia rappresenta un monito importante: chi intende impugnare una condanna per evasione deve concentrarsi su specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione, e non su argomenti fattuali legati alle ragioni personali dell’allontanamento, che non trovano spazio nel giudizio di Cassazione.
Cosa si intende per ‘dolo’ nel reato di evasione?
Secondo la Corte, il dolo nel reato di evasione è generico e consiste nella semplice coscienza e volontà di violare la prescrizione di non allontanarsi dal luogo di detenzione. Le motivazioni specifiche che spingono all’allontanamento sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano puramente assertivi e generici riguardo all’esistenza del dolo. La difesa ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità, invece di contestare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 11/04/1966
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché puramente assertivi della esistenza di vizi in punto di configurabilità del dolo che, in relazione al reato in esame, è generico e, dunque, si esaurisce nella consapevole violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 252876), non rilevando i motivi dell’allontanamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consigl GLYPH relatrice
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