Reato di evasione: quando l’allontanamento diventa definitivo
Il reato di evasione rappresenta una delle violazioni più significative degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un soggetto condannato per essersi allontanato dal luogo di restrizione, chiarendo i limiti del ricorso in sede di legittimità e la natura psicologica del reato.
I fatti e il procedimento di merito
Il caso trae origine dalla condanna emessa dalla Corte territoriale nei confronti di un individuo accusato di aver violato le prescrizioni detentive. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando una presunta carenza motivazionale riguardo alla propria responsabilità penale. Tuttavia, la decisione di merito aveva già ampiamente documentato la condotta illecita, evidenziando come l’allontanamento fosse avvenuto in violazione delle norme vigenti.
La configurazione del reato di evasione
Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra la condotta materiale e le motivazioni personali. Il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale, si perfeziona con il semplice allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che non sia necessario un fine specifico per integrare il delitto.
Il dolo generico e l’irrilevanza dei motivi
Un punto cardine analizzato dai giudici riguarda l’elemento soggettivo. Per la sussistenza del reato di evasione è richiesto il dolo generico. Questo significa che è sufficiente che il soggetto sia consapevole di trovarsi in stato di restrizione e decida volontariamente di allontanarsi, indipendentemente dalle ragioni che lo spingono a farlo. Che si tratti di motivi familiari, personali o di altra natura, la finalità dell’azione non esclude la punibilità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, le doglianze presentate dalla difesa erano di natura fattuale e generica. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. In secondo luogo, la Corte territoriale aveva fornito una spiegazione logica e coerente della responsabilità penale, sottolineando come il dolo generico fosse palese nella condotta dell’imputato. I motivi dell’allontanamento sono stati correttamente giudicati irrilevanti ai fini della configurazione del reato, poiché la norma tutela l’interesse pubblico al rispetto dei provvedimenti restrittivi.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: chi è sottoposto a una misura restrittiva non può autodeterminare i propri spostamenti, pena l’integrazione del reato di evasione. La decisione conferma che la genericità dei motivi di ricorso e il tentativo di spostare il dibattito su questioni di merito portano inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione della severità con cui l’ordinamento guarda ai ricorsi manifestamente infondati.
Cosa si intende per dolo generico nel reato di evasione?
Consiste nella semplice volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione, con la consapevolezza di non avere l’autorizzazione necessaria.
I motivi personali possono giustificare l’allontanamento?
No, le ragioni soggettive o le finalità personali che spingono un soggetto a evadere sono considerate giuridicamente irrilevanti per la sussistenza del reato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato respinto perché presentava motivi generici e basati su fatti già accertati, che non possono essere riesaminati nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39908 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39908 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONVERSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure in punto di fatto e generiche; ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, in merito alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento al dolo generico richiesto ai fini della configurazione del reato in parola e alla irrilevanza dei motivi di allontanamento e delle loro finalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2023