Reato di Evasione: Quando l’Allontanamento Basta a Configurare il Dolo
Introduzione al Caso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 13441 del 2024, ha ribadito principi fondamentali in materia di reato di evasione. Il caso analizzato riguarda un soggetto, sottoposto a una misura di restrizione della libertà personale, che ha impugnato la sua condanna sostenendo la mancanza di una motivazione adeguata sull’elemento psicologico del reato. La Suprema Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, offre importanti chiarimenti su cosa costituisca il dolo in questo specifico delitto e sulle conseguenze di un’impugnazione meramente riproduttiva di censure già esaminate.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna inflitta a un individuo dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di evasione, previsto e punito dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, pur essendo a conoscenza del suo stato di restrizione della libertà personale presso la propria abitazione, si era volontariamente allontanato. Nello specifico, era stato trovato al di fuori della sua residenza mentre conversava con altre due persone. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Evasione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso non solo manifestamente infondato, ma anche meramente riproduttivo di una doglianza già correttamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella definizione dell’elemento soggettivo richiesto per il reato di evasione. I giudici hanno chiarito i seguenti punti fondamentali:
1. Sussistenza del Dolo Generico: Per integrare il delitto di evasione, è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”. Questo significa che non è necessario dimostrare uno scopo o un fine particolare nell’allontanarsi. È sufficiente che il soggetto abbia la consapevolezza di essere sottoposto a una misura restrittiva e la volontà di violare tale prescrizione, allontanandosi dal luogo indicato.
2. Irrilevanza della Durata dell’Allontanamento: La Corte d’Appello, con una motivazione ritenuta corretta ed esaustiva, aveva già stabilito che l’imputato era pienamente consapevole del suo status e si era volontariamente allontanato da casa. Il fatto di essere stato trovato a conversare con altre persone all’esterno è la prova inconfutabile di tale volontà.
3. Inammissibilità del Ricorso Riproduttivo: Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una semplice riproposizione di quelle già vagliate e motivatamente disattese nel grado di appello. La giurisprudenza è costante nel sanzionare con l’inammissibilità i ricorsi che non introducono nuovi e specifici elementi di critica rispetto alla sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cardine in materia di reato di evasione: la volontà cosciente di allontanarsi dal luogo di detenzione, anche per un breve periodo e senza un fine specifico, è sufficiente a configurare il dolo richiesto dalla norma. La decisione serve anche da monito sull’importanza di formulare ricorsi per cassazione che contengano critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza di secondo grado, evitando la mera riproposizione di argomenti già respinti, pena la severa sanzione dell’inammissibilità e la condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Cosa si intende per ‘dolo generico’ nel reato di evasione?
Per ‘dolo generico’ si intende la coscienza e la volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione o arresti domiciliari, essendo consapevoli dello stato di restrizione della libertà personale. Non è necessario provare che l’agente avesse uno scopo specifico o un piano di fuga a lungo termine.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di un motivo di censura già adeguatamente valutato e respinto dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici corretti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in materia penale?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ARAGONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in rel al reato di cui all’art. 385 cod. pen., con cui si censura il vizio di motivazione del impugnata in relazione all’elemento soggettivo del delitto di evasione, è riproduttivo di p censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e, comu manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, la Corte d’appello, con motivazione corretta ed esaustiva, ritenuto sussistente il dolo generico richiesto ai fini dell’integrazione del reato co momento che il ricorrente, consapevole del proprio stato di restrizione della libertà pe volontariamente si era allontanato dalla propria abitazione, essendo stato rivenuto al di essa intento a conversare con due soggetti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’8 marzo 2024.