Reato di Evasione: Anche un Breve Allontanamento è Punibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un caso di reato di evasione, chiarendo alcuni principi fondamentali sulla configurabilità di questo delitto e sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come la violazione degli arresti domiciliari sia considerata grave, a prescindere dalla distanza percorsa o dalla durata dell’assenza. Approfondiamo i dettagli del caso e le conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Un soggetto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, presentava ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. Il motivo del ricorso si basava su due punti principali: l’insussistenza del fatto, poiché l’allontanamento era avvenuto in un ambito territoriale circoscritto (un comune limitrofo a quello di residenza), e, in subordine, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la presunta lieve entità della condotta.
La difesa sosteneva che un’assenza così limitata non potesse configurare una vera e propria evasione, ma la Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile e manifestamente infondato.
Il Reato di Evasione secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha confermato l’orientamento consolidato in materia di reato di evasione. I giudici hanno ribadito che per integrare tale delitto è sufficiente qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza la necessaria autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Questo principio è assoluto e non lascia spazio a interpretazioni basate su elementi quali:
* La durata dell’allontanamento.
* La distanza percorsa.
* Le motivazioni personali che hanno spinto il soggetto a violare la misura.
L’essenza del reato, infatti, risiede nella deliberata elusione della vigilanza a cui la persona è sottoposta. L’atto di allontanarsi, di per sé, costituisce una violazione dell’obbligo imposto e compromette la finalità della misura cautelare.
La Gravità del Fatto e la Tenuità
Un altro punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa aveva richiesto il riconoscimento di questa causa di esclusione della punibilità, ma i giudici di merito, e successivamente la Cassazione, l’hanno negata.
La decisione si fonda sulla valutazione della gravità complessiva della condotta. Secondo la Corte, l’allontanamento dagli arresti domiciliari denota un’elevata intensità del dolo. La condotta è stata definita “assolutamente trasgressiva della misura detentiva”, evidenziando una precisa volontà di sottrarsi al controllo giudiziario. Tale atteggiamento è incompatibile con il requisito della “particolare tenuità dell’offesa” richiesto dalla norma.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si basano su un’interpretazione rigorosa della norma e sulla giurisprudenza costante. Il fulcro della decisione è che il bene giuridico tutelato dalla norma sul reato di evasione è l’autorità delle decisioni giudiziarie che impongono restrizioni alla libertà personale. Qualsiasi violazione volontaria di tali decisioni, anche se di breve durata o limitata estensione spaziale, rappresenta un’offesa significativa a questo bene giuridico. La sentenza di appello aveva correttamente valorizzato la gravità del fatto, desumendola dall’intensità del dolo manifestata attraverso una condotta palesemente trasgressiva. Pertanto, il ricorso è stato giudicato reiterativo e infondato, non presentando argomenti nuovi o idonei a scalfire il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce con forza un principio chiave: il rispetto delle misure cautelari è un obbligo inderogabile. Non esistono “piccole evasioni”; qualsiasi allontanamento non autorizzato è un reato a tutti gli effetti e la sua gravità intrinseca, legata alla volontà di sfuggire al controllo dello Stato, ne esclude, di norma, la qualificazione come fatto di particolare tenuità. La decisione serve da monito sulla serietà con cui l’ordinamento giuridico considera la violazione delle restrizioni alla libertà personale.
Un breve allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato di evasione, indipendentemente dalla sua durata o dalla distanza percorsa.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto in caso di evasione?
Generalmente no. La Corte ha ritenuto che la condotta di evasione manifesti un’intensità del dolo e una natura trasgressiva tali da rendere incompatibile l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Quali sono le conseguenze se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POLLENA TROCCHIA il 05/08/1994
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché reiterativo dell’atto di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondato.
Con un unico motivo di ricorso la difesa prospetta l’insussistenza del fatto per essersi il ricorrente allontanato in un ambito territoriale circoscritto (un comune limitrofo rispetto a quello dove era in corso la misura cautelare) e, in ogni caso, la particolare tenuità del fatto.
In relazione ad entrambi i punti, la sentenza impugnata appare immune da censure. Invero, per quanto attiene alla configurabilità del reato, i giudici di merito hanno correttamente fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di evasione, a mente della quale «integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale» (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rv. 263977).
Con riferimento, invece, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la sentenza di appello ha correttamente valorizzato la complessiva gravità del fatto, sotto il profilo dell’intensità del dolo, chiaramente desunta dalla «condotta assolutamente trasgressiva della misura detentiva» (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025