Il reato di evasione e le conseguenze della recidiva
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di evasione, delineando con precisione i confini entro i quali la condotta illecita non può beneficiare di sconti di pena o cause di non punibilità. Il caso in esame riguarda un imputato che, pur essendo sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, è stato individuato all’esterno della propria dimora senza alcuna autorizzazione ufficiale.
La dinamica del reato di evasione
L’episodio oggetto della sentenza vede l’imputato sorpreso per un periodo di tempo prolungato al di fuori della propria abitazione. La gravità della situazione è stata accentuata dal fatto che, al momento del controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere. Questo elemento ha giocato un ruolo cruciale nella valutazione della pericolosità sociale complessiva.
Il ricorrente aveva tentato di impugnare la sentenza di secondo grado, che aveva già confermato la responsabilità penale, sostenendo l’insussistenza di una reale offesa al bene giuridico tutelato. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tali argomentazioni del tutto generiche e prive di fondamento giuridico solido.
Esclusione della tenuità nel reato di evasione
Un punto centrale della discussione legale ha riguardato l’applicabilità dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa ha tentato di invocare questa norma per evitare la condanna, ma i giudici di legittimità hanno respinto fermamente tale ipotesi.
La decisione si fonda sulla constatazione che la condotta non può essere considerata di scarsa rilevanza quando concorrono fattori come la durata dell’allontanamento e il possesso di strumenti pericolosi. Inoltre, la presenza di precedenti penali specifici dimostra una spiccata propensione a ignorare i precetti di legge, rendendo la condotta meritevole di sanzione.
La recidiva e il mancato ravvedimento
Il riconoscimento della recidiva ha ulteriormente aggravato la posizione dell’imputato. La Corte ha osservato come i precedenti provvedimenti giudiziari non abbiano svolto una funzione dissuasiva, confermando che il soggetto ha continuato a porre in essere comportamenti contrari all’ordinamento nonostante le precedenti condanne.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse dalla Corte di Cassazione si basano sulla manifesta genericità dei motivi di ricorso presentati. La sentenza impugnata era stata infatti correttamente motivata, aderendo ai fatti accertati e fornendo prove inequivocabili della responsabilità. I giudici hanno sottolineato che il reato di evasione sussiste per il solo fatto dell’allontanamento non autorizzato, e che la pericolosità dimostrata dal possesso di armi improprie preclude ogni valutazione di particolare tenuità. Inoltre, è stato rilevato un errore logico nel ricorso della difesa, che chiedeva benefici legati a capi d’accusa dai quali l’imputato era già stato assolto in precedenza.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando integralmente la condanna precedente. Oltre alle spese processuali, l’imputato è stato condannato al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di ricorsi dichiarati inammissibili. Questo provvedimento ribadisce il rigore con cui il sistema giudiziario tutela il rispetto delle misure restrittive, impedendo che violazioni consapevoli possano restare impunite grazie a tecnicismi legali.
Quando non si applica la particolare tenuità del fatto nell’evasione?
Non si applica se il soggetto è recidivo specifico, è stato fuori casa per un lungo periodo o è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Il possesso di armi improprie influisce sulla condanna per evasione?
Sì, il possesso di oggetti atti ad offendere durante l’allontanamento non autorizzato aumenta la pericolosità sociale percepita e preclude l’esclusione della punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8046 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8046 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
83/RG. 27611
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
Ritenuto i motivi di ricorso generici a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fo il giudizio di responsabilità per il delitto di evasione iessendo stato trovato l’imputato, per un protratto periodo di tempo, fuori dall’abitazione senza autorizzazione e in possesso di oggett atti ad offendere (pag. 2) così da escludere anche la configurabilità della causa di non punibili di cui all’art. 131-bis cod. pen. e riconoscendo la recidiva in ragione della maggiore pericolos rispetto ai precedenti specifici che non lo avevano dissuaso dal reiterare condotte illecite (p 3);
rilevato che per il capo 2) NOME è stato assoltoenon è dato comprendere il motivo del ricorso relativo alla continuazione con detto reato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/02/2026