Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 754 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 754 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ietto ii ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
minat gr atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati atteso che:
la disamina degli atti, favorita dalla natura del vizio prospettato, consente di eviden che del tutto correttamente in sentenza è stato valorizzato, nell’ottica della sospensione prescrizione, l’intero portato del rinvio disposto alla udienza del 24 maggio 20 (,accordato non per un legittimo impedimento del difensore, come esposto dal ricorso nel primo motivo, Pensi per consentire all’imputato di formulare eventuali richieste di riti alternati ia doglianza esposta in appello e richiamata dal secondo motivo, non scrutinata dalla Cort me to, COGNOME sostanziava in una censura all’evidenza non fondata (l’intervenuta assoluzione dopo Vevasione dai domiciliari, per il fatto di reato che dava titolo alla misura restrittiva dell’ad 385, comma 3, cp, circostanza che di certo non elide la responsabilità per la regiudicanda), tanto da rendere indifferente il silenzio prestato sul punto dalla decisione gra
il terzo motivo, inerente alla mancata applicazione dell’ad 131 bis cp, replica una censura ntualmente superata dalla Corte del merito con valutazione logica e conforme al dato norm2.trvc di rierimento, diretta a disvelare modalità della condotta e una ritenuta intensità dolo ritenute incompatibili con la causa di non punibilità rivendicate dalla difesa, così da re a relativa conclusione immune a censure prospettabili in questa sede perché estranea a vizi del :elvo motivare l evato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c pen
P.Q.M.
DicHai’a inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos: deciso i! 4 novembre 2022.