Reato di Evasione: Quando la Giustificazione del Citofono Rotto non Regge
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di reato di evasione, fornendo importanti chiarimenti sui limiti delle giustificazioni addotte dall’imputato e sulla natura del giudizio di legittimità. La vicenda riguarda un soggetto agli arresti domiciliari che, non rispondendo ai controlli delle forze dell’ordine, ha tentato di difendersi sostenendo un guasto al citofono. Vediamo come la Suprema Corte ha valutato tale argomentazione.
I Fatti del Caso e la Difesa dell’Imputato
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, poiché non era stato trovato presso la propria abitazione durante un controllo di routine da parte delle forze dell’ordine mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità. Il nucleo della sua difesa si basava su un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. In sostanza, egli sosteneva che la sua assenza al momento del controllo fosse giustificata dal mancato funzionamento del citofono condominiale e del campanello della sua abitazione, che gli avrebbero impedito di sentire la chiamata degli agenti.
La Valutazione del ricorso per il reato di evasione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il motivo presentato dall’imputato, sebbene formalmente inquadrato come un vizio di motivazione, in realtà celava un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di richiesta, tuttavia, non è ammessa nel giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle prove.
La Corte ha osservato che il ricorso era ‘meramente reiterativo’, ovvero si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni
Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che i giudici di merito avevano già svolto un’accurata istruttoria. Era stato infatti accertato e provato che il citofono condominiale funzionava correttamente e che il campanello dell’abitazione dell’imputato era stato suonato più volte dagli agenti. Di fronte a questa evidenza fattuale, la versione difensiva dell’imputato era stata ritenuta smentita e, di conseguenza, la sua responsabilità per il reato di evasione confermata.
La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata ‘congrua e lineare’, in quanto basata su argomenti giuridici corretti che avevano adeguatamente smontato la tesi difensiva. Proporre una lettura alternativa dei fatti in sede di Cassazione, come tentato dal ricorrente, è una strategia processuale non consentita.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge. Quando un ricorso si limita a contestare l’accertamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito, senza individuare vizi logici o giuridici nella loro motivazione, esso è destinato all’inammissibilità.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La decisione conferma che per sfuggire a una condanna per evasione non basta una semplice scusa, ma è necessario che questa trovi riscontro negli elementi probatori del processo.
È sufficiente affermare che il citofono non funziona per giustificare un’assenza durante un controllo agli arresti domiciliari?
No, secondo l’ordinanza, non è sufficiente. I giudici di merito hanno accertato in base alle modalità del fatto che il citofono era funzionante e che il campanello era stato suonato più volte, smentendo così la versione difensiva.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘meramente reiterativo’?
Significa che il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni e censure già esaminate e motivatamente respinte dai giudici nei gradi di giudizio precedenti, senza evidenziare un reale vizio di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, co contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di evasione, non in quanto solo formalmente enuncia un vizio di motivazione, in realtà, propone un alternativa del fatto non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare;
rilevato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di me base alle modalità del fatto descritte dall’operante hanno ritenuto smentita difensiva e sussistente il reato, essendo provato il funzionamento del citofono cond ripetuto più volte il suono del campanello della porta dell’abitazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favo cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente