Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16659 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16659 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/03/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara impugna la sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Pescara il 16 settembre 2014 con
la quale l’imputato è stato assolto dal reato di evasione (art. 385 cod. pen.) perché il fatto non sussiste. Il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale avendo il giudice escluso la configurabilità del reato di evasione e affermato che l’imputato si era comunque allontanato per ricevere la notifica di un avviso di conclusione delle indagini, ma con tale interpretazione ha erroneamente applicato la legge processuale dal momento che è solo l’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria che procede – nel caso, il magistrato di sorveglianza- a giustificare l’allontanamento dall’abitazione in cui l’imputato era ristretto in regime di detenzione domiciliare, autorizzazione che non era stata rilasciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile perché proposto per motivi generici.
Va preliminarmente dato atto che, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra i quali figu il reato di evasione, unicamente con il ricorso per cassazione e per tutti i motivi di cui all’art. 606, cod. proc. pen..
Cionondimeno ritiene il Collegio che il ricorrente non si confronta con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata su un aspetto di rilievo, riconducibile alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di evasione (art. 385 cod. pen.), che, come noto, è reato a dolo generico che, dunque, postula la coscienza e volontà di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine.
2.Nel caso in esame, la sussistenza del dolo è da ritenersi superata dalla richiesta, rivolta all’imputato, di recarsi presso l’Agenzia delle Entrate, per la notifica di un provvedimento di interesse (un avviso di conclusione delle indagini, in procedimento diverso).
Il Tribunale di Pescara, al di là della formula adottata, avendo assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, ha escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato poiché l’imputato era stato indotto in errore dalla richiesta ricevuta di recarsi presso l’ufficio competente per una notifica, e dove, in orario coincidente con quello della riscontrata assenza dall’abitazione, si era recato, come emerge dagli atti acquisiti.
Su tale aspetto il ricorso del Pubblico Ministero non si è soffermato limitandosi, come nel cd. ricorso diretto, a denunciare il vizio di violazione di legge dovendo, viceversa, confrontarsi compiutamente con la motivazione del provvedimento
impugnato onde verificare se, in presenza di sentenza di proscioglimento, gli elementi acquisiti fossero rilevanti e decisivi ai fini della pronuncia di sentenza di
condanna.
Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 20 marzo 2025
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La Consigliera relatrice
Il Presidente