Reato di Evasione: Anche un Breve Allontanamento è Punibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di arresti domiciliari: qualsiasi allontanamento non autorizzato integra il reato di evasione, indipendentemente dalla sua durata o dalle ragioni addotte, se non rigorosamente provate. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta la violazione delle misure cautelari.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di evasione. L’imputato si era allontanato dal proprio domicilio, dove era ristretto agli arresti domiciliari. A sua discolpa, aveva sostenuto di aver agito in uno “stato di necessità”, causato da un malore improvviso che lo avrebbe costretto a uscire.
Tuttavia, la sua versione non ha convinto né i giudici di merito né, da ultimo, quelli di legittimità.
La Decisione della Corte e il reato di evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, entrambi strettamente legati alla corretta interpretazione della fattispecie del reato di evasione.
Le Motivazioni della Decisione
In primo luogo, i giudici hanno qualificato i motivi del ricorso come “generici”. L’imputato, infatti, non aveva contestato in modo specifico e puntuale le argomentazioni della Corte d’Appello, che invece aveva fornito una motivazione congrua e dettagliata.
Nel merito, la Suprema Corte ha evidenziato come la decisione impugnata fosse perfettamente allineata con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Secondo tale orientamento, per configurare il reato di evasione è sufficiente qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare avvenuto senza la prescritta autorizzazione del giudice. Non assumono rilevanza né la durata dell’assenza, né la distanza percorsa, né tantomeno i motivi personali che hanno spinto il soggetto a violare la misura, a meno che non integrino una causa di giustificazione legalmente riconosciuta.
Proprio su questo punto, la Corte ha smontato la tesi difensiva dello stato di necessità. I giudici di merito avevano già escluso tale giustificazione in quanto l’imputato non aveva fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’asserito malore. Anzi, erano emersi elementi fattuali che contraddicevano la sua versione dei fatti. La Cassazione, non potendo riesaminare i fatti, ha confermato la logicità e la correttezza di tale valutazione.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e severe. Chi si trova agli arresti domiciliari ha l’obbligo assoluto di non lasciare il luogo di detenzione senza un’espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Invocare a posteriori una situazione di emergenza, come un problema di salute, non è sufficiente se non si è in grado di fornirne una prova concreta e inconfutabile. La conseguenza di un ricorso infondato o generico è, come in questo caso, la condanna definitiva, aggravata dal pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Per integrare il reato di evasione è rilevante la durata dell’allontanamento?
No, secondo l’ordinanza, la durata dell’allontanamento, così come la distanza percorsa, non assume alcun rilievo. Qualsiasi uscita non autorizzata dal luogo degli arresti domiciliari è sufficiente per configurare il reato.
Un malore improvviso può sempre giustificare l’uscita dagli arresti domiciliari?
No. Sebbene lo stato di necessità possa essere una causa di giustificazione, esso deve essere rigorosamente provato. Nel caso di specie, la difesa basata su un presunto malore è stata respinta perché l’imputato non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua versione, che peraltro era contraddetta da altri fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispett motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo alt uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integ il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari s autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazion pericolo per un malore asseritamente avvertito dall’imputato a giustificazio dell’allontanamento, valorizzando in modo non illogico elementi di fatto che contraddicono ta versione;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Cons . ere estensore
Il Presidente