Reato di evasione: Anche 30 Metri Fuori Casa Costituiscono Delitto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di misure restrittive della libertà personale: anche un allontanamento di poche decine di metri dall’abitazione può configurare il reato di evasione. Nell’analizzare il caso, la Suprema Corte ha fornito chiarimenti importanti sui limiti della condotta consentita e sull’impossibilità di invocare la particolare tenuità del fatto in determinate circostanze. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale presso la propria abitazione. Durante un controllo, le forze dell’ordine lo sorprendevano a una distanza di 30 metri dalla sua residenza, in un orario in cui non beneficiava di alcuna autorizzazione per allontanarsi.
La Corte d’Appello aveva già confermato la sua responsabilità penale per il reato di evasione, ritenendo che l’essersi allontanato senza permesso dal luogo di detenzione domiciliare integrasse pienamente la fattispecie delittuosa. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia l’affermazione di responsabilità sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente ha tentato di difendere la propria posizione sostenendo che la sua condotta non fosse così grave da meritare una condanna per evasione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati giudicati “meramente reiterativi”, ovvero una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazione adeguata e corretta dalla Corte d’Appello. Il ricorso, secondo i giudici, si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza sollevare questioni di legittimità che potessero essere esaminate in sede di Cassazione.
Le motivazioni sul reato di evasione
La Corte ha specificato che la condotta dell’imputato integrava senza dubbio il reato di evasione. L’essere stato sorpreso a 30 metri dall’abitazione, in un orario non coperto da alcuna autorizzazione, è un elemento sufficiente a configurare la violazione. I giudici hanno sottolineato l’irrilevanza delle motivazioni addotte dall’imputato e il fatto che non gli fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione al lavoro da parte dell’autorità giudiziaria.
Inoltre, è stato decisivo per escludere la particolare tenuità del fatto non solo la violazione dell’autorizzazione stessa, ma anche la “protrazione della condotta”. Questo suggerisce che l’allontanamento non è stato un evento istantaneo e accidentale, ma si è protratto per un lasso di tempo significativo, aggravando la posizione del soggetto.
Le conclusioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la conferma definitiva della condanna per evasione e l’obbligo di pagare le spese processuali. A ciò si aggiunge la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La pronuncia è un chiaro monito: le prescrizioni legate alle misure restrittive della libertà personale devono essere rispettate con il massimo rigore. Qualsiasi allontanamento non autorizzato, anche se di modesta entità spaziale, interrompe il controllo dell’autorità giudiziaria e configura il grave reato di evasione, con conseguenze penali e pecuniarie significative.
Allontanarsi di pochi metri da casa durante gli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo questa ordinanza, essere sorpresi a 30 metri dalla propria abitazione in un orario non coperto da autorizzazione è sufficiente per integrare il reato di evasione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e validi motivi di diritto.
In questo caso è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, la Corte ha escluso l’applicazione della particolare tenuità del fatto a causa della violazione delle prescrizioni e della protrazione della condotta, elementi che hanno reso il comportamento dell’imputato non trascurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 393 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALANDRA il 23/11/1976
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, con i si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di evasione e il mancato riconoscimen della particolare tenuità del fatto, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profi censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione, alla quale s contrappongono considerazioni in fatto dirette a proporre una lettura alternativa dell’episodio considerato che l’imputato è stato sorpreso a distanza di 30 metri dall’abitazione e i orario non coperto da autorizzazione risulta correttamente ritenuta l’integrazione del rea stante l’irrilevanza dei motivi e al mancato rilascio di autorizzazione al lavoro da dell’autorità giudiziaria, ed esclusa la particolare tenuità del fatto, avuto riguar violazione dell’autorizzazione e alla protrazione della condotta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consiglier GLYPH stensore GLYPH Il Pres d nte