Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8006 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8006 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME
Sent. n. sez. 478/2026
CC – 20/02/2026
– Relatore –
COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato Telese Terme il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2025 Tribunale di Napoli visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso dell’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME lette le conclusioni di cui alla requisitoria del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 30/10/2025 con cui, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Gip del Tribunale di Benevento in ordine ai reati di usura ed estorsione.
La difesa affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge stante la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestazione del reato di estorsione, da riqualificarsi in quello di esercizio arbitrario. In particolare, si rappresenta che il ricorrente aveva agito con l’intento di recuperare un credito vantato dalla compagna esercitando arbitrariamente le proprie ragioni, conclusione che era avvalorata anche dalla marginale partecipazione dell’indagato. Inoltre, si evidenzia l’assenza di decisività del contenuto della telefonata del 10/10/2025 alla quale il Tribunale aveva fatto riferimento, in cui nessuna minaccia veniva profferita dal ricorrente, mentre era la coindagata a commentare ‘porta i soldi’.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari, di cui si contesta la gravità, lamentando la disparità di trattamento con quello
riconosciuto alla coindagata e l’assenza di decisività del precedente penale annoverato dal ricorrente in quanto risalente a quasi trenta anni prima.
Con requisitoria del 28 gennaio 2026, il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza del 13 febbraio 2026, il Gip del Tribunale di Benevento ha sostituito al ricorrente la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari (v. nota Carabinieri Stazione di Telese Terme del 18 febbraio 2026).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Corretta risulta la sussunzione del fatto nell’alveo del delitto di estorsione tenuto conto che la p.o. – in relazione al cui dichiarato non sono state mosse specifiche censure e, dunque, pienamente idoneo ad assumere la valenza di grave indizio di colpevolezza anche in ragione degli ulteriori elementi confermativi tratti dalle conversazioni registrate tra le parti, da quanto direttamente percepito dai verbalizzanti che hanno proceduto all’arresto del ricorrente in flagranza e dal rinvenimento di prova documentale attestante il rapporto di dare ed avere con la vittima – ha riferito il prestito usurario non solo alla coindagata COGNOME NOME, ma anche al ricorrente e sempre ad entrambi di essere stata minacciata se non avesse restituito quanto dovuto. Da qui l’assenza di una causale lecita che legittimerebbe la sussunzione della vicenda nell’alveo dell’esercizio arbitrario. Quanto alla minaccia, parimenti inconferente si rivela la censura difensiva, in quanto dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che nel corso della telefonata cui hanno assistito i Carabinieri la coindagata, nel rivolgere la minaccia alla p.o., si riferisce al plurale, così dando credito all’ulteriore parte delle dichiarazioni della stessa p.o. la quale riferisce di avere subito chiare intimidazioni se non avesse pagato anche dal ricorrente (v. pag. 2).
Inammissibile Ł anche il motivo inerente alle esigenze cautelari. Il profilo di censura, infatti, si fonda sulla circostanza che il precedente penale specifico per il delitto di estorsione annoverato dal ricorrente – e che ne distingue la posizione sul piano della risposta cautelare da quella della coindagata in favore della quale l’originaria misura della custodia in carcere Ł stata sostituita con quella gradata degli arresti domiciliari – sia datato nel tempo (questi trenta anni orsono). La circostanza, però, dalla lettura dell’ordinanza impugnata non risulta essere stata previamente sottoposta al Tribunale del riesame (v. pag. 2), nØ in questa sede si Ł dedotto il travisamento in cui sarebbe incorso il giudice del riesame allegandosi, sul punto, il verbale di udienza o la richiesta ove tale profilo venne specificamente evidenziato. Non trattandosi, dunque, di questione processuale – unica ipotesi che consente alla Corte di legittimità di accedere al fascicolo di merito – la doglianza finisce per essere generica e non censurabile, in questa sede, l’ordinanza impugnata per avere ricavato da quel precedente un giudizio allarmante che, unitamente alla gravità della condotta e al particolare stato di bisogno in cui verserebbe la p.o., ha escluso un trattamento cautelare del tipo di quello applicato alla coindagata ovvero un regime di arresti domiciliari con stringenti strumenti di controllo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di
inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 20 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO relatore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME