Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 768 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 768 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. in Albania il 27/8/1990
avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in data 27/5/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della decisione de locale Tribunale in data 3/5/2023, confermata la penale responsabilità dell’imputato NOME COGNOME per il delitto di estorsione ascrittogli in rubrica, riconosceva l’attenuante ex art.
,Q.
cod.pen. e rideterminava la pena in anni due, mesi due, gg dieci di reclusione ed euro 450,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità de stessa in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato nonché violazione d principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza.
Il difensore sostiene che le emergenze dibattimentali non consentono affatto di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell’imputato per il d ascrittogli. Infatti le dichiarazioni della p.o. risultano poco coerenti e contradd emergendo plurime discordanze e inverosimiglianze tra quanto riferito in fase investigativa in sede dibattimentale nonché rispetto a quanto narrato dai testi, in particolare dal padre COGNOME NOME NOME, NOME, e dal cugino NOME COGNOME con specifico riguardo alla causal della richiesta di danaro. Alla luce dei materiali dichiarativi acquisiti non può, per ritenersi raggiunta una precisa e affidabile ricostruzione del fatto, peraltro non correttam collocato sotto il profilo temporale.
Aggiunge il ricorrente che nella specie risulta violato il principio di correlazione poi fatto contestato è del tutto diverso da quello per il quale è intervenuta condanna sia c riguardo all’epoca di commissione, successiva all’ottobre 2014, sia in relazione alla causal individuata nell’avvenuta cessione a COGNOME Pietro NOME di sostanza stupefacente di tip marijuana da parte del prevenuto, circostanza in ordine alla quale l’imputato non ha potuto articolare le proprie difese.
Secondo il difensore, inoltre, non sussistono gli estremi costitutivi del delitto ex art cod.pen., non essendovi prova della coartazione della p.o. e, comunque, non avendo il ricorrente acquisito l’autonoma disponibilità della somma consegnatagli sotto il controllo del P.G.;
2.2 l’omessa concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità e l’eccessività della pe Il difensore sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nella sp ricorrono gli elementi costitutivi della diminuente invocata, atteso il carattere estempora della condotta, l’esiguità del danno patrimoniale, la scarsa incidenza della minaccia, sproporzione per eccesso della pena che ha impedito la concessione del beneficio della sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato oltre che strutturato in fatto e tendente ad una rivalutazione del compendio probatorio in assenza di illogicità manifeste o decisiv travisamenti delle prove dichiarative.
cA9,
Invero, già il primo giudice (pag. 2-4) era pervenuto a una ricostruzione logica e coerent dell’episodio delittuoso, dando ampio e persuasivo conto dell’attendibilità delle dichiaraz rese in fase dibattimentale dalla p.o. COGNOME Claudio e fornendo una giustificazio logicamente coerente in ordine alle difformità inerenti la consegna dello stupefacente emerse in contraddittorio rispetto alle dichiarazioni rese in fase investigativa. La Corte territo linea con le valutazioni del Tribunale, ha ribadito detto giudizio con motivazione sintetica che, tuttavia, fornisce adeguata risposta alle censure difensive, riproposte in questa se attraverso la generica e cumulativa evocazione di vizi della motivazione.
1.1 Deve inoltre escludersi, come conformemente ritenuto in sede di merito, che l’emersione di una causale di natura illecita parzialmente diversa da quella contestata abbi comportato un’immutazione del fatto rilevante ai sensi dell’art. 521 cod.proc.pen.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la violazione del principi correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile solo nel caso in cui il fatto rite nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, o quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reat ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tu risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2 , n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 – 02; n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427-01; Sez. 6, n. 54457 del 17/11/2016, Rv 268957-01; Sez. 6, n.10140, del 18/02/2015,Rv. 262802-01). Nella specie per effetto della ricostruzione operata non si è realizzata alcuna trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenzia dell’addebito nei confronti dell’imputato né risultano incertezze sull’oggetto dell’incolpaz anche con riguardo al tempus commissi delicti, ovvero una qualsivoglia compromissione dei diritti del prevenuto giacché – come evidenziato dal primo giudice (pag. 5)- la diversa causa e la specifica natura delle minacce sono circostanze sulle quali la difesa ha avuto modo d interloquire non solo nell’immediatezza della deposizione di COGNOME ma anche successivamente, avendo il Tribunale accordato un rinvio proprio per consentire una miglior valutazione dei contenuti della deposizione.
1.2 Del tutto assertivi ed ampiamente contrastati dagli esiti processuali sono i rilie ordine alla mancata coartazione della volontà dell’offeso e in punto di mancata consumazione dell’illecito, scrutinati fin dal primo grado (pag. 6) e disattesi con corretti argomenti g con i quali la difesa ha trascurato il confronto critico fin dalla fase devolutiva (atto d’ pag .7).
Ad esiti di infondatezza deve pervenirsi anche in relazione alle censure svolte ne secondo motivo in relazione al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023. La Corte territoriale ha valorizzato
senso ostativo la reiterazione delle minacce e le gravi conseguenze prodotte nella vittima costretta a cambiare scuola per sottrarsi a possibili ritorsioni, dovendo al riguardo evidenzia che, secondo quanto riferito da COGNOME COGNOME (sent. Trib. pag. 3) il figlio anche do denunzia aveva subito ulteriori intimidazioni.
2.1 La diminuente della lieve entità del fatto, mutuata dall’art. 311 cod.pen. («quan per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la partico tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»), presenta tratti qualif vanno individuati -sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale- nell’estemporaneità de condotta, nella modestia dell’offesa personale alla vittima, nell’esiguità del profi nell’assenza di profili organizzativi, indici che debbono garantire che la riduzione della sia riservata alle ipotesi di lesività minima.
Questa Corte ha già chiarito che all’attenuante deve riconoscersi natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Rv. 256117 – 01) e che la valutazione di levità investe la condott delittuosa nel suo complesso sicché la stessa deve essere esclusa se il requisito della liev entità manchi o in rapporto all’evento di per sé considerato ovvero in rapporto a natur specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatt ed all’ammontare delle somme estorte (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017 Rv. 269933 – 01; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092 – 01; n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076 01). La valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto ostativa al riconoscimento d diminuente la complessiva entità del danno patito dalla vittima, comprensiva delle ricadute pregiudizievoli di carattere non strettamente patrimoniale, è insuscettibile di censura questa sede in quanto coerente con la costante giurisprudenza di legittimità in punto d plurioffensività del delitto di estorsione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato’ deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 novembre 2024