Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7312 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte AVV_NOTAIO di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibil
ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato NOME COGNOME, ch chiesto accogliersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte AVV_NOTAIO di appello ha assolto NOME COGNOMECOGNOME caporal-maggiore dell’Esercito, dal reato di disobbedienza aggrava (rispetto all’ordine del superiore di occupare altra camerata dell’allog servizio), trattandosi di soggetto non punibile per particolare tenuità de stante il carattere episodico della trasgressione e il suo scarso disvalore s
L’imputato ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fid avvocato NOME COGNOME, denunciando mediante unico motivo l’erronea applicazione della legge penale quanto all’esistenza deì requisiti integrativ fattispecie incriminatrice di cui all’art. 173 cod. pen. mil . pace.
Assume il ricorrente che la disposizione di servizio fosse anc interlocutoria, essendosi il superiore, maresciallo capo NOME COGNOME Son riservato di tornare più oltre in argomento nel corso della giornata l’imputato confidasse perciò di disporre di maggiore tempo per ottemperare avesse alla fine iniziato a farlo, mettendo mano alla valigia, fino a soprag malore); che non di disobbedienza, dunque, si fosse trattato, ma di un m atteggiamento di disappunto e di insofferenza, tradottosi in un’esecuz indolente e non pronta, semmai sanzionabile in via esclusivamente disciplinare
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’a comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv dalla legge 18 dicembre 2020, 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata si è conformata ad esatti principi di diritto.
L’azione tipica del reato di disobbedienza, previsto dall’art. 173 cod. mi!. Pace, consiste infatti nel rifiuto, nella omissione o nel ritardo di obb ad un ordine attinente alla disciplina o al servizio, impartito da un superi parte di un AVV_NOTAIO, dovendosi intendere per ordine qualunque manifestazione volontà che, nei predetti ambiti, non lasci alcun margine di libe comportamento del subordinato (Sez. 1, n. 8716 del 15/07/1993, Cerrone, Rv. 195073-01).
Non è necessario che tale volontà sia espressa categoricamente, o c speciali e determinate formalità, essendo il subordinato in ogni caso vincola
dovere di obbedienza, che non può eludere (Sez. 1, n. 3007 del 23/12/1987, dep. 1988, Indice, 177825-01).
Il dolo è quello generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obb nella piena consapevolezza della ribellione funzionale e dell’attinenza disciplina o al servizio dell’ordine impartito (Sez. 1, n. 28232 del 13/06/ Ciccone, Rv. 261412-01).
La Corte AVV_NOTAIO di appello ha iscritto il comportamento dell’imputato questo corretto quadro esegetico e ha adeguatamente e logicamente motivato in relazione all’intervenuto perfezionamento dell’ordine, a fronte di esternazione superiore avente i caratteri di certezza e fermezza suoi tipici, nonché in rela alla sua attinenza alla disciplina e al servizio, all’avvenuta comprensione di da parte dell’imputato e alla consapevole e attuata decisione di quest’ultim non ottemperarvi, avente dunque rilievo penale e non esclusivamente disciplinare.
Il ricorso deve essere rigettato alla stregua delle considerazioni precedono.
Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 22/11/2023