Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22555 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROVIGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE dì ROVIGO visti gli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 15.11.2023 il Tribunale di Rovigo, in parziale riforma de pronuncia emessa dal Giudice di Pace nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiar colpevole del reato di cui all’art. 595 cod. pen., ha riconosciuto i benefici della sospe condizionale della pena (di euro 500 di multa) inflitta al predetto e della non menzione condanna nel certificato del casellario, confermando nel resto la decisione del primo giudi
2,Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difen di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen. pure assenza degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione. Innanzitutto, la se impugnata si basa su un’errata lettura delle testimonianze rese dai testi. I testimoni COGNOME NOME e COGNOME NOME sono apparsi assolutamente inattendibili, atteso che gli ste dapprima affermavano di avere incontrato presso il supermercato RAGIONE_SOCIALE unitamente alla moglie, ma successivamente nessuno dei due era in grado di fornire una descrizione fisica della donna presente quel giorno.
Inoltre, si evidenzia che i coniugi COGNOME e COGNOME non ricordavano minimamente cosa fos accaduto quel giorno e solo a fronte della contestazione del pubblico ministe confermavano quanto in precedenza dichiarato in sede di sommarie informazioni. Difetta in ogni caso la comunicazione con più persone, elemento costitutivo del reato di diffamazion da intendersi come presa di contatto, anche in tempi distinti, con soggetti diversi dall’ al fine di renderli partecipi dei fatti lesivi della reputazione di questi. Ebbene all’esito dell’istruttoria dibattimentale è emerso che solo ed esclusivamente la teste NOME riferito di aver udito le frasi che l’imputato NOMEe proferito nei riguardi della offesa; difetta quindi la circostanza della comunicazione con più persone non potendo ritenere dimostrato che COGNOME NOME ha udito le parole proferite dall’imputato, av anzi il predetto riferito di essere giunto a colloquio concluso e di aver appreso dalla quanto affermato dall’imputato.
Si osserva inoltre che non è stata individuata né identificata alcuna persona oltre NOME NOME abbia udito quanto NOMEe affermato l’imputato. Il giudice di primo gr aveva erroneamente rappresentato che al dialogo tra l’imputato e la NOME NOME assistito anche un’altra donna che tuttavia non è mai stata identificata né riconosciuta da alcun testimone escusso. Nella fattispecie in esame la condotta rappresentata configur una mera confidenza che al massimo potrebbe considerarsi un pettegolezzo privo di alcuna rilevanza penale. La sentenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza
impugnata non è peraltro affatto pertinente rispetto al caso di specie dal momento c riferire determinate circostanze ad una persona non implica automaticamente che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri; diversamente opinando si sconfinerebbe ì ipotesi di responsabilità oggettiva; ed NOMEti numerose sono le sentenze di merito che ha valutato non contrarie al precetto penale la condotta del soggetto che si limita a rife un terzo fatti lesivi dell’onore altrui qualora sia il destinatario della comunic diffonderli di propria iniziativa; d’altra parte la circostanza che NOMEe richiesto imputato di riferire quanto da lui affermato a terza persona non è mai stata dimostrata nel corso del giudizio di primo grado, sicché la conclusione del giudice d’appello è da ritenere priva di fondamento anche da tale punto di vista: la nipote della signora NOME è mai stata escussa come testimone e non ha quindi potuto confermare che la zia le NOMEe riportato le affermazioni provenienti dall’imputato (fermo restando che l’inv riportare determinate frasi ad una terza persona non può rivestire alcuna rilevanza pena nella misura in cui il soggetto che svolge il ruolo di nuncius ben potrebbe modificare il contenuto delle affermazioni rendendole non conformi a quelle originarie), sicché difet requisito della conoscenza delle frasi da parte di almeno due persone.
2.2.Col secondo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con specifico riferimento agli articoli 521, 522 del codice di rito. L’episodio che ha dato origine all’incriminazione è stato riferito in dibattimento esclusivamente dalla s COGNOME non anche dal COGNOME sicché le sentenze di primo e secondo grado nell’affermare che la diffamazione sarebbe avvenuta perché tali frasi sarebbero state udite da una donna non meglio identificata, addirittura perché sarebbero state riferite alla nipote della NOMENOME hanno finito per fondare il giudizio di condanna dell’imputato in maniera diffor quanto oggetto di contestazione – secondo cui l’imputato ha comunicato con più persone e segnatamente con COGNOME NOME NOME COGNOME NOME – e col compromettere il diritto di dif dell’imputato.
2.3.Col terzo motivo chiede la sospensione della provvisoria esecutorietà del condanna al risarcimento del danno liquidato a favore della parte civile in considerazi della ragionevole probabilità dì accoglimento della impugnazione. Si rappresenta inoltre c l’imputato vanta un credito di oltre 15.000 C nei confronti della persona offesa in v sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo il 17/06/2019 ad oggi non ancora onorato, circostanza, questa, che induce a ritenere che in caso di accoglimento del presen ricorso la persona offesa non restituirebbe le somme incassate né il ricorrente avre alcuna possibilità di recuperarle agendo in via esecutiva.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150,
modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.20 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Deve, in premessa, rilevarsi che le censure in parte sollecitano un diretto confront le prove che è precluso nella presente sede di legittimità in assenza dei rigorosi presup per contestare il vizio del travisamento probatorio (cfr. ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 ved anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/19 COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 dei 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 d 17/3/2015, 0., Rv. 262965); in parte non tengono conto delle corrette indicazioni conte nella sentenza impugnata circa la presenza di altra persona e la circolarità comunicazione sollecitata dallo stesso dichiarante, fatti che, peraltro, non rapprese immutazione dell’accusa in quanto non può ritenersi che abbiano radicalmente mutata l’essenza dell’imputazione che, come correttamente rilevato in sentenza, deve essere valuta alla luce degli atti d’indagine e delle circostanze già note all’imputato.
1.1. Quanto al primo motivo, si osserva che il Tribunale ha innanzitutto messo evidenza come i testi COGNOME e COGNOME fossero da ritenere del tutto attendibili, indic plurime ragioni su cui fonda tale giudizio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ris alle quali il ricorso non mostra di operare alcun confronto limitandosi a reiterare la c sulla base della mera circostanza che ì predetti testimoni non sarebbero stati in grado descrivere le fattezze fisiche della donna presente all’incontro, dai risvolto diffamato l’imputato e la COGNOME e del fatto che in aiuto della memoria era stata data lettur dichiarazioni dai medesimi rese nella fase delle indagini preliminari.
Una volta confermata la presenza di un’altra persona – una donna che peraltro s accompagnava allo stesso imputato – oltre alla principale destinataria delle affermazi dell’imputato sul conto della persona offesa, il Tribunale non ha avuto dubbi nel conferma la sussistenza del reato di diffamazione contestato, ritenendo evidentemente irrilevante incertezza nell’esatta identificazione dell’altra persona presente (rispetto alla quale, pe non si avanzano dubbi sulla sua percezione del fatto lesivo che sono piuttosto dirett
minare l’attendibilità dei testi che hanno dato atto della sua presenza, attendibilità esclusa dal Tribunale sulla base dei plurimi elementi evidenziati in sentenza).
Ciò peraltro senza considerare che ai fìní della configurabilità del reato di diffamazi necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito, secondo questa Corte, deve presumers qualora, ad esempio, l’espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, GLYPH sia GLYPH destinato GLYPH ad GLYPH essere GLYPH visionato GLYPH da GLYPH più GLYPH persone (così, Sez. 5, Sentenza n. 522 del 26/05/2016, dep. 05/01/2017, Rv. 269016 – 01); e nel caso d specie le frasi pronunciate erano evidentemente destinate ad essere riportate a ter persona, avendo l’imputato effettuato degli apprezzamenti su un determinato individu affinchè ne fosse edotta la nipote della sua interlocutrice, alla quale è dunque presum che siano stati riferiti.
A fronte di tale corretta impostazione rimane sullo sfondo la circostanza che non si proceduto ad escutere la nipote dei testimoni a cui era in buona sostanza destina l’avvertimento contenente valutazioni denigratorie sulla persona offesa all’epoca del f compagno della nipote della COGNOME (adoperata in buona sostanza come tramite per la trasmissione della informazione lesiva).
1.2.Anche il secondo motivo è meramente reiterativo, avendo il Tribunale già spiegat affrontando peraltro il tema di ufficio non risultando la questione sulla diversità sollevata in appello – che l’aver ritenuto destinatario delle affermazioni diff dell’imputato un donna e non il COGNOME come contestato nell’imputazione si è risolta in immutazione che non ha inciso sui caratteri essenziali del fatto contestato che si connota suo nucleo minimo per la comunicazione a due persone, né sul diritto di difesa, essendo s dall’inizio emersa la circostanza della presenza di una donna presente all’esternaz dell’imputato che si accompagnava allo stesso (presumibilmente la moglie, che era anche stata citata come testimone della difesa).
Ed invero, la violazione segnalata è ravvisabile soltanto nel caso in cui il fatto ritenu decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero qua capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenut sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risu probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione; ipotesi che, nella specie, evidentemente non ricorre.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, in tema dì correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’i astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’og dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei dhtti della difesa, s
l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurit pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia dì garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente qu l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 2010, Carelli 248051 – 01; Sez. U, n. 16 del 1996, Di Francesco, Rv. 205619 – 01).
1.3. Quanto al terzo motivo si osserva che, come emerge dal suo stesso tenore, e si evince dalla pronuncia del Tribunale che ne fa espressa menzione, la sospensione dell’esecutorietà della condanna è stata già disposta con ordinanza del 19.7.2023, sicchè censura qui proposta tendente ad ottenere la detta sospensione è del tutto fuori contest non trovando alcuna ragion d’essere.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inarrmissibilità del rico consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore de cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/4/2024.