Reato di Danneggiamento: Azioni Diverse, Reato Continuato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del reato di danneggiamento, spiegando quando più azioni lesive debbano essere considerate un reato continuato anziché un’unica condotta. Nell’analisi del caso, la Corte ha anche ribadito perché l’abitualità nel commettere illeciti impedisca l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per aver danneggiato la porta e la vetrina di un negozio. L’imputato aveva prima realizzato una scritta con una bomboletta spray sulla porta dell’esercizio commerciale e, successivamente, aveva lanciato delle biglie metalliche contro la stessa porta e la vetrina, causando ulteriori danni. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali: la mancata applicazione della non punibilità per tenuità del fatto e l’errata qualificazione giuridica delle sue azioni come più reati in continuazione.
I Motivi del Ricorso e il Reato di Danneggiamento
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali. In primo luogo, ha sostenuto che il suo gesto dovesse beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, data la lieve entità del danno. In secondo luogo, ha contestato la decisione della Corte d’appello di considerare le sue azioni (la scritta spray e il lancio delle biglie) come due distinti episodi di reato di danneggiamento uniti dal vincolo della continuazione, sostenendo che si trattasse di un’unica condotta criminosa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Le motivazioni della decisione offrono importanti spunti interpretativi.
Sulla Non Punibilità per Tenuità del Fatto
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La ragione è chiara e si fonda sul terzo comma della stessa norma: l’abitualità del comportamento. L’imputato aveva commesso in passato altri reati della stessa indole, una circostanza che, per legge, osta alla concessione del beneficio della non punibilità. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’appello corretta e sufficiente a giustificare il diniego.
Sulla Pluralità di Azioni nel Reato di Danneggiamento
Il punto centrale della pronuncia riguarda la qualificazione del fatto. La Cassazione ha stabilito che l’imputato non si è limitato a “intensificare” una singola azione, ma ha posto in essere due attività distinte e successive, sebbene connesse. La prima è consistita nel realizzare una scritta con la bomboletta spray; la seconda nel lanciare biglie metalliche. Quest’ultima non è una mera prosecuzione della prima, ma un’azione nuova, con modalità esecutive diverse, che ha causato un danno ulteriore. Di conseguenza, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto la sussistenza di più violazioni dell’art. 635 c.p., legate dal vincolo della continuazione (art. 81, secondo comma, c.p.).
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame fornisce due importanti principi guida. Primo, chi ha una storia di reati simili non può sperare di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché l’abitualità del comportamento è un ostacolo insormontabile. Secondo, nel contesto del reato di danneggiamento, porre in essere azioni materialmente diverse (come imbrattare e poi colpire con oggetti) non costituisce un’unica condotta, ma una pluralità di reati in continuazione. Questa distinzione è cruciale ai fini della determinazione della pena e della corretta qualificazione giuridica del fatto.
Quando più atti di danneggiamento costituiscono un reato continuato e non un’unica azione?
Secondo la Corte, si ha un reato continuato quando le azioni, pur connesse, sono distinte e diverse nelle modalità esecutive. Nel caso specifico, realizzare una scritta con una bomboletta e lanciare biglie metalliche sono state considerate due attività separate, configurando quindi più violazioni in continuazione.
Perché all’imputato è stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale è stata negata a causa dell’abitualità del comportamento dell’imputato. Avendo egli commesso in precedenza altri reati della stessa indole, la legge esclude la possibilità di applicare tale beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, senza quindi procedere a un esame del merito della questione. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’appello è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 142 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 142 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Torino il 15/01/1979
avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d’appello di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al diniego dell’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello ha correttamente motivato detta esclusione in ragione dell’abitualità del comportamento dell’imputato, in quanto egli aveva commesso più reati della stessa indole (terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen.);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, e 635 cod. pen., e il vizio della motivazione per non avere la Corte d’appello ritenuto l’unicità del reato dì danneggiamento, anziché più reati di danneggiamento in continuazione, è manifestamente infondato, atteso che l’imputato non si è limitato a intensificare la propria iniziale attività di realizzazione di una scritta con una bomboletta spray sulla porta del negozio della persona offesa ma ha posto in essere, successivamente, un’altra attività, per quanto connessa alla prima, consistita nel
lanciare delle biglie metalliche sulla porta e sulla vetrina del suddetto negozio la conseguenza che in modo giuridicamente corretto (Sez. 5, n. 18667 del 03/02/2021, F., Rv. 251250-01) la Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza più violazioni, in continuazione, dell’art. 635 cod. pen.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.