Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3358 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3358 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 gennaio 2025, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. (ascritto
ricorrenti COGNOME e COGNOME al capo a), ha rideterminato, in ordine alle residue imputazioni, la pena inflitta a NOME COGNOME in anni sei di reclusione e in anni 5 e mesi sei di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME. Ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui al capo c) e le statuizioni in favore delle parti civili, Comune RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE “COGNOMEno Caponetto”, liquidando a loro favore le spese processuali.
Agli imputati COGNOME e COGNOME, nelle rispettive qualità, il COGNOME, di assessore e vicesindaco del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME quale funzionario e responsabile del dipartimento servizi sociali del Comune di RAGIONE_SOCIALE, erano ascritte due condotte di corruzione, ai sensi degli artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen..
La prima sub capo b) – perché ricevevano con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi da NOME COGNOME, gestore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti della predetta RAGIONE_SOCIALE, somme di denaro e altre utilità, in particolare viaggi e soggiorni per strutture alberghiere di lusso Sharm El Sheikh negli anni 2009 e 2010, per compiere atti contrari ai loro doveri di ufficio, consistiti nel far risultare la predetta RAGIONE_SOCIALE, in assenza dei requis di legge, aggiudicataria della gara del pubblico appalto relativo alla gestione del servizio trasporto RAGIONE_SOCIALE rivolto ai cittadini con ridotta mobilità indetta dal Comune RAGIONE_SOCIALE, condotte consumate in RAGIONE_SOCIALE dal mese di gennaio al mese di maggio 2012.
La seconda sub capo c – contestata anche alla COGNOMECOGNOME quale gestore di fatto della predetta RAGIONE_SOCIALE, oltre al COGNOME, perché, nelle qualità innanz indicate, ricevevano denaro e altre utilità e in particolare la somma mensile di circa 2.000 euro, nonché l’assunzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME presso la predetta RAGIONE_SOCIALE, per compiere atti contrari alloro doveri d’ufficio, consistit nel garantire, con preferenza e prelazione rispetto ad altre ditte e in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione, il pagamento senza ritardo delle fatture della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, relative alla gestione del servizi trasporto speciale rivolto ai cittadini con ridotta mobilità, condotte commesse in RAGIONE_SOCIALE dal mese di febbraio 2013 al mese di maggio 2014.
Il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, con sentenza del 16 gennaio 2019, COGNOME condannato gli odierni ricorrenti per i reati loro ascritti ai capi a), b) e unificati sotto il vincolo della continuazione, considerate come unica condotta delittuosa le azioni di cui ai capi b) e c).
Il Tribunale – e il dato si riporta per ragioni di chiarezza espositiva – COGNOME invece, dichiarato la prescrizione di ulteriori reati di turbata libertà degli incant
corruzione ascritti al COGNOME ai capi d), e) e f), episodi riconducibili all’ affidamen del servizio di pulizia, facchinaggio e, successivamente, anche di quello di sorveglianza armata, preso il complesso monumentale del “Belvedere di San Leucio” di RAGIONE_SOCIALE, in concorso con il predetto NOME COGNOME, quale responsabile del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, risultato aggiudicatario, senza averne i requisiti di legge, dei servizi a seguito di appalto del 18 luglio 2005, appalto variamente prorogato e protrattosi fino all’anno 2008, con corresponsione al COGNOME, vicesindaco e assessore alle politiche sociali del comune di RAGIONE_SOCIALE, per almeno sei mesi, di una somma mensile di euro mille, mascherata quale corrispettivo di consulenze aziendali, mai effettuate a favore del RAGIONE_SOCIALE.
I giudici del merito hanno ritenuto acquisiti gravi elementi di prova a carico degli odierni ricorrenti sulla base delle dichiarazioni rese dai coimputati, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, individuando precisi riscontri esterni nell’accertato pagamento, a favore del COGNOME COGNOME del COGNOME COGNOME dei loro familiari, di viaggi presso strutture ricettive a Sharm EI Sheik, e di pagamenti in contanti effettuati in concomitanza con la liquidazione delle fatture per il servizio espletato dalla RAGIONE_SOCIALE, pagamenti eseguiti, per lo più, da NOME COGNOME che, in assenza del COGNOME, a seguito della esecuzione a suo carico di una misura cautelare personale e del suo trasferimento in Kenya, COGNOME effettuato i pagamenti a mani dell’imputato NOME COGNOME che avrebbe, poi, consegnato al COGNOME e al COGNOME quanto di spettanza.
2.Con i motivi di ricorso sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. pr pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorren chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.
In particolare:
2.1. NOME COGNOME denuncia:
Motivo 1: violazione di legge (in relazione agli artt. 178, connma 1, lett. c), 521, commi 1 e 5, 522 e 604 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sul punto della qualificazione giuridica dei fatti consistente nella individuazione di un reat unitario nel quale risulterebbero assorbiti i fatti di cui ai capi b) e c) d imputazione.
Sostiene il ricorrente che la lettura “sostanzialistica” della Corte di appello, che ha disatteso l’eccezione già formulata con i motivi di appello, è priva di fondamento poiché l’eccezione difensiva era riferibile non soltanto e non tanto alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., sotto il profilo di difetto di correlazione accusa e sentenza sul piano del fatto materiale, ma con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto essendo state unificate in un unico reato le due
distinte imputazioni, operazione che avrebbe integrato una violazione del diritto di difesa in quanto “atto a sorpresa” del giudice.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte Edu e quella di questa Corte in materia ritenendola, tuttavia, recessiva rispetto al più recente orientamento della Corte di Giustizia, espresso con la sentenza del 9 novembre 2023 BK, C-175/22, secondo cui in punto di diversa qualificazione giuridica, qualora il giudice ritenga che il fatto sia diversamente configurabile, è tenuto ad avvertire le parti prima della decisione affinché sviluppino una dialettica sul tema specifico collocandosi, altrimenti, la decisione al di fuori della prevedibilità.
Se si permettesse al giudice di merito, senza il contributo delle parti, di scegliere una regula iuris in peius diversa da quella racchiusa nell’imputazione, giustificando l’operato con la possibilità di provocare un sindacato sul punto in sede di impugnativa, si svuoterebbe di contenuto il diritto riconosciuto anche dalla Corte Edu di contraddire preventivamente sulla più afflittiva qualificazione giuridica, limitandone l’esercizio solo al procedimento in Cassazione, con l’intuibile effetto di pregiudicare la difesa sul piano della profilatura normativa del fatto nei gradi di merito.
A tal riguardo richiama anche un precedente di questa Corte (la sentenza numero 26025 del 7 giugno 2018) che COGNOME annullato la sentenza di merito per difetto di contestazione ritenendo violato il diritto di difesa in caso di nuov qualificazione del fatto, già contestato e ritenuto in primo grado nei termini di corruzione propria, e apprezzato, invece, dal giudice d’appello come corruzione per la funzione, ai sensi dell’art. 318 cod. pen.
Nel caso in esame la unificazione “a sorpresa” dei reati contestati ai capi b) e c) in un’unica condotta, ha avuto effetto rilevante sia sul piano della prescrizione che del trattamento sanzionatorio, essendo diverse le cornici edittali previste dai reati contestati, rispettivamente, ai capi b) e c) della rubrica.
Motivo 2: travisamento della prova dichiarativa dal quale è derivata l’erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen. con conseguente unificazione in un solo reato dei fatti contestati ai capi b) e c) della rubrica, e con effetti in materi prescrizione e trattamento sanzionatorio.
La sentenza di appello e quella di primo grado non hanno osservato la disciplina sancita dall’art. 546 cod. proc. pen., che impone di scandire i singoli punti della motivazione con riferimento alla ricostruzione del momento consumativo del reato che, secondo la giurisprudenza prevalente, si identifica nella promessa o nella dazione di un’utilità indebita, cosicché il compimento dell’atto contrario successivo alla promessa o alla dazione costituisce un post factum irrilevante sul piano penalistico, inidoneo a denotare la unicità o duplicità del fatt tipico.
La difesa COGNOME dedotto, con i motivi di appello, una questione specifica ossia quella di accertare la presenza di un unico o di più accordi corruttivi e della funzionalità delle dazioni ad un solo accordo o a due diversi patti e la necessità di sviluppare la conseguente corretta analisi ai fini della qualificazione giuridica del fatto.
Già la sentenza di primo grado avrebbe, infatti, erroneamente riassunto i fatti contestati ai capi b) e c) della rubrica in un unico schema corruttivo, stravolgendo i capi di imputazione e, viceversa, pronunciando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo f).
Dalle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado (a pag. 104) si rilevava che le condotte di cui ai capi b) e c) integravano un unico rapporto corruttivo, la cui genesi era certamente anteriore al 2012 risalendo, per quanto concerne il COGNOME e il COGNOME, al 2005, accordo che si sarebbe concretizzato nel corso del tempo con il compimento da parte del pubblico ufficiale di diversi atti contrari ai doveri di ufficio in relazione alle contingenze del caso concreto.
Le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di merito in risposta alle deduzioni difensive risulterebbero, tuttavia, assertive.
La Corte avrebbe confermato l’apparato argomentativo del Tribunale con argomentazioni contraddittorie sostenendo che il COGNOME sarebbe stato favorito nel saldo delle fatture, a fronte della dazione di somme di denaro indicate nel capo c), confrontando i più brevi tempi di pagamento della RAGIONE_SOCIALE, rispetto ad altre ditte, ma travisando i risultati della istruttoria e contraddicendo la stess ricostruzione della sentenza impugnata, secondo cui le promesse o le dazioni del 2013 sarebbero state pari al 10% del valore complessivo dell’appalto, e, quindi dell’unico rapporto sinallagmatico convenuto con il COGNOME dispiegatosi anche con riferimento al reato di cui al capo f), risultato contraddittorio con le premesse, poiché per tale reato era stata dichiarata la prescrizione in primo grado.
Ulteriore profilo di criticità della ricostruzione della Corte territoriale sarebb quello di ritenere che le utilità di cui al capo b), cioè i viaggi gratis di COGNOME all’epoca dei fatti semplice consigliere comunale dell’opposizione, erano state corrisposte due o tre anni prima della gara d’appalto ed erano state destinate a remunerare il futuro atto contrario ai doveri d’ufficio che sarebbe stato compiuto solo nell’anno 2012.
Secondo tale ricostruzione il ricorrente sarebbe stato remunerato più volte, prima e dopo, per lo stesso atto contraddicendo, altresì, l’affermazione della Corte, secondo cui il compenso convenuto per la corruzione sarebbe stato elargito solo al momento della percezione degli utili.
La Corte di merito ha ritenuto, infine, argomento dirimente che l’accelerazione dei pagamenti non avesse una propria autonomia ma fosse collegata al compenso corruttivo dell’atto contrario già compiuto.
Ulteriore profilo di carenza di motivazione, riconducibile al travisamento delle risultanze di prova, sarebbe ravvisabile nella parte in cui la Corte di appello sostiene che l’imputato di COGNOME avrebbe descritto il meccanismo della retribuzione ai pubblici ufficiali, qualificata nel 10% dell’importo totale dell’appalto corrispondersi al momento della liquidazione delle fatture, poiché il dichiarante ha fatto molta confusione sia sulla percentuale stabilita sia perché tale percentuale riguardava un subappalto estraneo al capo di imputazione – cioè la somma corrisposta dalla RAGIONE_SOCIALE come subappaltatore al RAGIONE_SOCIALE. Peraltro il COGNOME COGNOME sovrapposto la corresponsione del 10% ai viaggi pagati al COGNOME sostenendo che, prima, avrebbe versato il 10% e, poi, avrebbe remunerato l’imputato con i viaggi, risalenti agli anni 2009 e 2010, e, pertanto, affatt compatibili con la pretesa remunerazione per il pagamento agevolato delle fatture, intervenuto nel 2013.
Lo stesso COGNOME COGNOME sostenuto che non COGNOME mai versato somme per ottenere il pagamento delle fatture relative all’appalto del 2012, da qui il travisamento (per invenzione) delle risultanze poste a base della ritenuta sussistenza della unicità del reato.
Infine, la motivazione è apparente nella parte in cui evoca la “unitarietà” dei fatti senza individuare una precisa categoria giuridica in cui tale unitarietà potrebbe essere ricondotta (reato abituale, reato permanente o altro categoria concettuale di reato unico).
Il ricorrente rileva che la consumazione dell’episodio di cui al capo b), è anteriore all’entrata in vigore della legge 190 del 6 novembre 2012, che prevedeva la pena non superiore di anni 5 di reclusione, il che avrebbe comportato, nonostante la sospensione del corso della prescrizione per 136 giorni, la intervenuta prescrizione del reato già in appello.
Sul piano sanzionatorio è stata, inoltre, erroneamente ritenuta applicabile l’aggravante di cui al 319-bis, cod. pen. non configurabile con riguardo al reato sub capo c), perché non afferente alla stipula di un contratto di appalto ma funzionale a rendere più rapido il pagamento delle fatture e, quindi l’applicazione della circostanza aggravante è estesa a un fatto non tipizzato.
Motivo 3: violazioni di legge (in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi della motivazione quanto alla sussistenza e riconducibilità al COGNOME dei fatti sub capo c).
La sentenza impugnata, e così quella di primo grado, violerebbero i criteri enunciati dall’art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delle dichiarazioni rese dal
COGNOME, dichiarazioni che risultano intrinsecamente confuse sia con riferimento ai periodi storici di riferimento sia nella parte in cui il COGNOME COGNOME riferito che l’imp della tangente veniva convenuto nel 10% e che, con i viaggi erogati al NOME e alla famiglia, detto importo era stato superato.
Il pagamento delle fatture, sulle quali computare il 10%, sarebbe dovuto avvenire nel 2013 mentre i viaggi erano precedenti.
Soprattutto COGNOME ha negato di avere mai corrisposto alcunché al COGNOME e al COGNOME nel periodo coincidente con la liquidazione delle fatture, cioè nel 2013.
Inoltre la sentenza impugnata è assertiva nella parte in cui ritiene che costituiscano risRAGIONE_SOCIALE alle dichiarazioni accusatorie i tempi più contenuti del pagamento delle fatture, rispetto a quelli degli altri creditori del Comune.
Le dichiarazioni del COGNOME non possono, infine, trovare corrispondenza in quelle della coimputata COGNOME perché tali dichiarazioni non sono utilizzabili nei confronti del COGNOME, dal momento che la COGNOME si era sottratta all’esame, e perché tali dichiarazioni non rilevano sul contenuto e sul momento dell’accordo.
Non sono, parimenti, rilevanti a carico del COGNOME: a. le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, che avrebbe riferito notizie apprese dalla COGNOME e rispetto alle quali la Corte di appello ha valorizzato, come elementi di risRAGIONE_SOCIALE, la maggiore rapidità del pagamento delle fatture, poiché la maggiore speditezza non corrobora la prova della dazione delle somme; b. il riferimento della COGNOME al risalente accordo corruttivo, che la COGNOME avrebbe appreso dal COGNOME e dal COGNOME, secondo i quali i denari erano destinati, tra gli altri, al ricorrente, ma t dichiarazioni non possono fungere da risRAGIONE_SOCIALE a quelle della COGNOME COGNOME COGNOME le avrebbe apprese dalla COGNOME COGNOME senza scadere in un cortocircuito argonnentativo, trattandosi di una ricostruzione confusa anche sul quantum dei pagamenti illeciti (differente dal 10% del valore dell’appalto e contabilizzati in 2.000 o 2.500 euro), inoltre, la COGNOME COGNOME sostenuto che COGNOME appreso dal COGNOME della destinazione della somma non avendo ella stessa partecipato alla dazione ovvero che l’avrebbe appresa dal COGNOME che, tuttavia, COGNOME negato tale circostanza; c. le dichiarazioni rese da NOME COGNOME che, tuttavia, COGNOME indicato, quale fonte di riferimento, la COGNOME che gli COGNOME parlato di un pagamento al COGNOME di mille euro al mese, riferimento che non solo diverge sull’importo erogato ma che, in ragione dell’importo, appare, in realtà, riferibile all’accordo relativo al reato di c al capo f).
E’, dunque, apparente la motivazione della sentenza di primo grado, con riferimento sia all’accordo originario sia ai pagamenti, nella parte in cui ha individuato nel COGNOME “un formidabile” elemento di risRAGIONE_SOCIALE alle dichiarazioni rese dalla COGNOME, dalla COGNOME e dal COGNOME.
Né è provata l'”accelerata” liquidazione delle fatture, anche tenuto conto che competente alla liquidazione era il responsabile del settore finanze del Comune che non COGNOME subito alcun condizionamento da parte del COGNOME: sul punto, come sui rilievi svolti in precedenza, la sentenza impugnata sarebbe assertiva o del tutto silente rispetto ai motivi svolti con l’appello.
Motivo n. 4: violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto al capo c) nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. tenuto con dei plurimi criteri di discrezionalità in materia di liquidazione delle fattur correlati ad aspetti (la indispensabilità del servizio e la esistenza di fondi regional che sono inidonei a configurare la violazione dei doveri di ufficio, tanto in linea con l’indirizzo esegetico della Corte di Cassazione che, in presenza dell’esercizio di poteri discrezionali, ritiene configurabile il reato di corruzione per la vendita del funzione.
Motivo n. 5: violazione di legge (art. 319 cod. pen.) con riferimento al reato contestato al capo b) poiché, posto che l’atto contrario ai doveri di ufficio sarebbe consistito nella manipolazione del risultato della gara per l’affidamento del servizio alla RAGIONE_SOCIALE, la tempestiva liquidazione delle fatture risult priva di collegamento causale con la corresponsione di utilità, il pagamento di viaggi e soggiorni effettuati,negli anni precedenti, nesso imprescindibile ai fini dell configurabilità del reato di cui all’art. 319 cod. pen. potendo, invece, il fat ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.
Motivo n. 6: violazione di legge (artt. 2 e 319 cod. pen. nella versione antecedente al 14 novembre 2012) e, quindi, in relazione alla commisurazione del trattamento sanzionatorio ancorato ad una cornice edittale più grave per avere unificato i fatti di cui ai capi b) e c) della imputazione.
I presunti versamenti, successivi al novembre 2012, epoca della innovazione legislativa, non costituiscono di per sé circostanze idonee ad integrare (nuovamente) la fattispecie di cui all’articolo 319 cod. pen., rappresentando l’evento di una condotta già esaurita sotto la vigenza di regole meno severe.
In altri termini la lesione del bene protetto dalla previsione di cui all’art. 3 cod. pen. si era realizzata prima del novembre 2012 e le successive dazioni potrebbero essere considerate solo ai fini della quantificazione della pena ma non della determinazione della cornice edittale.
E’, infine, erroneo l’inquadramento del reato di corruzione come fattispecie a struttura permanente in presenza di promesse o dazioni diluite nel corso del tempo.
2.2. NOME COGNOME denuncia:
Motivo 1: violazione di legge (in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen. e 319 cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione in punto di responsabilità dell’imputato.
Le fonti di prova a carico dell’imputato rinvengono essenzialmente dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME, escussa ai sensi dell’articolo 210 cod. proc. pen. mentre NOME COGNOME e NOME COGNOME non indicano il COGNOME quale soggetto partecipe della corruzione allo stesso contestata.
E’ erronea la valutazione della Corte nella parte in cui COGNOME ritenuto attendibile NOME COGNOME sol perché diretto beneficiario dell’appalto trascurando che COGNOME è stato sempre presente in videoconferenza e che improvvisamente, nel corso dell’istruttoria dopo avere ascoltato tutti i testimoni, COGNOME deciso di collaborare con la giustizia. La Corte non ha verificato con assoluto rigore l’attendibilità del resoconto del COGNOME, viceversa inficiato da numerose contraddizioni intrinseche che gli erano valse i richiami del Pubblico Ministero e del Presidente del Collegio. La ricostruzione del COGNOME è, inoltre, priva di riscontr esterni ed è contraddetta dalla rilevante circostanza che i viaggi offerti al COGNOME erano antecedenti al bando della gara, aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” solo nel 2012.
Inoltre la promessa del pagamento del 10% sull’importo dell’appalto – al netto della confusione che permea le dichiarazioni del COGNOME – è stata da questi ricondotta solo alla esecuzione del subappalto ottenuto nel 2008 dal RAGIONE_SOCIALE e non alla gara oggetto di contestazione al capo b). Sul punto numerosi sono i riferimenti del COGNOME all’importo corrisposto in relazione a tale lavoro e circostanza che i viaggi oggetto di contestazione sono risalenti l’uno al 2009 e l’altro al 2010.
E’ lo stesso COGNOME ad avere escluso di avere corrisposto tangenti all’imputato con riferimento all’appalto del 2012 ed al pagamento delle fatture.
Non costituiscono risRAGIONE_SOCIALE alle dichiarazioni del COGNOME quelle della COGNOME, che COGNOME escluso di aver consegnato somme mensili al COGNOME per la liquidazione delle fatture.
Il patto corruttivo convenuto dal COGNOME non era unitario come dimostrato dalle contestazioni originarie di cui ai capi b) e c): la corruzione sub capo b) faceva, infatti, espresso riferimento solo all’aggiudicazione dell’appalto in favore della RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso non è chiaro se all’imputato venisse corrisposta la tangente del 10% mensile sull’importo delle fatture liquidate alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“.
Né le dichiarazioni del COGNOME coincidono con quelle rese dalla COGNOME, secondo le quali, in relazione al subappalto del 2008, era corretta la trattenuta da
parte del RAGIONE_SOCIALE dell’importo del 10% perché detentore dell’appalto era appunto il RAGIONE_SOCIALE. Invece per quanto riguarda l’appalto alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” la COGNOME COGNOME riferito di aver ottenuto la liquidazione di soli t mandati di pagamento dopo l’aggiudicazione della gara e prima dell’arresto del COGNOME (avvenuto nel novembre del 2013) e che solo nel settembre oppure nell’ottobre 2013 COGNOME corrisposto 3.000 euro a NOME COGNOME.
La dichiarante non ha mai chiamato in causa il COGNOME, come si evince dal verbale delle dichiarazioni allegato all’atto di ricorso.
Avrebbe errato la Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato che la COGNOME COGNOME riferito di avere dato in contanti le somme a “coloro che COGNOMEno aggiudicato la gara del Comune” e nella individuazione delle date di pagamento che, secondo la documentazione acquisita, si riferiscono a ottobre 2013 (pagamento del 17 ottobre 2013), mentre non risultano pagate le fatture dei mesi di novembre e dicembre 2013 ma solo quelle del servizio svolto nei mesi di aprile e maggio 2014.
L’errore rileva sul computo della prescrizione ma anche nella ricostruzione in punto di responsabilità dell’imputato che non viene chiamato in causa dalla COGNOME ma solo dalla COGNOMECOGNOME quale teste de relato della prima.
La Corte di merito avrebbe trascurato la verifica di attendibilità della COGNOME che ha reso dichiarazioni idonee ad escludere le sue responsabilità essendo, invece, stata indicata dal COGNOME come la persona che COGNOME gestito, in sua assenza, l’appalto alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“.
In sintesi, il ricorrente non viene chiamato direttamente in causa né dal COGNOME né dalla COGNOME ma solo nelle dichiarazioni tardive – del 2 febbraio 2015 – della COGNOME, dichiarazioni che non hanno trovato risRAGIONE_SOCIALE in quelle del COGNOME, altro soggetto che COGNOME collaborato con gli inquirenti: la COGNOME COGNOME tardivamente chiamato in causa il COGNOME che, nei precedenti interrogatori, non COGNOME riconosciuto in foto, avendo potuto usufruire di permessi vari che le erano stati accordati solo dopo avere fatto il nome del ricorrente.
Sia la COGNOME che COGNOME COGNOMEno, invece, riferito dei viaggi all’estero del COGNOME, che non era responsabile del dipartimento servizi sociali del Comune di RAGIONE_SOCIALE ma semplicemente presidente della commissione che COGNOME nominato i membri partecipi della commissione che COGNOME aggiudicato il contratto alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e che, secondo la dichiarante, all’atto della firma del contratto (il 21 marzo 2012), le avrebbe detto di rassicurare il COGNOME, sebbene la riferibilità a questi della RAGIONE_SOCIALE fosse nota solo a due persone.
Nessuno degli altri dichiaranti (NOME COGNOME o NOME COGNOME) chiama in causa il ricorrente che, del resto, era stato dirigente del settore politiche soci
solo dal 2011 al 2006 mentre dal 2011 al 2013 era stato coordinatore dell’ufficio di piano, con contratto di collaborazione esterna.
Erronea sarebbe anche la valutazione della Corte in merito alla liquidazione delle fatture perché i giudici di appello non hanno valutato la circostanza, viceversa allegata dalla difesa, secondo cui tale liquidazione non avveniva in ordine cronologico ma secondo la disponibilità dei fondi vincolati e tenuto conto della circostanza che il RAGIONE_SOCIALE, che COGNOME espletato il servizio trasporto disabili sino a febbraio 2012, COGNOME ottenuto il pagamento delle fatture con un ritardo dai 12 ai 18 mesi.
La Corte di Cassazione (con sentenza n. 54754 del 17 novembre 2016) e il Tribunale del riesame COGNOMEno ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo c) perché emergenti solo dalle dichiarazioni de relato della COGNOME.
Anche il capo di imputazione, che fa riferimento a dazioni mensili di duemila euro da febbraio 2013 a maggio 2014 – secondo quanto riferito dalla COGNOME non ha trovato risRAGIONE_SOCIALE nelle dichiarazioni della COGNOME che ha fatto riferimento a un solo pagamento avvenuto a settembre /ottobre 2013 di 3.000 euro.
Sono antecedenti i viaggi del COGNOME a Sharm El Sheik – nel 2009 e 2010 – e non trovano risRAGIONE_SOCIALE nella documentazione acquisita le assunzioni di due dipendenti quale ulteriore prezzo della corruzione.
Motivo 2: violazione di legge (in relazione agli articoli 62-bis, 133, 319-bis cod. pen.) per erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen. e contestuali vizi di motivazione.
La Corte di appello ha ritenuto che i fatti riconducibili alla fattispecie d corruzione sarebbero stati correttamente riuniti dal Tribunale, laddove non si è in presenza di un unico accordo corruttivo in quanto il COGNOME COGNOME affermato che già durante il suo viaggio in Kenya e dopo il suo arresto, la gestione della RAGIONE_SOCIALE era stata delegata alla COGNOME e alla COGNOME mentre invece quest’ultima COGNOME sostenuto che la gestione della RAGIONE_SOCIALE era stata presa in carico da NOME COGNOME.
Le dichiarazioni acquisite sono contraddittorie sulle modalità dell’accordo corruttivo: da qui la formulazione di due capi di imputazione distinti, impropriamente unificati dai giudici di merito attraverso un’operazione che è possibile solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di un unico accordo corruttivo.
Il Tribunale, inoltre, una volta considerato più grave il reato di cui al capo c), ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen. applicabile solo al reato di cui al capo b), ossia in relazione ai viaggi del 2009 e nel 2010, ma impropriamente collegati all’aggiudicazione dell’appalto del 2012, reato in appello già prescritto.
La Corte, erroneamente, non ha applicato all’imputato le circostanze attenuanti generiche tenuto conto che il ricorrente è incensurato e da anni vive e lavora in una zona (Trento) distante da quella oggetto della dei fatti contestati.
Anche i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. non sono stati rispettati essendosi limitata la Corte di merito a valorizzare la gravità dei fatti.
Né la Corte ha valutato la richiesta di applicare la pena del reato di corruzione anteriore alla novella del 2012 atteso che il COGNOME, tra svariate incertezze e notizie confuse, COGNOME sostenuto di non aver pagato tangenti per la liquidazione delle fatture oggetto di contestazione di cui al capo c), avendo corrisposto utilità ai pubblici funzionari solo fino a novembre 2012 mentre la legge 190 è entrata in vigore il 26 novembre 2012.
Il reato contestato sarebbe, pertanto, prescritto perché insussistenti gli elementi di prova per ritenerlo consumato fino al 17 ottobre 2013.
2.3. NOME COGNOME, con unico motivo, denuncia violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione per la mancata applicazione della continuazione esterna tra il fatto (il reato di cui al capo c) ascrittole nel present procedimento) e i fatti oggetto della sentenza n. 3813 del 4 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021, dopo la presentazione dei motivi di appello.
Sostiene che la richiesta non sarebbe stata intempestiva, perché avanzata solo in sede di conclusioni orali, come ritenuto dalla Corte di appello secondo cui la richiesta non poteva che essere proposta mediante la proposizione di “motivi nuovi”, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata ha fatto riferimento, con una valutazione meno favorevole per l’imputata, ad un orientamento giurisprudenziale affermatosi nella giurisprudenza di legittimità solo con la sentenza 6348 del 2023, intervenuta dopo il deposito dei motivi di appello e il passaggio in giudicato della sentenza a suo carico, al confronto con un pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, invece, la richiesta di applicazione della continuazione esterna poteva essere dedotta anche nel corso della discussione, nel caso in cui non fosse stato possibile dedurre prima tale questione.
L’indirizzo interpretativo seguito era “imprevedibile” per l’imputata per la quale la pena inflittale con la presente sentenza di condanna si “sommerà” algebricamente alla pena di anni tre di reclusione irrogatale per effetto della sentenza irrevocabile che ha ad oggetto ulteriori reati di corruzione commessi fino al mese di novembre 2013, impedendole di usufruire della sospensione dell’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ai fini dell’applicazione di una pena alternativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla mancata applicazione della continuazione esterna.
Devono, invece, essere rigettati i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
2.1. La Corte di appello ha esaminato le deduzioni difensive formulate dall’imputato in relazione alla unificazione, in un’unica condotta, delle contestazioni di cui ai capi b) e c) sotto il profilo della violazione della correlazio tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del reato e sui qual l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 – 01).
Le Sezioni Unite di questa Corte COGNOMEno già precisato la nozione di mutamento del fatto, collegata all’ambito di accertamento del giudice e all’effetto a sorpresa per l’imputato, affermando che vi è correlazione tra accusa e sentenza quando il capo di imputazione contesti gli elementi fondamentali che consentono alla difesa di esercitare i propri diritti compiutamente. Tale correlazione, invece, manca nel caso in cui il fatto per il quale è disposta la condanna sia, rispetto alla imputazione, «in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa» (cfr. Sez. U, n. 3651 del 15/07/2010, COGNOME, Rv 248051-01).
La Corte di Appello ha ritenuto, pertanto, che alcuna diversa qualificazione giuridica del fatto il Tribunale COGNOME operato, non interrompendo il nesso di conseguenzialità giuridica tra contestazione e sentenza e,’ procedendo ad una complessiva valutazione dei fatti contestati e, in particolare, delle utilità percepit dall’imputato, in ordine ai quali sono state correttamente esercitate, in contraddittorio, le prerogative difensive, sottolineando, infine, come tutti gl
elementi fattuali valutati comparissero nelle contestazioni elevate dal Pubblico Ministero.
Ritiene la Corte, facendo corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche innanzi indicate, che le conclusioni della Corte di merito siano corrette e che, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazione dell’imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussista violazione del principio dell’art. 521 cod. proc. pen. poiché, dal punto di vista dell’imputato, gli elementi di fatto addebitatigli erano chiaramente delineati nelle imputazioni che, cristallizzando l’accusa nel suo nucleo qualificante e nella sua tipicità, esplicitavano e fissavano l’oggetto della contestazione ed il “thema probandum”, indicando le relative fonti in vista di un possibile approfondimento per la definitiva puntualizzazione e qualificazione dei fatti contestati.
Gli elementi accessori e quelli che si concretano nella prova del fatto non incidono, infatti, sul requisito della enunciazione dello stesso, che risulta nella specie di agevole individuazione, e non integrano, qualora siano omessi o precisati in maniera elastica e incerta, la mancanza o l’incompletezza della imputazione, sì da creare difficoltà all’esercizio del diritto di difesa.
Nel caso in esame il ruolo del COGNOME nel suo rapporto con NOME COGNOME; i fatti specifici contestati e gli accadimenti concreti sono stati chiaramente enunciati anche nel capo di imputazione sub a) (cioè nella turbativa di gara) attraverso la enunciazione della condotta di collusione tra privato e agenti pubblici, oltre che nei reati di cui ai capi b) e c) (cioè i reati di corruzione), ciò che è sufficiente escludere la sanzione della dedotta nullità e la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, come affermato nella sentenza impugnata.
Sul tema si è, inoltre, precisato che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, COGNOME e altri, Rv. 254419; nello stesso senso, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 257278).
2.2. Le deduzioni difensive sviluppate con l’odierno ricorso sono affatto coincidenti con quelle svolte con i motivi di appello e si incentrano su un aspetto, quello della qualificazione giuridica del fatto per effetto della unificazione in u unico delitto delle distinte contestazioni, tale da involgere, secondo la prospettazione difensiva, un mutamento della contestazione, quale “atto a sorpresa del giudice”: profilo, questo, che si fonda /espressamente, sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 9.11.2023, BK (causa C-175/22).
Il ricorrente richiama, altresì, una sentenza di questa Corte (Sez. 5, n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 – 01) che di tale principio avrebbe fatto applicazione ritenendo non violato il principio / purché sia assicurata comunque all’imputato la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricors dinanzi alla Corte di cassazione.
2.3. Come è noto, l’art. 521 cod. proc. pen. consente al giudice di dare al fatto nella sentenza, anche di ufficio, una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione: una norma, espressione del principio “iura novit curia”, che non è stata modificata neppure a seguito dell’intervento riformatore attuato con il d. Igs. n. 150 del 2022, limitatamente agli artt. 421 e 423 cod. proc. pen.
Secondo l’assetto tradizionale, nell’ipotesi in cui le modifiche all’imputazione dovessero prospettarsi nel corso del giudizio, se si tratta di modifiche in fatto, l’imputato gode di un ampio ventaglio di opportunità difensive, che spaziano dalla semplice richiesta di un termine a difesa, all’accesso ai riti alternativi, a possibilità di avanzare richieste istruttorie, laddove, nell’ipotesi in cui la diver del fatto venga rilevata dal giudice all’esito del giudizio, all’imputato è assicurat comunque la garanzia derivante dalla restituzione degli atti al pubblico ministero.
Nel caso in cui, invece, la modifica riguardi la diversa qualificazione giuridica del fatto, la giurisprudenza di legittimità, esaminando la incidenza della modifica sull’osservanza del diritto al contraddittorio, sancito dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), ha escluso la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 – 01).
In linea di continuità con tale affermazione si è posta la giurisprudenza successiva.
Si è affermato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 278093 – 01), qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili novità che da quel mutamento scaturiscono, purché l’imputato abbia avuto la possibilità di interloquire nella fase di merito.
2 . Il ricorrente sostiene che tale interpretazione sia superata in forza principi recati dalla sentenza della Corte di Giustizia del 9 novembre 2023 e qualora la modifica attenga alla corretta qualificazione giuridica del contestato, le opportunità di difesa non sarebbero garantite all’imputato, il potrebbe anche vedere attribuita la nuova “veste giuridica” al fatto direttam dal giudice in sentenza, senza alcuna preventiva informazione, potend semplicemente contestarla con le impugnazioni, come si sarebbe verificato nel caso in esame per effetto dell’applicazione della disposta unificazione dei ascritti al COGNOME ai capi b) e c),
I distinguo della giurisprudenza di legittimità, innanzi sintetizzati, secon prospettazione difensiva, sarebbero in contrasto con la sentenza della Corte Giustizia, secondo cui l’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE deve e interpretato nel senso che tale disposizione osta a una giurisprude nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di u procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fa contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubbl ministero, senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione che deve essere prospettata in un momento e in condizioni ch gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertan senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. Peralt secondo la decisione della Corte di Giustizia, in tale contesto non ass alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tal comportare l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il q la persona era inizialmente perseguita.
i3itiene la Corte che, nel caso in esame, la unificazione dei fatti in un’ 3 ., fattispecie corruttiva esula dall’operazione di riqualificazione giuridica oggetto decisione della Corte di Giustizia e dei precedenti di questa Corte richiamati ricorrente.
L’operazione ricostruttiva realizzata dal Tribunale non è passata attravers immutazione del fatto a base delle singole contestazioni, né attraverso una “tip operazione di mutamento della qualificazione giuridica dei fatti contestati, erano e sono rimasti riconducibili al reato di corruzione di cui all’art. 319 cod ricostruzione che, come lo stesso ricorrente non ha trascurato di rilevare, no implicato neppure la configurabilità di altri istituti giuridici (la continuaz reati; il concorso formale; il reato complesso), posto che non si è proce all’applicazione dell’aumento per la continuazione.
Nella sentenza della Corte di Giustizia, premessa la possibilità di dist soluzioni del diritto nazionale in materia di qualificazione giuridica del fatt
nozione è stata ricondotta sia alle ipotesi in cui il nuovo reato prospettato comporti elementi costitutivi nuovi, sui quali l’imputato non ha ancora avuto la possibilità di presentare i propri argomenti, sia al caso in cui il nuovo reato prospettato non contenga nuovi elementi costitutivi rispetto al reato precedentemente contestato, dovendo, in ogni caso, riconoscersi all’imputato il diritto di interloquire, non potendosi escludere che colui al quale viene comunicata la nuova qualificazione prospettata predisponga in modo diverso la propria difesa.
Nel caso in esame, anche a volere interpretare in senso lato la decisione della Corte di Giustizia, non si è al cospetto di una riqualificazione giuridica dei fatti, n il tema della violazione dei diritti di difesa dell’imputato, per effetto della decisione a sorpresa del giudice, potrebbe essere posto, così come svolto nel ricorso, sul piano astratto, ma dovrebbe essere declinato in concreto, enunciando la violazione di prerogative difensive che l’imputato non abbia potuto esercitare per effetto della decisione del giudice di sussumere le condotte che erano oggetto di contestazioni distinte in unica fattispecie, attraverso un’operazione ricostruttiva che, nel caso in esame, non si è posta in senso di discontinuità rispetto alle imputazioni, ma in linea di diretta e immediata derivazione dalle contestazioni ascritte al COGNOME. Tali imputazioni, infatti, concernevano le “collusioni” realizzate per incidere sulla correttezza della gara aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” di cui al capo a), con individuazione delle utilità assegnategli “anche in tempi diversi” – come è precisato nella contestazione – per conseguire il risultato dell’illegittima aggiudicazione della gara di appalto (capo b) e quello del celere pagamento delle fatture relative al servizio (capo c), attraverso atti illegittimi contrari ai doveri di ufficio, condotte, queste ultime, realizzate tra il mese di febbraio 2013 e il mese di maggio 2014 che erano, e sono rimaste, riconducibili al reato di corruzione propria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto altro profilo, la difesa dell’imputato era stata articolata, già in primo grado, attraverso il RAGIONE_SOCIALEesame del COGNOME e degli imputati di reato connesso che, a vario titolo, COGNOMEno chiamato in causa il COGNOME NOME che con l’atto di appello, complesso e articolato, in cui era stato oggetto di esame e contestato ogni singolo elemento valorizzato al fine del giudizio di responsabilità.
L’odierno motivo di ricorso del COGNOME, evidentemente frutto di una rielaborazione della linea difensiva a seguito della decisione della Corte di Giustizia, è generico, non essendo stata spiegata né indicata quale prerogativa difensiva sia stata in concreto pretermessa l ovvero quale diritto sia stato concretamente leso per effetto della unificazione dei reati di corruzione ascritti all’imputato in un’unica fattispecie corruttiva: aspetto questo che, per le implicazioni giuridiche che la Corte di appello ne ha tratto – in materia di prescrizione e trattamento
sanzionatorio – era già stato devoluto alla Corte di appello ed in seguito, con l’odierno ricorso, nuovamente affrontato.
La contestazione mossa all’imputato, quale assessore e vicesindaco del Comune di RAGIONE_SOCIALE, era proprio quella di avere percepito le utilità indicate nei capi di imputazione (i viaggi prima e la utilità di circa duemila euro in occasione della liquidazione delle fatture oltre all’assunzione, in nero, di NOME COGNOME e NOME COGNOME), utilità indebite in quanto strettamente correlate al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio del pubblico amministratore e obiettivamente collegate all’aggiudicazione dell’appalto.
I Giudici del merito hanno ritenuto accertato che il COGNOME fosse stato a ‘libro paga’ del COGNOME – in relazione al pagamento dei viaggi e soggiorni degli anni 2009 e 2010, effettivamente precedenti, dal punto di vista temporale, al bando e alla gara indetta e svolta per l’assegnazione del servizio di trasporto dei cittadini svantaggiati -, valorizzando la circostanza che, in quegli anni e fino all’anno 2012, la RAGIONE_SOCIALE espletasse il servizio quale subappaltatrice per conto del RAGIONE_SOCIALE, servizio che, in continuità, la RAGIONE_SOCIALE COGNOME continuato a svolgere in proprio dopo l’appalto.
Tale condotta era già qualificata come delitto di corruzione propria – e non quale mera corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen. sicché, la unificazione tra le condotte non era suscettibile di integrare un fatto diverso, né di realizzare un effetto a ‘sorpresa’ della qualificazione giuridica,( prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione del fatto come delitto di corruzione propria, aspetto sul quale si tornerà nel prosieguo).
Si è in presenza, inoltre, di una evenienza del tutto diversa da quella oggetto del precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 26025 del 07/03/2018, Colarieti, Rv. 273735 – 01), richiamato dalla difesa.
In tale decisione, infatti, non venivano in rilievo il mero passaggio tra atto d corruzione propria ed impropria e il rapporto di continenza tra le due figure di corruzione, quanto, invece, gli elementi ricostruttivi del fatto addebitato all’imputato, essendo stati espunti dal fatto, come ritenuto, i riferimenti all’oggett del patto.
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza era stata realizzata perché l’imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art 319 cod. pen., in relazione a condotte di c.d. “vendita della funzione” poste in essere prima della legge 6 novembre 2012, n. 190, era stato, invece, condannato, previa esclusione dell’illegittimità degli atti compiuti, per il reato di cui all’art cod. pen., come novellato da detta legge.
Si era, pertanto, realizzata una sostanziale immutazione del fatto con riferimento all’oggetto dell’accordo corruttivo, che configura il reato di cui all’a
318 cod. pen. solo se non è noto il finalismo del mercimonio, in quanto volto a garantire il compimento di atti non determinati né determinabili, laddove è configurabile il reato di cui all’art. 319 cod. pen. quando oggetto dell’accordo è costituito proprio dal compimento di uno o più atti contrari ai doveri.
Sono infondati il secondo e terzo motivo di ricorso del COGNOME.
4.1. Val bene una premessa.
Nel corso dell’odierna udienza il difensore del COGNOME, richiamando i motivi di ricorso che denunciano il vizio di travisamento delle dichiarazioni di NOME COGNOME (il secondo e terzo motivo di ricorso), ha sostenuto che le sentenze di merito non possono ricondursi alla nozione di “doppia conforme”: un tema che la difesa collega, come di seguito sarà precisato, alla questione della unicità e/o pluralità degli accordi corruttivi convenuti tra NOME COGNOME e il ricorrente, con ricadute anche sulla qualificazione giuridica dei fatti come delitto di corruzione per atto contrario e non corruzione per l’esercizio della funzione.
4.2. Le conclusioni difensive non possono condividersi.
La tesi difensiva si fonda sulla lettura parziale della sentenza di primo grado, che non solo, nella parte dispositiva, COGNOME già considerato “quale unica condotta le azioni di cui ai capi b) e c)” ma che, soprattutto, nella motivazione, COGNOME ritenuto sussistente il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), gi contestato al capo a), ascritto al COGNOME, oltre che a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, reato, questo, dichiarato prescritto in appello e consumato attraverso “collusioni e altri mezzi fraudolenti”.
La sussistenza di tale . reato non viene considerata nei motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti, ma nella sentenza di primo grado il reato di turbata libertà degli incanti, in relazione all’aggiudicazione del trasporto di persone a ridotta mobilità alla RAGIONE_SOCIALE“, costituiva il presupposto logicogiuridico e fattuale dei reati di corruzione di cui ai capi b) e c), ad esso ricondot quale momento esecutivo dell’accordo convenuto con il COGNOME e con il COGNOME sull’affidamento del servizio alla predetta RAGIONE_SOCIALE, operante quale mero schermo giuridico di NOME COGNOME che ne era il dominus.
Un accordo corruttivo ben distinto, sul piano del contenuto e su quello temporale, da quello che, negli anni precedenti, il NOME COGNOME convenuto con il COGNOMEa ro.
La sentenza di primo grado COGNOME, infatti, individuato un risalente accordo corruttivo sulla base del quale un’ altra impresa facente capo al RAGIONE_SOCIALE (il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) COGNOME conseguito, attraverso il COGNOME, l’affidamento a trattativa privata del “servizio di pulizia e facchinaggio presso il Belvedere di S. Leucio di RAGIONE_SOCIALE” per la durata di un anno, affidamento via via prorogato fino a settembre 2008
quando, a seguito del bando del 7 aprile 2008, il servizio era stato aggiudicato, con determina del 15 agosto 2008, ad altra impresa, nonché l’affidamento, sempre a trattativa privata, del “servizio di custodia non armata, RAGIONE_SOCIALEllo e verifica spazi presso il complesso di S. Leucio”.
La sentenza di primo grado (alle pagg. 111 e ss.) COGNOME ricostruito tale risalente rapporto di corruzione attraverso le dichiarazioni di NOME COGNOME ed NOME COGNOME che, con riguardo alle anomalie che COGNOMEno caratterizzato l’affidamento dei servizi presso il complesso monumentale di S. Leucio, erano state convalidate dalla consulenza COGNOME.
Si tratta dei reati di turbata libertà degli incanti di cui ai capi d) ed e), r funzionali alla corruzione del COGNOME, che COGNOME ottenuto dal COGNOME il pagamento di una consulenza aziendale simulata, perché di fatto mai effettuata, oggetto del reato ascritto al capo f).
Per i reati di cui ai capi d), e) e f) erano intervenuti una decisione di condanna a carico del COGNOME, perché i reati ascrittigli non erano prescritti (essendo stat ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., poiché era stato accertato che il COGNOME COGNOME pagato, anche per detti lavori, una tangente al clan COGNOME) e una sentenza di dichiarazione della prescrizione nei confronti del COGNOME.
4.3. Il difensore del COGNOME – con i motivi di ricorso – ha sostenuto che, ove ritenuti sussistenti, i conferimenti accertati nel presente procedimento – il riferimento è, in particolare, al pagamento dei viaggi effettuati dall’imputato e dalla famiglia negli anni 2009 e 2010, quindi in anni risalenti rispetto alla gara di appalto del servizio aggiudicato alla RAGIONE_SOCIALE solo nell’anno 2012 – avrebbero dovuto essere ricondotti al rapporto corruttivo di cui al capo f).
In tale chiave di lettura, insistendo sul travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, il ricorrente ha sottolineato come le sentenze di merito non possano essere lette come doppia conforme, anche tenuto conto della contraddizione logica che verrebbe a determinarsi con la ricostruzione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto (pag. 17) che risponde ad una logica commerciale la percezione degli utili del patto corruttivo al momento di liquidazione delle fatture del servizio erogato dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.4. GLYPH Si tratta, tuttavia, come anticipato, di una prospettazione infondata.
I presupposti della cd. doppia conforme – una figura di elaborazione giurisprudenziale che assume rilevanza ai fini della perimetrazione dei motivi di ricorso per cassazione e dei limiti di deducibilità del vizio di travisamento della prova – sono stati precisamente individuati nella giurisprudenza e sono ravvisabili quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando
gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 -01).
Nel caso in esame, per affermare la natura di doppia conforme delle sentenze di merito, rileva non solo che la sentenza impugnata ha rimandato alla sentenza di primo grado per la ricostruzione dei fatti di causa (pag. 8) ma che, soprattutto, ha ritenuto decisive e rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità del COGNOME relazione ai reati ascrittigli ai capi b) e c) le dichiarazioni del COGNOME, condividendo il giudizio di attendibilità già espresso dal Tribunale, sia pure ponendosi in ragionato confronto critico con i motivi di appello e, dunque, sottoponendo le dichiarazioni del COGNOME ad un’analisi puntuale, tanto da riportarne i passaggi salienti nella ricostruzione dell’accordo corruttivo intervenuto con il COGNOME e i COGNOME in relazione all’aggiudicazione del servizio di trasporto alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” ed alle vicende, precedenti e successive, all’aggiudicazione.
Deve, pertanto, escludersi che, pur avendo esaminato, in ragione del devolutum, solo gli episodi di corruzione non ancora prescritti (cioè i reati di cui ai capi b) e c), la Corte di appello sia incorsa nel vizio di travisamento della prova dichiarativa omettendo la valutazione di aspetti decisivi delle dichiarazioni del COGNOME ai fini della ricostruzione del rapporto di corruzione intercorso con il COGNOME, ovvero utilizzando una informazione inesistente nel materiale processuale.
Come noto, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato,
Alla stregua della ricostruzione compiuta nella sentenza di primo grado, che di quella di appello costituisce il presupposto e che COGNOME esaminato il tema delle pluralità dei rapporti di corruzione intercorsi tra il ricorrente e il COGNOME, non vi era ragione alcuna per ricondurre ad un rapporto di affari ormai esaurito con l’affidamento ad altra impresa già deliberato nel mese di agosto 2008, secondo la prospettazione svolta nel ricorso, la corresponsione di utilità (i viaggi del 2009 e 2010), che la sentenza impugnata (pag. 11) ha, invece, ritenuto corrisposte in vista del compimento di atti futuri da parte del COGNOME e funzionali ad acquisirne la disponibilità al compimento di atti rientranti nella propria sfera di interven utilità, comunque, tenute ben distinte, nelle dichiarazioni del COGNOME, dal risalent accordo e dalle successive erogazioni connesse ai servizi svolti attraverso il RAGIONE_SOCIALE presso il Belvedere di S. Leucio.
NOME COGNOME COGNOME infatti precisato, in ciò riscontrato dal COGNOME, che il corrispettivo al COGNOME per l’affidamento del servizio presso il suddetto complesso era consistito nel pagamento di una consulenza, simulata e mai svolta dal COGNOME.
Tale consulenza avrebbe dovuto essere svolta dal novembre 2003 al giugno 2006, dietro il corrispettivo di mille euro mensili, pagamento che effettivamente era stato corrisposto in contanti direttamente al COGNOME dal COGNOME o attraverso i COGNOME, solo per un paio di mesi (pag. 113 della sentenza di primo grado) o forse sei mesi, secondo quanto riferito dal COGNOME, e poi interrotto perché ritenuto “sproporzionato” rispetto all’utilità conseguita.
Solo per completezza va rilevato che il rapporto di consulenza era stato ammesso dallo stesso COGNOME, che COGNOME prodotto, nel corso dell’interrogatorio, una copia informale del contratto, a suo dire, risalente all’anno 2004.
Dalle argomentazioni svolte consegue che non è condivisibile la premessa dalla quale muovono le conclusioni sviluppate ricorso del COGNOME, secondo le quali sarebbe stato convenuto con il COGNOME un unico rapporto corruttivo, addirittura risalente all’anno 2004, con il conseguente travisamento delle dichiarazioni rese da questi in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) e la correlativa possibilit ricondurre al risalente accordo corruttivo il pagamento dei viaggi del 2009 e 2010.
5.Sono infondate anche le ulteriori censure difensive svolte nei ricorsi del COGNOME e del COGNOME nella parte in cui contestano il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME e la convergenza con tali dichiarazioni di quelle rese dagli imputati di reato connesso.
La sentenza impugnata ha ritenuto infondati i rilievi difensivi oggi riproposti dal COGNOME e dal COGNOME con riguardo alla solidità e concludenza del compendio probatorio condividendo, anche su tali punti, la valutazione dei giudici di primo grado.
Premesso che i temi proposti dai ricorrenti non sono riconducibili al vizio di travisamento della prova dichiarativa del COGNOME né alla qualificazione come doppia conforme delle sentenze di merito – aspetti entrambi infondati, come si è detto al punto che precede -, i rilievi difensivi concernono il grado di compiutezza della motivazione delle sentenze di merito rispetto al materiale probatorio acquisito che, per come agevolmente ricostruibile dalla lettura della sentenza del Tribunale, si era arricchito delle dichiarazioni collaborative del COGNOME solo nel corso de dibattimento di primo grado, aspetto, questo, sul quale insiste in particolare il COGNOME per inferirne la inattendibilità del dichiarante.
Tale “novità” spiega, in effetti, l’apparente disallineamento tra le contestazioni formali, fondate sull’apporto dichiarativo di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME e le
risultanze che il Tribunale COGNOME valorizzato per inferirne la unitarietà dell’accordo convenuto dal COGNOME con il COGNOME e il COGNOME, sottostante all’affidamento dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE, risultanze che si erano arricchite, nel contradditorio tra le parti, con le dichiarazioni del COGNOME, ritenuto dai Giudici merito mente e regista della strategia corruttiva.
Già le dichiarazioni dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOMEno consentito, infatti, di ricostruire le implicazioni illecite dell’aggiudicazion dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e del pagamento delle fatture sulla base di un accordo a monte, accordo che, attraverso le dichiarazioni del COGNOME, ha trovato avallo nelle dichiarazioni rese dal protagonista dell’accordo, giustificando l’affermazione delle sentenze di merito secondo cui tali dichiarazioni costituivano “un formidabile risRAGIONE_SOCIALE” al compendio probatorio.
Le dichiarazioni del COGNOME, secondo la ricostruzione compiuta dai giudici del merito, sono, pertanto, tutt’altro che irrilevanti.
6.Le censure articolate nei ricorsi del COGNOME e del COGNOME con riferimento alle dichiarazioni del COGNOME e della COGNOME sono, inoltre, generiche perché svolte in fatto e orientate a conseguire dalla Corte di legittimità una valutazione alternativa che, come noto, non è nei poteri della Corte.
Vero è che NOME COGNOME ha reso dichiarazioni collaborative nel corso del dibattimento di primo grado avendo ben chiaro il contributo dichiarativo dei suoi dipendenti (innanzi indicati).
Altrettanto vero è che il COGNOME è incorso in frequenti sovrapposizioni ricostruttive, di tanto danno atto anche i Giudici del merito, ma è parimenti innegabile – secondo le ragionevoli conclusioni della Corte di appello e del Tribunale – che la sua sovrapposizione nella ricostruzione delle singole vicende non risulta strumentale a svantaggiare la posizione del COGNOME e del COGNOME / ma condizionata, come ammesso dallo stesso COGNOME, dall’offuscamento dei ricordi per decorso del tempo /essendo trascorsi oltre dieci anni dall’esordio dei suoi rapporti con il COGNOME, risalenti al 2004, e più recenti, ma comunque riconducibili agli anni 2010 a seguire, con il COGNOME. Tali rapporti sono, infatti, collegati alla esecuzione, in regime di subappalto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – di cui COGNOME era presidente 1 del servizio di trasporto per persone svantaggiate a ridotta mobilità (subappalto che non è oggetto di contestazione, svolto dal mese di marzo 2010 e fino al gennaio 2012).
Risultano univoche, nella sintesi della sentenza impugnata (pag. 17), le dichiarazioni del NOME nella parte in cui questi COGNOME ricostruito i contatti avuti co
COGNOME e con COGNOME in vista della gara per l’affidamento del servizio trasporto disabili.
NOME COGNOME COGNOME riferito che, verificata la legittinnazione formale della RAGIONE_SOCIALE, in ragione del fatturato, a partecipare alla gara, COGNOME contattato COGNOME e COGNOME, che “stavano seguendo la gara” e che gli COGNOMEno detto “partecipa e non ti preoccupare”, frase che per lui COGNOME significato che “avrebbe vinto la gara”, rassicurazione non ancora risolutiva, in chiave accusatoria, se non fosse che la documentazione di gara, curata da NOME COGNOME, era stata approntata utilizzando proprio le informazioni che COGNOME e COGNOME gli COGNOMEno fatto pervenire attraverso NOME COGNOME.
Chiaro, nella ricostruzione del COGNOME, è anche il riferimento alla tangente convenuta, che sarebbe stata corrispondente al 10% delle fatture liquidate, fatture che egli non COGNOME incassato di persona perché si trovava all’estero e poi perché arrestato (arresto del 7 novembre 2013).
E’ evidente nella ricostruzione del COGNOME il riferimento all’importo convenuto come corrispettivo con COGNOME e COGNOME, che sarebbe stato erogato in coincidenza con il pagamento delle fatture nella misura del 10%, cioè nella misura corrispondente alla somma che, in regime di subappalto, veniva pagata al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (anzi, trattenuta dal RAGIONE_SOCIALE al momento della liquidazione delle fatture) , . e alla circostanza che il COGNOME non COGNOME versato nulla perché del pagamento si erano occupate la COGNOME e la COGNOME.
Il COGNOME, infatti, COGNOME precisato di non ricordare se avesse personalmente corrisposto dei pagamenti, in occasione della riscossione delle prime fatture (pag. 65 della sentenza di primo grado), essendosi allontanato dall’Italia, adempimento, comunque, delegato alla RAGIONE_SOCIALE o ai responsabili della RAGIONE_SOCIALE.
Al di là delle descritte approssimazioni, secondo la sentenza impugnata (pag. 17), il resoconto del COGNOME avallava la ricostruzione del Tribunale sulla unicità dell’accordo corruttivo convenuto in occasione dell’aggiudicazione dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE e sull’interesse dei pubblici ufficiali ad accelerare anche le pratiche di liquidazione delle fatture, coincidendo detto momento con quello della percezione del compenso che, secondo una comune logica commerciale, anche in ragione dell’importo non modesto del valore dell’appalto e della percentuale pattuita, rendeva ragionevole che quanto pattuito per le dispiegate collusioni registrate al momento dell’affidamento dell’appalto venisse elargito solo al momento della percezione degli utili.
La ricostruzione del COGNOME, sul momento genetico dell’accordo e sul ruolo che COGNOMEno avuto il COGNOME e il COGNOME, trovava, secondo le sentenze di merito, diretto risRAGIONE_SOCIALE nelle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e da NOME COGNOME.
Questi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, non COGNOME riferito solo circostanze apprese dalla COGNOME – che, a sua volta, le COGNOME apprese dalla COGNOME – ma COGNOME predisposto la documentazione di gara sulla scorta delle direttive che COGNOME ricevuto da NOME COGNOME – che gli COGNOME consegnato la pertinente documentazione – circa la formulazione dell’offerta economica e di quella tecnica, informazioni che rinvenivano dal COGNOME poiché il COGNOME non COGNOME la competenza tecnica né la capacità di incidere sulla gara.
Anche NOME COGNOME non COGNOME riferito “solo” notizie apprese de relato da NOME COGNOME, poiché la dichiarante era stata presente, almeno in un’occasione, a una riunione presso la sede del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ubicato nello stesso stabile della società RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era dipendente), inRAGIONE_SOCIALE al quale erano stati presenti il COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME “finalizzato a concordare le modalità di presentazione dell’offerta” (pag. 17 della sentenza di primo grado).
La COGNOME – e tali dichiarazioni sono de relato ma di rilievo ai fini della ricostruzione della dinamica dei pagamenti – COGNOME inoltre riferito che, nel mese di settembre/ottobre 2013, comunque poco prima dell’arresto del COGNOME, la COGNOME si era sfogata con lei commentando che, loro, dovevano lavorare un mese per mille euro mentre COGNOMEno elargito al COGNOME duemila euro prelevati dalla COGNOME a Roma per avere il pagamento delle fatture relative all’appalto del trasporto disabili, operazione che, come precisatole dalla RAGIONE_SOCIALE, si era svolta almeno 7 o 8 volte anche in precedenza.
La COGNOME COGNOME appreso notizie rilevanti anche dal COGNOME, che era solito “pubblicizzare” i suoi rapporti con il COGNOME (come quelli sui viaggi pagati al COGNOME e al COGNOME che erano a conoscenza di tutti i dipendenti escussi) e che, al momento dell’aggiudicazione della gara, COGNOME “rivendicato” con il COGNOME il successo dell’operazione, imputandolo ai suoi rapporti con COGNOME e COGNOME e non all’abilità tecnica del COGNOME.
Anche su altro aspetto le dichiarazioni della COGNOME sono dirette, poiché la COGNOME COGNOME accompagnato NOME COGNOME, formale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, alla stipula del contratto – avvenuta il 21 marzo 2013- stipula alla quale COGNOME presenziato il COGNOME, che non era ufficiale rogante, e che COGNOME, invece, “trattato con sufficienza la COGNOME“, mandando i saluti al COGNOME in quanto ben consapevole della riferibilità a questi della RAGIONE_SOCIALE.
7. La motivazione sviluppata dalla Corte di appello – che richiama al riguardo quella della sentenza del Tribunale, molto più analitica e diffusa – consente di individuare una struttura argomentativa nella quale sono precisamente esaminati, facendo applicazione delle regole processuali nella valutazione delle dichiarazioni
(l)
rese da coimputati del medesimo reato, gli elementi riconducibili alla conoscenza diretta dei protagonisti in merito alle operazioni preliminari alla gara – l dichiarazioni del COGNOME e della COGNOME – e che costituiscono risRAGIONE_SOCIALE diretto alle dichiarazioni del COGNOME che, e il dato è ben evidenziato sia dalla COGNOME che dal COGNOME, non faceva mistero, con il personale delle sue società, dei sistemi seguiti e che si rivolgeva al COGNOME definendolo, nei rapporti con i collaboratori, come ad un “ladro e persona spregevole”, che poteva “permettersi di fare quello che voleva perché protetto dalle forze dell’ordine” ( in tal senso la COGNOME).
I dipendenti escussi, come si è detto, erano ben a conoscenza anche dei viaggi elargiti al COGNOME e al COGNOME, nonché a NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, che godeva di un trattamento ben diverso rispetto a quello del COGNOME e della COGNOME non solo perché “amico” del COGNOME /ma anche perché amico del COGNOME e del COGNOME e “garante” del rapporto COGNOME.
In tal senso sono state valorizzate dai Giudici del merito anche le dichiarazioni rese dalla COGNOME, secondo le quali NOME COGNOME trovava “invadente” la presenza del COGNOME e COGNOME prospettato al COGNOME l’opportunità che i rapporti venissero gestiti direttamente da lei stessa e dal COGNOME che, tuttavia, le COGNOME fatto capire che “il pacchetto doveva essere completo” e, cioè, che COGNOME e COGNOME in tanto si sarebbero messi a disposizione, in quanto dell’accordo facesse parte anche NOME NOME, in virtù dello stretto legame esistente tra questi e il COGNOME.
Il ruolo avuto nella vicenda in esame da NOME COGNOME era stato ben descritto dal COGNOME (pagg. 37 e ss. della sentenza di primo grado) che, su incarico del COGNOME, egli COGNOME contattato perché “conosceva sul comune NOME COGNOME“, il quale, a sua volta, li avrebbe aiutati ad aggiudicarsi la gara d’appalto.
Il COGNOME COGNOME precisato che egli COGNOME parlato con COGNOME in merito alla gara e che qusti gli COGNOME risposto che se ne sarebbe occupato lui e che successivamente gli COGNOME, dapprima, indicato quale avrebbe dovuto essere l’importo dell’offerta economica da inserire nella domanda per aggiudicarsi la gara, e poi, durante la fase di gara, gli COGNOME chiesto di modificare l’offerta tecnica che avrebbe dovuto essere “più precisa e dettagliata”, aggiungendo, inoltre, che “si presentò con un plico dove dovevo attingere alcune informazioni e riportarle”.
In più passaggi COGNOME COGNOME sostenuto che le informazioni ricevute non potevano essere iniziativa dello stesso COGNOME, il quale, essendo un semplice autista, non poteva conoscere i dettagli della procedura e, anzi, COGNOME precisato che il COGNOME gli COGNOME riferito che le notizie le riceveva dal COGNOME.
A sua volta, il COGNOME gli COGNOME assicurato che la gara sarebbe stata con certezza aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE“, essendosi accordato in tal senso con COGNOME, al quale COGNOME precisato che, nella preparazione dell’ offerta
di gara, si sarebbe dovuto attenere alle indicazioni che gli forniva NOME COGNOME, aggiungendo che questi gli diceva “vado al comune a prendere le notizie sull’appalto”, così intendendo dire che andava da NOME COGNOME, “essendo stato lui sempre il riferimento politico presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE, come da lui stesso riferitomi”.
La documentazione acquisita in merito al pagamento delle fatture (analizzata alle pagg. 30 e ss. della sentenza di primo grado) consente inoltre di rilevare che le fatture della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, emesse a partire dal mese di aprile 2013, erano state tempestivamente pagate e che per alcune fatture le spettanze erano state liquidate con provvedimenti a firma di NOME COGNOME (direttore dell’Ufficio di Piano, Settore Politiche Sociali), con tempi di liquidazion più contenuti e brevi (tra i due e sei mesi) rispetto a quelli di liquidazione dell fatture di altre cooperative sociali (che scontavano tempi più lunghi, anche di 14 mesi rispetto al deposito della fattura).
La documentazione acquisita convalida, pertanto, la ricostruzione dei dichiaranti e, con riferimento alle dichiarazioni de relato della COGNOME, che COGNOME ricevuto gli “sfoghi” della COGNOME, anche il numero delle liquidazioni che risultano intervenute a partire dal mese di aprile 2013 e, quindi, affatto ridottesi a uno o due mesi coincidenti con i mesi di settembre/ottobre 2013.
Anche le ulteriori argomentazioni difensive svolte con i motivi proposti dal COGNOME sono infondate.
Anche il ricorso del COGNOME, infatti, si è soffermato sulla natura “confusa” delle dichiarazioni del COGNOME perché nella sua ricostruzione dei singoli fatti s registrano “sovrapposizioni” tra le diverse vicende che lo hanno interessato, confusione, in realtà, insussistente vista la chiarezza con la quale il COGNOME ha descritto i suoi abboccamenti, prima della gara, con il COGNOME stesso.
Il ricorrente ha molto insistito sulla circostanza che il pagamento dei viaggi a Sharm El Sheik (di cui COGNOME COGNOME usufruito, insieme alla famiglia, negli anni 2009 e 2010), descritto nella contestazione di corruzione sub capo b), è antecedente all’aggiudicazione dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE” e, secondo il ricorrente, privo di collegamento funzionale con la gara, potendo, al più / ravvisarsi nei fatti il reato di cui all’art. 318 cod. pen.
Al di là della qualificazione giuridica del fatto, su cui si tornerà nel prosieguo i Giudici del merito hanno esaminato l’attendibilità del COGNOME – un imprenditore operante nel settore dei servizi con varie società e cooperative, che, a quell’epoca, realizzavano un giro di affari di oltre cinque milioni di euro al mese, intestate a familiari e persone di fiducia perché egli era sottoposto a interdittiva antimafia, ma da lui direttamente gestite secondo un organizzazione di tipo familiare che lo
vedeva al centro di ogni decisione – evidenziando che, al netto di marginali approssimazioni, tali dichiarazioni sono univoche e chiamano direttamente in causa il COGNOME nella gestione “pilotata” dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, infatti, COGNOME riferito (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata) che, appreso del bando del servizio di trasporto disabili (che lo COGNOME visto già impegnato in qualità di subappaltatore del RAGIONE_SOCIALE, presieduto proprio dal COGNOME, un subappalto in realtà svolto di fatto perché non consentito dalle regole di appalto), egli COGNOME parlato sia con COGNOME che con COGNOME, ” che seguivano la gara” e che gli COGNOMEno detto “partecipa e non ti preoccupare”: rassicurazione che per il NOME COGNOME significato che avrebbe vinto la gara, come, poi, si è puntualmente verificato.
Il COGNOME ha precisato che, come per il subappalto, erano rimasti d’accordo che avrebbe pagato il 10%, solo che, mentre per il subappalto, l’importo veniva trattenuto direttamente dal RAGIONE_SOCIALE (al quale venivano liquidate le fatture), nell’appalto ricevuto egli lo avrebbe corrisposto al momento del pagamento delle fatture, pagamento che egli direttamente non era riuscito a corrispondere perché allontanatosi dall’Italia e, in concreto, era stato da lui stesso “delegato” all COGNOME, sua segretaria.
Anche le dichiarazioni della COGNOME, de relato rispetto al pagamento della tangente, sono, invece, di natura diretta rispetto alla fase della gara.
La sentenza di primo grado (pag. 14 e ss.) e la sentenza di appello (pagg. 17 e 18) hanno evidenziato la diretta conoscenza dei fatti della COGNOME – impiegata della società RAGIONE_SOCIALE facente capo al COGNOME che, nelle riunioni, riportava fedelmente ai suoi dipendenti tutti i fatti anche perché, essendo gravato fin dal 2009 da misura interdittiva, non poteva comparire direttamente – spiegando che la COGNOME, in ragione del suo incarico, COGNOME partecipato alla predisposizione della documentazione di gara e ricevuto direttive sulle modalità di preparazione della documentazione dell’appalto, nonché le confidenze del COGNOME sul suo rapporto con COGNOME e con COGNOME e sugli aiuti che, in generale, riceveva in occasione della partecipazione agli appalti ( oltre che, in particolare, sull’appalto del trasporto disabili bandito nell’anno 2012.
NOME COGNOME, dunque, ha riferito agli inquirenti notizie apprese per conoscenza diretta e personale e, secondo le sentenze di merito, al netto di incertezze iniziali (sui nomi, ma anche sulla individuazione fotografica delle persone chiamate in causa e sul ruolo di ciascuno nell’amministrazione comunale), ha poi precisamente riferito i fatti cui COGNOME partecipato e le notizie apprese da NOME COGNOME e dal COGNOME sui contatti che COGNOMEno preceduto la predisposizione della documentazione ufficiale per la partecipazione alla gara e sugli incontri – almeno
uno, presso la sede del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si trovava nello stesso stabile della società RAGIONE_SOCIALE, presso la quale lavorava il COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME per concordare le modalità di presentazione della domanda che consentisse la vincita della gara: modalità che venivano seguite direttamente dal COGNOME, il quale COGNOME consegnato la documentazione utile (su una “pen drive” o con altro mezzo) al COGNOME sulla base di notizie ricevute direttamente dal COGNOME.
La COGNOME, inoltre, era stata presente all’arrivo del COGNOME dopo la riunione della commissione che COGNOME proceduto all’aggiudicazione li e alla notizia COGNOME COGNOME commentato che il risultato non era stato certo merito del COGNOME, ma dell’accordo a monte, convenuto con COGNOME e COGNOME.
NOME COGNOME, infine, COGNOME accompagnato NOME COGNOME, formale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, alla stipula del contratto, non potendo farlo la COGNOME, di cui era noto il collegamento con COGNOME, e ha riferito che, nell’occasione, il COGNOME, presente alla stipula senza essere ufficiale rogante, COGNOME mandato i saluti al COGNOME dicendogli che tutto era andato per il verso giusto.
Il ricorrente contesta l’attendibilità della COGNOME evidenziando che ella COGNOME reso dichiarazioni “tardive” sulla sua identificazione e, comunque, interessate ad alleggerire la propria posizione processuale trovandosi agli arresti domiciliari in un regime particolarmente restrittivo, “apertosi” a permessi e autorizzazioni solo dopo la collaborazione.
La censura, come rilevato dalla Corte di appello (pag. 19), non coglie nel segno sia perché la COGNOME, fin dalle prime dichiarazioni, COGNOME evidenziato di conoscere i meccanismi corruttivi che contrassegnavano il rapporto del COGNOME con i pubblici amministratori, offrendosi di chiarirle di volta in volta nel prosieguo del dichiarazioni, sia perché la possibilità di fruire di benefici trattamentali costituis la leva per favorire dichiarazioni collaborative idonee a superare il comportamento omertoso che accomuna corrotti e corruttori.
Il ricorso del COGNOME omette, inoltre, di confrontarsi con un dato rilevante / trascurando di considerare la circostanza che l’imputato COGNOME sottoscritto la liquidazione di numerose fatture rilasciate a favore della RAGIONE_SOCIALE” – non solo quella relativa a settembre 2013 ma numerose altre (cfr. pag. 33 e ss. della sentenza di primo grado)- perlomeno fino a settembre 2014.
Conclusivamente, in relazione ai motivi di ricorso del COGNOME COGNOME del COGNOME, le sentenze di merito hanno compiuto un’accurata valutazione, non suscettibile di censure sul piano logico, delle dichiarazioni del COGNOME, dichiarazion che hanno chiamato direttamente in causa, quale RAGIONE_SOCIALEparte del patto corruttivo convenuto in vista della partecipazione alla gara aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE
“RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE“, sia il COGNOME che il COGNOME, patto in forza del quale i suoi interlocutori si erano impegnati all’aggiudicazione in favore della RAGIONE_SOCIALE in cambio del corrispettivo del 10% sull’importo dell’appalto che sarebbe stato versato in occasione della liquidazione delle fatture; hanno, inoltre, adeguatamente valorizzato, a risRAGIONE_SOCIALE delle dichiarazioni del COGNOME e del COGNOME, le dichiarazioni della COGNOME, in parte dirette e in parte de relato ma, comunque, rilevanti sul momento genetico del patto, sulle operazioni preliminari alla gara e sui pagamenti effettuati al momento della liquidazione delle fatture; hanno, infine, correttamente valorizzato, a carico del COGNOME, le risultanze delle intercettazioni intervenute, a indagini in corso, con il COGNOME e, a carico del COGNOME, la sua presenza alla stipula del contratto e la sottoscrizione della liquidazione delle fatture sottostanti ai mandati di pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE.
9. Il ragionamento svolto dai Giudici del merito con riguardo alla valutazione del materiale di prova non è inficiato da evidenti illogicità e fa coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte nella valutazione delle dichiarazioni provenienti dai coimputati, il che rende infondate, in diritto, l censure svolte dai ricorrenti / incentratesi, principalmente, sul giudizio di attendibilità del COGNOME e della COGNOME.
Va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 – 02).
I protocolli logici che sovrintendono alla valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati chiamanti in correità – nel caso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – comportano che il giudice di merito compia un’attenta valutazione delle dichiarazioni di accusa in ordine alla loro intrinseca attendibilità, alla genesi remota e prossima della scelta processuale compiuta dai dichiaranti che si risolvono a rendere dichiarazioni contra se e RAGIONE_SOCIALE terzi, e, in secondo luogo alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della lo precisione, coerenza, costanza, spontaneità, nonché sulla presenza di riscontri estrinseci i quali debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti ch
riguardano direttamente la persona dell’incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, Civardi, Rv. 210734 – 01).
I Giudici di merito hanno condotto tale esame individuando a carico del COGNOME e del COGNOME elementi diretti di accusa nelle dichiarazioni del COGNOME e della COGNOME, che si riscontrano reciprocamente e che trovano ulteriore risRAGIONE_SOCIALE in quelle rese da NOME COGNOME, sebbene queste non siano individualizzanti a carico del COGNOME.
Ritiene la Corte che, onde evitare un accertamento fondato su una semplificazione probatoria, nel caso in esame era necessario che i Giudici del merito procedessero alla verifica della sussistenza degli elementi indiziari anche in ragione dello sviluppo della vicenda protrattasi dal 2012, data dell’appalto, perlomeno fino al 2014, in epoca coincidente con i pagamenti.
Sarebbe, tuttavia, erroneo – secondo la ricostruzione propugnata dai ricorrenti e sviluppata nel secondo e terzo motivo di ricorso del COGNOME e nel primo e secondo motivo di ricorso del COGNOME – pretendere un accertamento che, con riferimento a ciascuno dei segmenti che concorrono a configurare la condotta illecita, sia costituito non solo dalle specifiche dichiarazioni accusatorie ma, altresì, dalla presenza di riscontri esterni individualizzanti direttamente incidenti sulla fase di esecuzione dell’accordo, diversi dalla intervenuta liquidazione delle fatture e dalle comprovate modalità attraverso le quali la COGNOME si procurava la provvista.
Secondo la prospettazione difensiva, con riferimento alla prova riveniente dalle dichiarazioni dei coimputati, i riscontri individualizzanti dovrebbero essere costituiti da un risRAGIONE_SOCIALE esterno sul singolo e specifico segmento della condotta e, quindi, con riferimento al pagamento – laddove, invece, secondo le conclusioni sviluppate nelle sentenze di merito, la convergenza delle dichiarazioni, reciprocamente riscontrantisi, deve ricondursi al nucleo fondante della condotta, l’accordo in vista dell’aggiudicazione, evitando, quindi, il rischio di una valutazione parziale e frammentaria, rischio accresciuto, nel caso in esame, dall’esito processuale della vicenda che, nata unitaria, si è poi diramata in una pluralità di procedimenti.
Basti pensare che, con riferimento ai reati in esame, alcuni dei coimputati NOME COGNOME ed NOME COGNOME – hanno definito la loro posizione con rito abbreviato (sentenza giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell’Il gennaio 2017); che la COGNOME, in relazione al reato ascrittole, svolge solo considerazioni relative al trattamento punitivo irrogatole; che non risulta appellante, nel procedimento per il quale era stato condannato in primo grado, NOME COGNOME / il quale ha diversamente definito la sua posizione processuale.
La sentenza impugnata ha, dunque, ricostruito la filiera dei pagamenti a mani del COGNOME sulla base delle dichiarazioni della COGNOME e ha ritenuto accertata la
formazione della provvista attraverso le dichiarazioni dei dipendenti incaricati dei prelievi dei contanti al nero presso le sedi delle società del RAGIONE_SOCIALE, evidenziando la gestione di tipo familiare delle sue imprese: queste, pur avendo un rilevantissimo giro di affari, erano gestite direttamente dal RAGIONE_SOCIALE, da suoi familiari o da dipendenti fidati, come la COGNOME, secondo criteri strettamente confidenziali.
Il COGNOME riportava fedelmente ai suoi dipendenti tutti i fatti anche perché, essendo gravato da misura interdittiva, non poteva comparire direttamente come nella RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratrice la COGNOME -tanto è vero che sia COGNOME che la COGNOME COGNOMEno partecipato all’inRAGIONE_SOCIALE con COGNOME e COGNOME finalizzato a concordare le modalità di presentazione dell’offerta per la gara di trasporto delle persone svantaggiate e il COGNOME COGNOME ricevuto la precisa direttiva di preparare la documentazione di gara secondo le indicazioni del COGNOME che, a sua volta, apprendeva le notizie dal COGNOME.
Tutti i citati dipendenti erano ben a conoscenza dei rapporti tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, in merito ai viaggi pagati dal NOME, e agli aiuti che, in generale, riceveva in occasione della partecipazione agli appalti e, in particolare, all’appalto del trasporto disabili bandito nell’anno 2012.
Non risultano, pertanto, decisivi la insistita allegazione del COGNOME sulla inutilizzabilità a proprio carico delle dichiarazioni della COGNOME, né i rilievi COGNOME – che non veniva direttamente chiamato in causa dalla predettaessendo stata, viceversa, accertata la predisposizione della provvista in nero per il pagamento, in contanti, della tangente convenuta dal COGNOME con COGNOME e COGNOME e, attraverso le dichiarazioni rese dalla COGNOME, la sua corresponsione al COGNOME per la successiva consegna ai ricorrenti.
Le comuni censure dei ricorrenti sulla tempistica accelerata delle liquidazioni delle fatture della RAGIONE_SOCIALE sono generiche e non si confrontano con l’analisi dei tempi di liquidazione di altre strutture che operavano nel settore RAGIONE_SOCIALE fra le quali proprio il RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 34 della sentenza di primo grado).
Sono infondati gli ulteriori motivi di ricorso del COGNOME (il quarto, quinto e sesto motivo) e il secondo motivo di ricorso del COGNOME.
10.1. I ricorrenti sostengono che la condotta di cui al capo b), cioè il pagamento dei viaggi e soggiorni a Sharm El Sheik negli anni 2009 e 2010, dunque prima della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto poi affidato alla RAGIONE_SOCIALE, è, perché antecedente, privo di collegamento causale con il patto che sarebbe stato convenuto in occasione del bando del 2012 e che, pertanto, le condotte accertate potrebbero, al più, essere sussunte nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.
Il pagamento da parte del COGNOME dei viaggi effettuati dai ricorrenti e dai rispettivi nuclei familiari negli anni 2009 e 2010 è documentalmente provato e tale utilità erogata al COGNOME e al COGNOME costituisce, secondo la sentenza di primo grado, in linea con le dichiarazioni del COGNOME e dei suoi dipendenti, la premessa per affermare che il COGNOME COGNOME sempre mantenuto “buoni” rapporti con il COGNOME e il COGNOME, attraverso erogazioni realizzate nel corso degli anni, anche se non collegate a specifici atti contrari ai doveri di ufficio (oltre ai viaggi / i pagamento di spese elettorali per la candidatura del COGNOME in occasione delle elezioni del 2011).
10.2. Ritiene la Corte che il ragionamento seguito dal Tribunale e dalla Corte di merito ai fini della ritenuta sussistenza di un unico patto corruttivo inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 319 cod. pen. non è erroneo perché saldamente ancorato al compimento di atti contrari, collegati all’aggiudicazione dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti, come si è detto al punto 6 che precede, denunciano la “confusione” e l’approssimazione della ricostruzione del COGNOME (intervenuta all’udienza del 3 novembre 2017): caratteristiche che, effettivamente, sono in parte riscontrabili con riferimento ai dettagli dei conferimenti, ma che non riguardano il contenuto sostanziale del rapporto che, nel corso degli anni, il COGNOME COGNOME intrattenuto con il COGNOME e che, nella sua prospettiva, era stato sempre quello di elargirgli utilità di vario genere – somme di denaro per il pagamento della campagna elettorale, viaggi e l’assunzione, presso la RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e NOME COGNOME richiestagli dal COGNOME e dal COGNOME – per essere, poi, da quest’ultimo aiutato nell’aggiudicazione di lavori con il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
10.3. Tali dichiarazioni il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno valorizzato per ritenere che il rapporto del COGNOME con il COGNOME era “forgiato” i guisa di rapporto corruttivo nato in occasione dell’aggiudicazione, a trattativa privata, del servizio di custodia e guardiania presso il complesso monumentale di S. Leucio, un rapporto perdurante nel tempo e seguito dalla erogazioni di utilità in favore del COGNOME – in occasione della campagna elettorale tenutasi nel mese di maggio 2011 1 all’esito della quale il COGNOME venne nominato vicesindaco e con il pagamento del corrispettivo dei viaggi in occasione dei viaggi a Sharm El Sheik negli anni 2009 e 2010 – nella prospettiva di conseguire, grazie all’imputato e sfruttandone le funzioni esercitate presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE, vantaggi per le cooperative o società facenti capo al RAGIONE_SOCIALE in occasione del conferimento di appalti e lavori.
A tale riguardo la sentenza di primo grado COGNOME già compiuto una puntuale ricostruzione, facendo corretta applicazione delle risultanze processuali e della giurisprudenza di questa Corte, e, pur muovendo dall’accordo collusivo che COGNOME
contrassegnato il rapporto del COGNOME con il COGNOME – la cui genesi era certamente anteriore al 2011, risalendo addirittura al 2004/2005 – COGNOME spiegato che il rapporto si era concretizzato, nel corso del tempo, nell’asservimento del COGNOME all’interesse del COGNOME e nel compimento, da parte di questi, di atti contrari doveri di ufficio in relazione alle contingenze del caso concreto.
Facendo applicazione di tali coordinate in punto di qualificazione giuridica, e diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero che COGNOME inteso contestare in forma distinta due ipotesi di corruzione, l’una, sub capo b), in relazione all’aggiudicazione dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE, l’altra riferita al pagamento delle fatture, il Tribunale COGNOME, invece, ritenuto che le azioni di cui ai capi b) e c) integrassero, più propriamente, un unico rapporto corruttivo che si innestava, quale causa prossima, sull’aggiudicazione pilotata a favore della RAGIONE_SOCIALE” dell’appalto relativo al trasporto di persone a ridotta mobilità, servizio che, in subappalto (e aggirando il divieto di legge), la &operativa COGNOME svolto di fatto negli anni (perlomeno dal 2008) su incarico del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale COGNOME rilevato come risultasse evidente che la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” avesse ottenuto l’aggiudicazione in proprio dell’appalto attraverso il compimento, da parte dei pubblici ufficiali, di atti contrari doveri di ufficio quali trasmissione di informazioni da inserire nell’offerta economica e tecnica in modo da consentire l’attribuzione di un punteggio complessivo che facesse risultare vincitrice la RAGIONE_SOCIALE facente capo al RAGIONE_SOCIALE nonché la conseguente attribuzione di punteggi, ingiustificatamente maggiori rispetto a quelli assegnati alle altre imprese concorrenti per progetti analoghi, circostanze senza dubbio riconducibili alle iniziative e alle azioni di NOME COGNOME e del COGNOME, punto di riferimento del COGNOME, attraverso il coimputato NOME COGNOME, nelComune di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale era, dunque, pervenuto alla conclusione (pag. 104) che il compendio probatorio evidenziava come le utilità promesse e poi ricevute dai pubblici ufficiali quali prestazioni sinallagmatiche erogate dal COGNOME “sono diverse e collocabili sia anteriormente che successivamente alla pubblicazione del bando di gara e all’aggiudicazione in favore della RAGIONE_SOCIALE” (aggiudicazione avvenuta con determina del 15 maggio 2012).
Il Tribunale COGNOME ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato d corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, non rilevava la circostanza che le predette utilità fossero state elargite dal COGNOME alcuni anni prima rispetto all pubblicazione del bando di gara poiché, ai fini della configurazione del rapporto a prestazioni corrispettive, non era necessaria la contestualità delle prestazioni sinallagmatiche tra pubblico e privato e COGNOME rilevato che l’asserimento del
funzionario agli interessi del privato, sussumibile nel reato di cui all’art. 318 cod. pen., sfocia (può sfociare) nel delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio quando sia possibile individuare, oltre ad un rapporto di stabile asservimento del pubblico ufficiale, uno o più atti o comportamenti dello stesso contrari ai doveri di ufficio e, nel caso, individuabili nelle collusioni e mez fraudolenti che COGNOMEno determinato l’attribuzione alla RAGIONE_SOCIALE” dell’appalto del servizio di trasporto di persone a ridotta mobilità aggiudicato alla RAGIONE_SOCIALE il 15 maggio 2012.
10.4. La Corte di appello (pag. 17) ha espressamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente “un unico accordo corruttivo”, il cui corrispettivo era diluito nel tempo, evidenziando che il reato d corruzione, ricostruito nella giurisprudenza di legittimità come reato a duplice schema, si perfeziona al momento dell’accettazione della promessa o con la dazione dell’utilità e che, in tale caso, quando alla promessa segua l’effettiva dazione di utilità, il reato “si consuma” solo al momento della dazione, momento al quale ancorare sia la prescrizione del reato che il trattamento sanzionatorio, anche in presenza di successione di leggi nel tempo che abbiano diversamente configurato – elevandolo – il trattamento punitivo: ricostruzione, questa, da escludersi solo quando si sia in presenza di una pluralità di accordi poiché, in tale evenienza, si è in presenza di una pluralità di reati.
La sentenza impugnata (pag. 17 cit.) ha affrontato, dunque, precisamente il tema – proposto dal COGNOME – della sussistenza di un unico o di più accordi corruttivi, ritenendo sussistente un unico accordo o patto, convenuto in occasione della partecipazione alla gara per l’affidamento del trasporto dei cittadini svantaggiati, e della funzionalità dei pagamenti – o, comunque, delle erogazioni di utilità – successive all’aggiudicazione, risolvendolo, in linea con la sentenza di primo grado, nel senso della esecuzione nel tempo del patto corruttivo, esecuzione che si era protratta con i pagamenti effettuati fino al mese di maggio 2014.
Ne consegue la infondatezza della deduzione difensiva del COGNOME, secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe inficiata dai vizi di omessa motivazione e violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) nella ricostruzione del momento consumativo del reato, nonché meramente assertiva e inficiata dal travisamento della prova anche nella parte in cui ha valorizzato il più breve tempo di pagamento delle fatture in favore della RAGIONE_SOCIALE facente capo al RAGIONE_SOCIALE, sulla base di considerazioni di puro merito.
La sentenza impugnata, infatti, ha escluso – con pertinenti argomentazioni in diritto fondate sulle dichiarazioni del COGNOME – la fondatezza del rilievo difensi secondo cui i fatti sarebbero stati sussumibili in più accordi corruttivi, uno risalente al 2005, al quale, secondo la prospettazione difensiva del COGNOME, avrebbe potuto
essere ricondotto anche il pagamento dei viaggi negli anni 2009 e 2010 /in quanto riconducibile al fatto di cui al capo f), già dichiarato prescritto; l’altro, al riconducibile al pagamento delle fatture che, comunque, avrebbe potuto essere ricondotto al reato di cui all’art. 318 cod. pen., in ragione della natura discrezionale che connotava l’attività di liquidazione delle stesse.
La tesi difensiva, come si è anticipato, oblitera del tutto le modalità di commissione del reato di cui al capo a) e, comunque, sostiene, con una molteplicità di argomenti, per lo più declinati in fatto, che l’accordo collusivo non sarebbe provato: tesi smentita dalle dichiarazioni del COGNOME, della COGNOME e del COGNOME. Né, al riguardo, è di rilievo la dedotta inutilizzabilità, a suo carico, delle dichiarazioni della COGNOME o la circostanza che COGNOME COGNOME escluso di avere mai corrisposto alcunché per conseguire il pagamento delle fatture, viceversa provata dalle dichiarazioni della COGNOME.
La contestazione mossa all’imputato, quale assessore e vicesindaco del Comune di RAGIONE_SOCIALE, era proprio quella di avere percepito le utilità indicate nei capi di imputazione (i viaggi prima e la utilità di circa duemila euro in occasione della liquidazione delle fatture, oltre all’assunzione, in nero, di NOME COGNOME e NOME COGNOME), in quanto strettamente correlate al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio del pubblico amministratore e collegate all’aggiudicazione dell’appalto.
I Giudici del merito hanno, pertanto, correttamente ritenuto che il COGNOME e il COGNOME non solo fossero a ‘libro paga’ del COGNOME, in relazione al pagamento dei viaggi e soggiorni degli anni 2009 e 2010, effettivamente precedenti, dal punto di vista temporale, al bando e alla gara indetta per l’assegnazione del servizio, ma che essi COGNOMEno ricevuto tali indebite utilità in vista del compimento di atti ulteriori, anche contrari ai doveri di ufficio.
11. Il tema proposto dai ricorrenti attiene ai rapporti tra i reati di corruzione per l’esercizio della funzione e la corruzione per atto contrario.
La norma di cui all’art. 318 cod. pen. abbraccia più figure corruttive dell’agente pubblico, di diversa gravità, che vanno da quella che contempla il compimento di un’attività conforme ai doveri d’ufficio e finalità istituzionali, quelle, ben più gravi, che frustrano lo scopo istituzionale dell’ente di appartenenza / quali l’asservimento duraturo e costante della funzione agli interessi del privato e la cd. “dazione a futura memoria”.
La disposizione di cui all’art. 318 cod. pen. ha ampliato l’ambito di operatività della corruzione impropria ad ogni fattispecie di “monetizzazione” del potere pubblico anche quando sganciata da un nesso sinallagmatico qualora non sia ben individuabile un singolo atto contrario ai doveri d’ufficio, sanzionando le condotte
di corruzione c.d. “sistemica”, nelle quali la promessa o la dazione dell’utilità non è correlata a un singolo atto d’ufficio determinato o determinabile, bensì alla generalità degli atti della funzione.
Si punisce, attraverso la fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., la presa in carico da parte del pubblico funzionario degli interessi privati del singolo corruttore, nonché il comportamento di quest’ultimo che vuole crearsi un “percorso agevolato” nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione.
Sul piano dogmatico l’art. 318 cod. pen., che punisce genericamente la vendita della funzione, si atteggia come reato di pericolo (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 04), mentre, l’art. 319 cod. pen., perseguendo la vendita di un singolo atto contrario ai doveri d’ufficio, si atteggia come reato di danno: nel Primo caso, la condotta del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, “pone in pericolo” lo svolgimento della funzione pubblica; nell’ipotesi di un singolo atto contrario ai doveri d’ufficio, invece, si realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, ed è per queste ragioni che si giustifica una pena più severa.
Si è osservato che il pericolo insito nella perimetrazione delle ipotesi di corruzione di cui all’art. 318 cod. pen. deriva dalla difficoltà, connessa alle acquisizioni probatorie, di individuare la prova diretta e completa dell’accordo illecito: così, nel caso in esame, a fronte dell’accertata corresponsione di utilità indebite al COGNOME e al COGNOME (il pagamento dei viaggi, reiterato e di non modesto importo), si è posto il problema di individuare la possibile RAGIONE_SOCIALEpartita assicurata dal COGNOME e dal COGNOME, aspetto sul quale hanno insistito, sottolineando lo iato temporale (tra i viaggi e il bando di gara per l’affidamento del trasporto delle persone disagiate), i due ricorrenti.
In effetti la esistenza del servizio di subappalto svolto dal COGNOME nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – di cui il COGNOME era presidente – e la reiterazione del pagamento dei viaggi al COGNOME e al COGNOME hanno costituito, nella prospettazione dei Giudici-, del merito, la base fattuale per individuare nello svolgimento del servizio di subappalto del trasporto disabili il terreno di interesse del COGNOME, che si era impegnato ad un consistente esborso a favore del COGNOME e del COGNOME (il do, dell’accordo), e il settore di intervento dei due pubblici ufficiali per il compimento di atti a favore del COGNOME, poco importa se predeterminati o decisi a seconda delle evenienze (il des).
L’accordo sottostante alla erogazione delle indebite utilità a favore del COGNOME e del COGNOME – secondo l’opzione ricostruttiva che sta alla base delle sentenze di merito – non era inesistente né muto, ma correlato alle necessità che si sarebbero presentate per favorire il COGNOME nella prosecuzione dei suoi rapporti con il Comune o nella creazione di nuove occasioni di lavoro: ciò che l’accordo
presupponeva, visto l’onere economico sopportato dal COGNOME, era che, quando sarebbe ‘stato necessario, il COGNOME e il COGNOME sarebbero stati pronti a compiere quanto sarebbe stato utile per il COGNOME.
Attraverso le erogazioni a favore del COGNOME e del COGNOME, NOME COGNOME COGNOME creato un clima di benevolenza e disponibilità rilevante non solo in relazione alla esecuzione del subappalto gestito per conto del RAGIONE_SOCIALE, ma tale da rendere malleabili a futura memoria i suoi interlocutori la cui disponibilità, in esecuzione di un pactum sceleris indeterminato, si era poi materializzata al momento della scadenza del rapporto di subappalto e della richiesta del COGNOME di ottenere, attraverso la RAGIONE_SOCIALE a lui riconducibile, l’appalto diretto del servizio, poi effettivamente conseguito attraverso le modalità (illecite) innanzi descritte e sulla scorta di un patto direttamente convenuto con COGNOME e COGNOME: patto nel quale entrava in gioco la retribuzione diretta dei pubblici funzionari corrotti / parametrata all’importo dell’appalto e da liquidare sull’importo delle fatture.
Tale ricostruzione non contrasta, sul piano sistematico, con il rapporto tra i reati di corruzione per l’esercizio della funzione e di corruzione per atto contrario, sussistendo tra i reati un rapporto di specialità poiché l’atto contrario costituisce l’elemento specializzante del reato di cui all’art. 319 cod. pen.
12.1 ricorrenti sostengono che, in ogni caso, non sarebbe ravvisabile nel segmento relativo al pagamento delle fatture il reato di corruzione, trattandosi di attività discrezionale / e richiamano, a tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l’impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell’art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell’art. 319 cod. pen.
Con riferimento all’attività di natura discrezionale dell’agente pubblico, la Corte ha precisato, come noto, che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, è necessaria la individuazione di specifiche norme attinenti a modi, contenuti, o tempi dei provvedimenti e decisione, non potendo ravvisarsi la contrarietà dell’atto nella mera violazione dei doveri istituzionali di correttezza ed imparzialità, che, invece, connotano il reato di corruzione cd. funzionale (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 05; Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, Di, Rv. 285366 – 02; Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 – 07).
Da tale inquadramento è derivata la conclusione che la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi
verificare, in concreto, se l’esercizio dell’attività sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione.
La fattispecie in esame non appare sussumibile in tale inquadramento alla stregua del patto convenuto tra NOME COGNOME e i ricorrenti, ai quali (ad entrambi) il COGNOME si era rivolto “perché stavano seguendo la gara” e che gli COGNOMEno detto “partecipa e non ti preoccupare”, patto che era stato in concreto assolto attraverso le indicazioni fatte pervenire al COGNOME per la predisposizione della documentazione di gara, resa, per tale via, funzionale all’aggiudicazione del servizio trasporto alla RAGIONE_SOCIALE“.
E’ accertato che la nomina della commissione aggiudicatrice della gara era stata effettuata dal COGNOME che, dopo l’aggiudicazione, era stato presente alla sottoscrizione del contratto e che COGNOME, in seguito, proceduto alla liquidazione di alcune fatture di interesse della RAGIONE_SOCIALE e, attraverso le dichiarazioni della COGNOME e del COGNOME, altrettanto certa è la presenza del COGNOME all’inRAGIONE_SOCIALE funzionale a determinare il contenuto della documentazione da allegare alla domanda, Et con “i suggerimenti” del COGNOME anche nel corso della gara, per aggiustare il contenuto della relativa offerta.
Si tratta di attività contrarie ai doveri di ufficio, riconducibili alla violazi delle norme attinenti ai contenuti della gara, alterandone la funzione ai fini dell’aggiudicazione in favore della RAGIONE_SOCIALE e pilotandola in modo da soddisfare la richiesta del COGNOME che, con chiarezza, ha descritto il contenuto del patto e la sua promessa ai pubblici amministratori (il pagamento del 10°/ci sul corrispettivo incassato attraverso le fatture): ed è con riferimento a tale accordo che è stata ricondotta, nelle contestazioni e poi in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 319-bis cod. pen., contestata nei ricorsi sulla scorta della (erronea) prospettazione dell'”autonomia” dell’accordo corruttivo riconducibile all’agevolazione della RAGIONE_SOCIALE in sede di liquidazione delle fatture, autonomia, viceversa, insussistente.
Correttamente i Giudici del merito hanno ritenuto configurabili nei fatti il reato di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. perfezionatosi con l’accordo convenuto in vista della gara per l’aggiudicazione dei lavori (la gara era stata bandita il 2 marzo 2012 e aggiudicata il successivo 15 maggio), reato consumato solo con il pagamento della tangente in occasione della liquidazione delle fatture, condotta nella quale sono state assorbite le utilità conseguite dai pagamenti dei viaggi del 2009 e 2010.
La sentenza impugnata ha fatto coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 , n. 16781 del 21/10/2020, dep. 2021, Crialese, Rv. 281089) secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall’art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all’art. 318 stesso codice, nell’ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all’esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria.
Ciò che rileva, al fine della configurabilità del reato come condotta unica, è, infatti, la circostanza che le azioni costituiscano manifestazione del medesimo accordo corruttivo stipulato con il soggetto privato.
13. La tesi difensiva svolta nei ricorsi del COGNOME e del COGNOME si incentra sulle implicazioni che possono trarsi, in tema di regime di prescrizione e di trattamento sanzionatorio, dalla diversa epoca di commissione dei fatti: il patto tra il COGNOME e il COGNOME era convenuto, infatti, in occasione della gara – culminata nell’aggiudicazione del 15 maggio 2012 – e, quindi, in epoca antecedente alla entrata in vigore della I. n. 190 dell’Il novembre 2012 che ha elevato il trattamento punitivo del reato di corruzione portandolo, nel massimo, da anni cinque ad anni otto di reclusione.
Secondo i ricorrenti, lo spostamento in avanti della data di commissione (l’originario reato di cui al capo c) è contestato dal mese di febbraio 2013 al mese di maggio 2014, con evidenti implicazioni sulla punibilità) sarebbe erroneo per effetto della ritenuta natura permanente del reato di corruzione.
Si tratta di un rilievo infondato.
E’ pacifica, infatti, la giurisprudenza di legittimità che distingue il momento di perfezionamento del reato di corruzione dal momento consumativo del reato al quale è collegato il trattamento sanzionatorio e punitivo, giurisprudenza che anche in tempi recenti è stata ribadita affermando che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione dell’utilità e tuttavia, quando alla promessa segue l’effettiva dazione, è in tale momento che esso si consuma (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 – 01).
Il caso a base del principio ora richiamato è intervenuto in una fattispecie perfettamente sovrapponibile, per le implicazioni in diritto, al fatto in esame, in cui l’accordo corruttivo era antecedente all’entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, ed era stato seguito da dazioni intervenute in epoca successiva alla indicata modifica normativa “in peius”.
Nel mutato contesto normativo, la Corte ha ritenuto applicabile la norma di maggiore rigore nella vigenza della quale è stata posta in essere la dazione: conclusione alla quale è corretto addivenire anche nel caso in esame, in presenza di una condotta unica in cui le indebite dazioni hanno costituito manifestazione del medesimo accordo corruttivo stipulato tra il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME per l’affidamento dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE“, evenienza che implica la insussistenza della prescrizione del reato.
Nel caso di specie, rispetto all’antico episodio di corruzione contestato al capo f), interrottosi per effetto della mancata erogazione di ulteriori utilità in quanto antieconomiche, le utilità erogate al COGNOME nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, apparentemente “sganciate” dal compimento di atti a favore del COGNOME che ne pagava, genericamente, la disponibilità, hanno acquistato rilevanza autonoma al momento di pubblicazione del bando di gara del servizio trasporto disabili quando la disponibilità del COGNOME si è materializzata, in attuazione dell’impegno di curare gli interessi del corruttore, nel compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio compiuti per l’aggiudicazione della gara.
Del resto si afferma che il compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale non fa parte della struttura del reato e che la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto, in esecuzione di un unico accordo illecito concluso, non dà luogo alla continuazione nel reato, la quale è legata soltanto alla esistenza di una pluralità di pattuizioni.
Se l’accettazione della promessa e la ricezione dell’utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili geneticamente alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato è e rimane unico (in tal senso, lucidamente, Sez.6, n. 33435 del 04/05/2006, COGNOME, Rv. 234360; in senso sostanzialmente conforme, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 e, più recentemente, Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, COGNOME, Rv. 278192).
Ciò giustifica la conseguente affermazione di principio secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri configura una progressione criminosa ed un unico reato permanente, previsto dall’art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all’art. 318 stesso codice, nell’ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all’esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall’ultima di esse (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019 COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, NOME, Rv. 267634).
Nel caso in esame, i Giudici del merito hanno spiegato che non intacca la configurazione di un unico continuo rapporto corruttivo tra NOME e il COGNOME un rapporto sviluppatosi nel tempo con continuità, attuato, secondo le contingenze, in ragione delle esigenze del COGNOME e dei rapporti mantenuti con il pubblico ufficiale e realizzato con Mk.f4tairtrzt plurime dazioni ed utilità nel corso degli anni.
Un patto corruttivo unico, culminato nell’inRAGIONE_SOCIALE con COGNOME e COGNOME i nel corso del quale i ricorrenti, da una parte, rassicurarono COGNOME sulla buona riuscita della gara, impegnandosi a fornirgli le notizie sulle quali strutturare la domanda di partecipazione e, dall’altro, convennero il pagamento del corrispettivo che sarebbe stato erogato in occasione della liquidazione delle fatture.
14. Il motivo di ricorso del COGNOME sul trattamento sanzionatorio è infondato.
E’ noto che il giudice del merito gode di ampi poteri discrezionali nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, aspetto che involge sia la determinazione della pena base sia l’applicazione o diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di cassazione, soprattutto quando la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia motivata dalla incensuratezza dell’imputato che non costituisce criterio della loro applicazione – non può sindacare la scelta sanzionatoria sulla base dell’apprezzamento di circostanze di fatto ulteriori /se non quando il trattamento sanzionatorio presenti gravi carenze nell’esame di circostanze di fatto incidenti sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere dell’imputato.
La motivazione svolta a tal riguardo dalla sentenza impugnata è esente da censure per il pertinente giudizio di gravità dei fatti ascritti al ricorrente e negativo giudizio sulla personalità al quale si presta l’avere piegato a fini di arricchimento personale la funzione rivestita, fini che – al di là della declaratoria di prescrizione dei fatti più risalenti- sono emersi in modo evidente non solo per il COGNOME ma anche per il COGNOME.
15.11 ricorso di NOME COGNOME è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché altra Sezione della Corte di appello di Napoli esami la questione dell’applicazione della continuazione esterna tra il fatto – il reato di cui al capo c) – ascrittole nel presente procedimento e i fat oggetto della sentenza n. 3813 del 4 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021, e, quindi, in data successiva alla presentazione dei motivi di appello nel presente procedimento, definito, in primo grado, con sentenza del 16 gennaio
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2019: richiesta di applicazione della continuazione esterna avanzata in sede di conclusioni, in processo a trattazione orale.
La Corte di appello di Napoli ha ritenuto inammissibile la richiesta della COGNOME perché non proposta attraverso il deposito di “motivi nuovi” ma solo in sede di conclusioni rassegnate con la discussione orale.
La questione è stata affrontata con decisioni affatto univoche della Corte di cessazione / riaffermate, nel senso che la questione debba essere proposta esclusivamente con il deposito di “motivi nuovi”, solo con la più recente sentenza n. 7132 dell’Il gennaio 2024 (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285591-01).
Con numerose e precedenti decisioni, invece, questa Corte COGNOME affermato che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare ed altri reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto, per la prima volta, nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (Sez. 1, n. 9997 del 05/12/1986, dep. 1987, Calemme, Rv. 176698 01; Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424-01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 35599 del 16/06/2015, non mass.i),
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia pervenuta ad una decisione irragionevole, tenuto conto sia della evoluzione giurisprudenziale in materia, difficilmente prevedibile anche al momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza del 30 aprile 2021 con la quale l’imputata COGNOME chiesto di procedere alla unificazione per continuazione, sia dell’interesse concreto alla pronuncia immediata sulla continuazione (proponibile, come noto, anche in sede esecutiva), perché la pena irrogata alla ricorrente con la presente sentenza di condanna può sommarsi algebricamente alla pena di anni tre di reclusione irrogatale con la precedente sentenza incidendo, così, sulla possibilità di usufruire della sospensione dell’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in vista dell’applicazione di una pena alternativa.
In presenza del descritto contrasto gíurisprudenziale – che non è stato ancora devoluto alle Sezioni Unite- la tutela dell’affidamento della parte processuale che ha confidato in un orientamento risalente e consolidato giustifica una lettura non formalistica delle incombenze processuali.
Va, inoltre precisato, in presenza di rinuncia dell’imputata a tutti i motivi di appello, che l’accoglimento del ricorso in cassazione limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione “esterna” con reato separatamente giudicato e meno grave (nel presente procedimento la COGNOME ha riportato condanna alla pena di anni quattro di reclusione) non consente, nel giudizio di rinvio, la rilevabilità della estinzione per prescrizione del reato in ordine
al quale si procede, poiché l’accoglimento del ricorso comporta unicamente che, all’esito del giudizio di rinvio, in luogo della pena separatamente inflitta possa essere irrogato un più contenuto aumento ex art. 81cod. pen. (Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678 – 02).
Segue al rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME la loro condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civile, Comune di RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e ss. mod.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione del e spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 22 ottobre 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente