Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26194 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trapani
nel procedimento nei confronti di NOME NOME, nato a Erice il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza delC19/(Y1/2024 del Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o perii rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE ha annullato l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trapani che il
9 gennaio 2024 aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME per il reato di cui all’art. 319 cod. pen. contestato al capo E).
Secondo l’accusa il COGNOME, assessore ai lavori pubblici – pubblica illuminazione, servizio patrimoni ed espropri – del gfnune di Trapani, in cambio della promessa di affidamento, al difuori di ogni procedura ad evidenza pubblica, di lavori- ad esempio il rifacimento dei sistemi di illuminazione degli impianti sportivi Campo Ala e Campo Coni-, avrebbe sollecitato NOME COGNOME della il RAGIONE_SOCIALE, già assegnataria di vari appalti di manutenzione della rete di pubblica illuminazione e promotrice della procedura di project financing per l’efficientamento, manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di illuminazione pubblica-, ad eseguire dazioni non dovute in favore dell’amministrazione comunale al fine di accrescere la propria visibilità e il consenso presso il corpo elettorale: dazioni concretamente erogate e consistite nella dazione di 50 mila euro a fondo perduto, di 10 mila euro sotto forma di sponsorizzazione per l’installazione di luminarie per le festività natalizie 20202021, nella consegna di 4 telecamere da installare presso due fontane e nell’installazione di dispositivi di illuminazione presso un’opera d’arte.
<. Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 319 cod. pen. nonché l'apparenza, la contraddittorietà della motivazione e l'omessa valutazione di elementi di prova rilevanti.
Sostiene che il Tribunale si è erroneamente concentrato sulla mancata remunerazione del privato piuttosto che sulle utilità ricevute dal NOME e che, pur avendo dato atto del rapporto privilegiato tra i due, che interloquivano direttamente in merito al servizio di illuminazione comunale gestito dalla società del NOME, ha ritenuto non individuabile un atto compiuto dal NOME che costituisse la causa delle utilità erogate dalla società privata.
Evidenzia che, sostanziandosi la corruzione in un accordo tra pubblico ufficiale e privato in forza del quale il primo si fa carico, oltre che dell'interes pubblico anche dell'interesse del privato in cambio della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, la mancata individuazione dell'atto contrario posto in essere dal pubblico ufficiale può incidere sulla qualificazione della corruzione come propria o impropria, ma non sull'esistenza dell'accordo.
Censura l'erroneità del ragionamento del Tribunale che, invertendo la struttura del reato, argomenta sulla promessa fatta dal pubblico ufficiale al privato per escludere la sussistenza del reato in ragione del mancato affidamento dei lavori di illuminazione di impianti sportivi, pur dando atto delle utilità ricevu dal pubblico ufficiale; rileva che il Tribunale non ha considerato né che la promessa riguardava l'affidamento di lavori senza il rispetto di procedure concorsuali né che le erogazioni e forniture da parte della RAGIONE_SOCIALE erano correlate alla promessa di futuri affidamenti di servizi in appalto, come ritenuto
dal G.i.p., che aveva individuato un rapporto sinallagmatico tra le dette erogazioni e la rivelazione da parte del NOME di informazioni riservate relative alla predisposizione e pubblicazione del bando di financing project, rimarcando l'utilità tratta dal NOME che da tali erogazioni aveva visto incrementare la propria visibilità pubblica e politica: aspetto , questo, trascurato nell'ordinanza impugnata.
E' apparente la motivazione sulla vicenda delle luminarie fornite gratuitamente dalla società del RAGIONE_SOCIALE, che costituiva una vera e propria donazione e non una sponsorizzazione in mancanza di un apposito bando; è omessa la motivazione sulla fornitura delle telecamere, nonostante la produzione dello scambio di battute tra i due, che dimostra la correlazione tra l'interessamento del NOME per il project financing e la fornitura gratuita di telecamere, o delle 4 chat u del novembre 2021 dalle quali emerge la necessità del NOME di ottenere informazioni sui tempi di pubblicazione della gara e di procedere in tempi stretti; neppure è motivata la vicenda delle luci di mura di tramontana, ricostruita nell'ordinanza genetica, che dimostra che il NOME aveva autorizzato l'affidamento dei lavori alla RAGIONE_SOCIALE pur essendo consapevole della necessità di acquisire preventivamente il parere della Sovrintendenza.
La motivazione è apparente anche in relazione ai messaggi del 30 aprile 2022, prodotti in udienza, in cui il NOME informava il NOME dell'assunzione dal mese successivo della carica di consulente del sindaco, incassandone il commento entusiasta anche in vista delle prossime elezioni regionali per le quali il NOME richiedeva il sostegno della società, che anche a RAGIONE_SOCIALE aveva interessi i/ economici con la società RAGIONE_SOCIALE, di cui il NOME sarebbe stato nominato presidente del Cda e legale rappresentante; né si è tenuto conto dell'invito ad una tavola rotonda per il novembre 2023, che avrebbe dato al NOME una visibilità enorme. La motivazione è errata e disancorata dagli elementi di prova e dall'integrazione prodotta; non tiene conto della separazione tra potere di indirizzo politico spettante /2 politico e potere di gestione; non motiva le ragioni per cui il rapporto privilegiato, oggetto di remunerazione, non sia di per sé la distorsione della funzione pubblica realizzata dal pubblico ufficiale in favore del privato, specie considerando che il NOME ha negato una pregressa conoscenza con il NOME, rendendo evidente che il rapporto privilegiato si innestava sulla funzione pubblica dell'assessore; in modo apodittico è stata esclusa la rilevanza funzionale del rapporto privilegiato tra l'assessore e il NOME, nonostante lo stesso si sia risolto in un vantaggio per il privato e, pur considerando la visibilità un'utilità rilevante per il pubblico ufficiale, si escl che vi sia la prova del conseguimento della stessa. Si segnala, da ultimo, che la mancata individuazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.-andava valutata ai
fini della riqualificazione ai sensi dell'art. 318 cod. pen. anziché condurre ad escludere la sussistenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché i motivi si risolvono in censure di merito, non proponibili in questa sede; in secondo luogo per mancata indicazione delle esigenze cautelari.
1.1. Quanto al primo profilo il ricorrente censura omissioni e carenze di motivazione su vicende ed elementi probatori integrativi, idonei,nella prospettiva del ricorrente, a provare l'esistenza di un rapporto corruttivo tra le parti, che finisce per sollecitare una revisione delle vicende e degli elementi fattuali, preclusa in questa sede, senza tener conto delle argomentazioni del Tribunale, che escludono in radice la correlazione individuata dall'accusa.
Alla valutazione di insussistenza della corruzione il Tribunale giunge a seguito dell'esame anche delle altre contestazioni, non oggetto di ricorso, ma strettamente connesse al reato in esame, ricostruendo la sequenza e la tempistica della formulazione della proposta, dell'approvazione e della aggiudicazione della gara di finanza di progetto ed escludendo la rivelazione di informazioni riservate sulla procedura. Infatti, pur dando atto dell'interesse del NOME alla rapida definizione della procedura, il Tribunale ha escluso che dalle conversazioni intercettate emergesse la rivelazione di informazioni sui tempi di pubblicazione del bando o sul contenuto (pag. 15); ha ritenuto legittima l'estensione della fornitura del servizio di illuminazione anche al comune di nuova istituzione e l'integrazione del progetto di fattibilità spettante per legge (art. 18 comma 5, d.lgs. 50 del 2016) al promotore ovvero alla società RAGIONE_SOCIALE, non trattandosi di informazioni riservate né comportanti modifiche del valore del progetto, ma solo incidenti sulla ripartizione interna delle spese.
Una volta esclusa la gravità indiziaria in ordine alla rivelazione di segreti d'ufficio (e al reato di cui all'art. 353 bis cod. pen.) in ragione della qualità di promotore assunta dalla società RAGIONE_SOCIALE e della posizione di vantaggio che ne deriva nella fase di predisposizione del progetto di fattibilità e della successiva gara pubblica, il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di corruzione in quanto l'impostazione accusatoria correlava le dazioni illecite alla rivelazione di segreti d'ufficio e alla promessa di affidamento dei lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione degli impianti sportivi, non affidati alla società RAGIONE_SOCIALE, ma a seguito di gara pubblica ad altra società cooperativa.
)
1..2. In mancanza di atti di competenza del pubblico ufficiale diretti a favorire il privato, non essendosi tradotto il rapporto privilegiato risultante dalle
intercettazioni in agevolazioni o favori, coerentemente non è stato individuato il collegamento tra le dazioni e le funzioni del NOME né è illogico o errato il ragionamento del Tribunale, atteso che l'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore (Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, Di Guardo, Rv. 285366 – 02), il che nel caso di specie è stato escluso. È, quindi, risultata decisiva nella valutazione del Tribunale l'assenza di corrispettività funzionale delle condotte del pubblico ufficiale e del privato, trattandosi di elementi necessari per la configurabilità si della corruzione propria che di quella impropria (v. pag. 21 ordinanza), sicché anche a detto profilo, censurato nel ricorso, è stata fornita risposta.
/ 3, Anche la dedotta mancata considerazione delle ulteriori vicende indicate nel ricorso è censura del tutto infondata, avendo il Tribunale spiegato che si trattava di vicende non indicate nel capo di imputazione e relative ad un periodo successivo a quello indicato nell'imputazione (pag. 11 ordinanza), ma, soprattutto, è stato ritenuto inconferente il riferimento all'anomalia della proposta di financing project, trattandosi di vicenda non compresa nel capo di imputazione e, pertanto, non esaminabile, anche in considerazione del fatto che la scelta del promotore rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione, che nella specie non aveva subito distorsioni.
Se già tale profilo potrebbe risultare assorbente, l'inammissibilità del ricorso deriva anche da un ulteriore profilo ovvero dal mancato riferimento nel ricorso alla sussistenza di esigenze cautelari, che giustifichino l'emissione dell'ordinanza applicativa di misura. A differenza del G.i.p., che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'emissione della misura cautelare, il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria senza esaminare il profilo delle esigenze cautelari.
Ma poiché ogni impugnazione deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale alla decisione, il P.m. ricorrente, oltre a censurare il profil della gravità indiziaria, avrebbe dovuto esporre elementi indicativi del persistente interesse al ripristino della misura in presenza di esigenze cautelari attuali e concrete da tutelare, costituenti presupposto applicativo della misura.
Secondo l'orientamento di questa Corte, il Pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame i abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti solo nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di
cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Pmt/Marcus, Rv. 282355), ipotesi che qui non ricorre. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 28 maggio 2024