Reato di Contraffazione: Quando l’Abitualità Esclude la Non Punibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di reato di contraffazione, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla valutazione della condotta dell’imputato. La decisione conferma un orientamento rigoroso verso chi commette tali illeciti in modo professionale e non occasionale.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 474, comma 2, del codice penale, per aver messo in vendita a Milano un numero significativo di orologi con marchi contraffatti. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La contestazione della sua responsabilità penale, chiedendo una riconsiderazione delle prove.
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.
La Corte di Appello di Milano aveva già confermato la condanna, ritenendo le argomentazioni difensive infondate. L’imputato ha quindi tentato l’ultima via del ricorso per cassazione.
L’Analisi della Corte e il Reato di Contraffazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando e respingendo ogni singolo motivo con argomentazioni precise che rafforzano principi giuridici consolidati.
Il Rigetto della Particolare Tenuità del Fatto
Il primo e più significativo motivo di ricorso riguardava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il fatto fosse di lieve entità. La Cassazione ha dissentito nettamente, basandosi sul “diritto vivente” formatosi in materia. Per escludere la punibilità, il giudice deve compiere una valutazione complessa che considera le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato elementi che deponevano contro la tenuità del fatto:
* Modalità della condotta: L’imputato non si era limitato a vendere pochi oggetti, ma un “numero significativo di orologi contraffatti”, corredati da etichette, confezioni, prezzari e cataloghi. Questo dettaglio è stato interpretato come indice di una vera e propria attività commerciale organizzata.
* Professionalità e abitualità: La condotta è stata ritenuta espressione di “professionalità nell’attività criminosa”, connotata da “abitualità”. Questo aspetto è stato ulteriormente comprovato dai plurimi precedenti penali specifici dell’imputato per reati analoghi.
L’abitualità del comportamento è, per legge, una delle cause ostative all’applicazione della non punibilità. Pertanto, la richiesta è stata giudicata manifestamente infondata.
L’Inammissibilità della Rivalutazione del Merito
Il secondo motivo, con cui si contestava la responsabilità, è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il ricorso in Cassazione serve a controllare la corretta applicazione della legge, non a riesaminare i fatti. L’imputato, secondo la Corte, stava semplicemente proponendo una lettura alternativa delle prove, senza indicare errori logici macroscopici o decisivi fraintendimenti da parte dei giudici di merito. Di conseguenza, il motivo è stato respinto in quanto non consentito in sede di legittimità.
La Discrezionalità sulle Circostanze Attenuanti
Infine, anche il terzo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. Il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto (attenuanti e aggravanti) rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. La sua decisione può essere censurata in Cassazione solo se frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la scelta di concedere le attenuanti in regime di equivalenza (e non di prevalenza), ritenendola la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Tale motivazione è stata giudicata sufficiente e non sindacabile dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono radicate in principi fondamentali del diritto penale e processuale. In primo luogo, la valutazione della “particolare tenuità del fatto” non può essere un mero esercizio aritmetico, ma deve considerare l’intera fattispecie concreta, inclusa la personalità dell’autore del reato. L’abitualità e la professionalità nel commettere un illecito come il reato di contraffazione sono indicatori di una maggiore pericolosità sociale che impedisce di qualificare il fatto come “tenue”. In secondo luogo, viene riaffermato il confine invalicabile tra il giudizio di merito, che accerta i fatti, e il giudizio di legittimità, che controlla il diritto. Infine, si riconosce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze, purché la sua decisione sia sorretta da una motivazione congrua e non illogica.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un messaggio chiaro: il reato di contraffazione, sebbene possa apparire di modesta entità in singoli episodi, viene trattato con rigore quando si inserisce in un contesto di attività organizzata e abituale. La professionalità dimostrata nella vendita, unita a precedenti specifici, trasforma l’illecito da un fatto sporadico a una condotta criminale strutturata, precludendo l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa decisione serve da monito per chi opera nel mercato del falso, sottolineando che il sistema giudiziario è attento a distinguere le condotte occasionali da quelle che rivelano una deliberata e persistente scelta criminale.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di contraffazione?
No, non se la condotta dimostra professionalità e abitualità. La Corte ha stabilito che la vendita di un numero significativo di prodotti contraffatti, corredati di accessori come etichette e cataloghi, e la presenza di precedenti penali specifici, escludono l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Un ricorso che mira a una nuova valutazione delle prove, senza denunciare specifici e decisivi fraintendimenti, viene dichiarato inammissibile.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche in misura prevalente?
La decisione su come bilanciare le circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la scelta di ritenerle equivalenti è stata considerata adeguatamente motivata e non illogica, pertanto non è stata modificata dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20394 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il reato di cui all’art. 474, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Milano 1’11 gennaio 2020);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di responsabilit dell’imputato per il delitto ascrittogli, e che, come tale, merita prioritario esame per rag ordine logico, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio d responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle p medesime, capaci, cioè, ictu °cui/ di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 4, punto 4.2, della sentenza impugnata);
– che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex ar 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculia della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., del modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pagg. 3 e 4, punto 4.1, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale escluso che ricorressero i presupposti dell’istituto invocato in ragione delle modalità de condotta, consistita nella messa in vendita di un numero significativo di orologi contraffa corredati da etichette, confezioni, preziari, cataloghi, suscettibili di esprimere una profession dell’imputato nell’attività criminosa, infatti connotata da abitualità, come comprovato dai plur precedenti da costui annoverati per reati analoghi);
– che il terzo motivo, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando un valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qua non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficie motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Se U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 4 e 5, punto 4.3, della sentenza impugnata);
– rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024