Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38458 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38458 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME e NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per non aver concorso nei reati di cui agli artt. 474-648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
infatti, come evidenzia la Corte di Appello, la prova del concorso del ricorrente, coniuge della coimputata nonché proprietaria dell’attività di vendita delle merci contraffatte, si ricava dalla sua presenza nel negozio, quale unico soggetto addetto alla vendita dei prodotti, al momento della perquisizione ad opera della GdF, elemento di per sé idoneo a ritenere che egli stesse prestando un contributo agevolatore materiale nella commissione dei reati di cui sopra, anche alla luce del fatto che il Hu non avesse altra fonte di reddito, circostanza questa che induce a ritenere che la sua attività nel negozio della moglie non fosse limitata, come egli ha affermato nell’immediatezza dei fatti, a quel singolo episodio, ma che si protraesse nel tempo in maniera continua e reiterata (sul punto, si veda pagina 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorsoY il primo di COGNOME, che contesta la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra la richiesta dell parti di patteggiamento e la sentenza di condanna del giudice, afferiscono alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
infatti, se è pur vero che il giudice di prima istanza ha condannato l’imputata sull’erroneo presupposto che fosse sufficiente l’implicita revoca del consenso del PM per rendere inefficace l’accordo delle parti, ciò, come ha correttamente rilevato la Corte di Appello, ha dato luogo ad un errore sul consenso, il quale permette, come è accaduto nel caso di specie, alla Corte Territoriale di decidere sulla
originaria richiesta in maniera autonoma ed, eventualmente, rigettarla qualora non la ritenga congrua (sulla motivazione del rigetto della richiesta, si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla condanna dei coimputati per reato di cui all’art. 474 cod. pen. tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che, contrariamente alle censure difensive, come ha evidenziato la Corte di Appello (sul punto, si veda pag. 5 della sentenza impugnata), la fedele riproduzione della forma e di qualsiasi altro elemento idoneo a ricondurre il prodotto contraffatto a quello originale, integra la nozione di “segno distintivo” utilizzato dal legislatore negli artt. 473-474 cod. pen, non essendo necessario che vi sia apposto anche il logo dell’originale (in particolare, anche se non in relazione al reato ascritto agli imputati, ma comunque con riferimento alla nozione di segno distintivo senz’altro valida anche per la fattispecie in esame, si veda Sez. 5, n. 14578 del 19/02/2025, COGNOME Luca, Rv. 287862-01, secondo cui «Integra il reato di cui all’art. 473 cod. pen. la riproduzione della tipologia, della forma e delle dimensioni di un prodotto appartenente un marchio “rinomato”, a condizione che si accerti che la suddetta riproduzione abbia caratteristiche idonee a trasferire sul bene oggetto dell’imitazione il potere di individuazione dell’originale»).
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, anch’esso comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ad essi ascritti, denunciando la omessa valutazione di una prova decisiva, in realtà si fonda su elementi che attengono, ex adverso, all’interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici di merito;
esso dunque risulta non consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260);
infatti il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitat le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione d responsabilità e della sussistenza del reato;
Considerato che il quinto motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per la mancanza dell’elemento soggettivo nei reati di cui agli artt. 474-648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, i particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato che la memoria presentata dalla ricorrente COGNOME il giorno 16/10/2025 è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni “liberi” prima dell’udienza, previsti dall’art. 611 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Presidente