Reato di calunnia e limiti del ricorso in Cassazione
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del reato di calunnia, delineando chiaramente i confini tra il giudizio di merito e il sindacato di legittimità. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in appello, ha tentato di ribaltare la decisione dinanzi alla Suprema Corte, contestando elementi centrali della sentenza impugnata.
Il caso e il reato di calunnia
L’imputato era stato condannato per aver falsamente accusato un’altra persona, integrando così la fattispecie del reato di calunnia. Nel ricorso presentato, la difesa sosteneva che non fosse stato adeguatamente provato il dolo, ovvero la consapevolezza dell’innocenza della vittima al momento dell’accusa. Inoltre, veniva contestata la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione carente e illogica.
Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il ricorso non presentava motivi validi per un esame di legittimità. In particolare, le doglianze relative al reato di calunnia tendevano a richiedere una nuova valutazione delle prove, operazione che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Quando la sentenza di merito è supportata da una motivazione logica e coerente, la Cassazione non può sostituirsi al giudice per fornire una diversa interpretazione dei fatti.
Il sindacato sulla motivazione
I giudici hanno chiarito che, se la decisione impugnata ha analizzato correttamente le fonti probatorie e ha spiegato in modo razionale perché è stato ravvisato il dolo, non vi è spazio per una censura. Anche sul fronte delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che il giudice di merito è libero di escluderle se fornisce una spiegazione sufficiente, basata sul comportamento dell’imputato e sulla gravità del fatto.
Conseguenze pecuniarie del ricorso
Oltre al rigetto del ricorso, l’ordinanza ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. L’art. 616 del codice di procedura penale prevede infatti che, in caso di inammissibilità, il soggetto che ha proposto l’impugnazione sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, qui quantificata in tremila euro.
le motivazioni
Le ragioni della decisione risiedono nel fatto che il ricorrente ha tentato di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La Corte ha osservato che la sentenza della Corte di Appello era immune da vizi logici, avendo tracciato correttamente il percorso che ha portato a ritenere sussistente l’intento calunnioso. Le contestazioni difensive sono state giudicate come generiche e non idonee a scardinare l’impianto motivazionale esistente.
le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la condanna, ribadendo che la funzione della Cassazione non è quella di rileggere i fatti, ma di garantire che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia priva di contraddizioni macroscopiche. Chi intende ricorrere contro una condanna per il reato di calunnia deve dunque concentrarsi su errori di diritto o su illogicità manifeste, evitando di sollecitare un nuovo esame delle prove già acquisite.
Si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove per una calunnia?
No, la Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti, ma può solo verificare se la motivazione fornita dai giudici di merito sia logica e se la legge sia stata applicata correttamente.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma di denaro, tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Come viene provato il dolo nel reato di calunnia secondo questa sentenza?
Il dolo è provato attraverso una valutazione coerente delle fonti probatorie che dimostri la consapevolezza del soggetto di accusare una persona innocente, valutazione che resta insindacabile se logicamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8860 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8860 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAVATORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, per un verso, contrasta il giudizio speso nel confermare la sussistenza del dolo proprio della calunn49contestata al ricorrente attraverso una non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità a fronte della logicità del ritener tracciato dalla decisione gravata e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, per altro verso, contesta la valutazione spesa nell’escludere le generiche malgrado, anche sul punto, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025