Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22934 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Legnano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 9/11/2023 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; udito l’AVV_NOTAIO, in qualità di difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, nonché in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME COGNOME, la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
(v. 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna dell’imputato in
ordine ai reati di calunnia e minacce, riconoscendo le attenuanti generiche e, per l’effetto, rideterminava la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, confermando, altresì, la condanna al risarcimento dei danni nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti civili.
Nella sentenza impugnata, veniva ricostruita la genesi dei rapporti conflittuali insorti tra COGNOME – medico in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE – e la persona offesa, NOME COGNOME COGNOME, con la quale si era rapportato in occasione di attività peritali svolte da quest’ultimo. L’imputato avrebbe inviato a COGNOME due lettere anonime, contenenti gravi minacce, provvedendo anche ad inviare una lettera all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, con la quale accusava la persona offesa di essere un evasore fiscale, nonché ulteriori lettere a plurimi enti pubblici contenenti minacce e offese di vario genere, apponendo a falsa sottoscrizione di COGNOME.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo e secondo motivo, deduce la mancanza di motivazione in relazione alla condotta di calunnia contestata al capo 1), posto che la sentenza si sarebbe limitata a esporre le ragioni per cui le lettere, di cui al capo 2), dovevano ritenersi formate dal ricorrente, mentre nulla si diceva in merito alla paternità della lettera inviata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la quale si accusava COGNOME di essere un evasore fiscale.
Inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in merito alla palese assurdità RAGIONE_SOCIALE condotte addebitate a COGNOME nella missiva in esame. Si assume che il tenore della lettera sarebbe di per sé dimostrativo dell’inverosimiglianza RAGIONE_SOCIALE accuse, tant’è che gli organi inquirenti iscrivevano la notizia di reato a carico di ignoti, non configurando, neppure in astratto, l’addebitabilità di reati fiscali carico di COGNOME.
2.2. Con il terzo e quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di calunnia nelle missive, a firma apocrifa di COGNOME, inviate a plurimi enti pubblici – RAGIONE_SOCIALE, Sindaco, Prefetto e Polizia Locale di RAGIONE_SOCIALE – contenenti offese e minacce di vario genere.
Anche in relazione a tali missive, si deduce che le stesse si risolverebbero in generiche frasi offensive, non univocamente riferibili a COGNOME e inidonee a dar luogo all’avvio di un’indagine penale. Si tratterebbe, invero, di una mera manifestazione di inverosimili condotte delittuose, frutto di una perdita di controllo e di un irragionevole sfogo dell’autore deile missive.
Ad ulteriore riprova di tale assunto, la difesa sottolineava come in relazione ad altra lettera – dal contenuto identico rispetto a quelle di cui al capo 2) – inviat al Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e il cui procedimento era stato inviato, per
competenza, a Brescia, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione del procedimento, proprio in considerazione della inverosimiglianza dello scritto.
In punto di diritto, il ricorrente sostiene che tali lettere sarebbero inidonee a simulare la commissione del reato di cui agli art. 342 cod. pen., come ritenuto nella sentenza di appello.
Invero, il reato di oltraggio a corpo amministrativo presuppone che l’offesa sia rivolta all’organo nel suo complesso, mentre, nel caso di specie, le contumelie riguardavano essenzialmente la persona fisica cui le missive erano state indirizzate.
Neppure era configurabile il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui all’art 341-bis cod. pen. indicato nella contestazione,, non essendo ravvisabile il requisito della percezione del fatto da parte di più persone.
Il difensore dell’RAGIONE_SOCIALE depositava memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
I primi due motivi di ricorso concernono la condotta di calunnia ascritta al capo 1) e consistita nell’inviare al Diretto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE una lettera, a firma di NOME COGNOME, con la quale si riferiva che COGNOME era un evasore fiscale, che emetteva fatture false ed era titolare di conti correnti alle Antille olandesi.
La prima censura attiene alla ricostruzione in fatto della condotta, sostenendo il ricorrente che la Corte di appello si era incentrata essenzialmente sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE condotte di cui al capo 2), mentre, per quanto riguarda il reato di cui al capo 1), nulla veniva specificato.
Invero, sia pur con motivazione sintetica, la Corte di appello ha dato atto degli elementi che consentono di ritenere che la lettera di cui al capo 1), così come quelle di cui al capo 2), siano state tutte inviate dall’imputato.
Sul punto, peraltro, la motivazione deve essere integrata da quella resa dal giudice di primo grado, il quale valorizzava il fatto che le buste impiegate per l’invio RAGIONE_SOCIALE lettere erano tutte del medesimo tipo e della stessa marca, che identico era il modo di scrittura dell’indirizzo (con normografo e anteponendo il nome della città
al codice postale).
A ben vedere, i giudici di merito hanno valorizzato la sostanziale convergenza RAGIONE_SOCIALE plurime condotte calunniose, tutte realizzate con modalità similari e logicamente riferibili ad un unico soggetto, individuato nell’imputato con motivazione immune da censure di manifesta illogicità o contraddittorietà.
2.1. Parimenti infondata è la tesi secondo cui la missiva inviata all’RAGIONE_SOCIALE non conterrebbe fatti astrattamente idonei a dar luogo all’avvio di un procedimento penale, il che farebbe venir meno la configurabilità stessa del reato di calunnia.
Secondo un consolidato orientamento, ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia (Sez.2, n. 14761 del 19/12/2017, dep.2018, Lusi, Rv. 272754).
Sostiene il ricorrente che le accuse di essere un evasore fiscale sarebbero del tutto inverosimili e frutto di un’incontrollata manifestazione di avversione nei confronti di COGNOME, senza, tuttavia, che dalla lettera inviata all’RAGIONE_SOCIALE potesse sorgere il pericolo concreto dell’avvio di un procedimento penale.
La tesi non è condivisibile.
La giurisprudenza, nel limitare la configurabilità del reato di calunnia, ha fatto chiaramente riferimento a quelle ipotesi in cui la falsa accusa contiene in sé elementi di inverosimiglianza tali da essere ictu ocu/i percepiti.
Nel caso di specie, invece, l’accusa mossa a COGNOME non si sostanziava nell’indicazione di circostanze assurde, inverosimili o grottesche, bensì di attribuivano fatti specifici e, peraltro, consistenti in condotte potenzialmente attribuibili dal soggetto che svolge attività libero-professionale.
Occorre evidenziare, in particolare, che l’accusa di emettere fatture false, è astrattamente idonea ad attribuire al calunniato la commissione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. 30 marzo 2000, n. 74.
Né è dirimente il fatto che, in concreto, alla lettera contente le accuse nei confronti di COGNOME non sia conseguito l’avvio di un procedimento penale, in considerazione della natura di reato di pericolo della calunnia.
È fondato, invece, il motivo di ricorso volto a censurare la configurabilità del reato di calunnia in relazione alle missive, contenenti offese e minacce di vario genere, inviate a plurime autorità pubbliche di cui al capo 2).
L’elemento centrale è costituito dalla possibilità o meno che le lettere integrassero gli estremi del reato di cui all’art. 342 cod. pen., la cui commissione veniva simulata da parte di COGNOME, mediante la sottoposizione della sua firma apocrifa.
Sostiene il ricorrente che le lettere non contenevano offese dell’intero organo amministrativo, essendo dirette unicamente ai singolo destinatario.
Invero, il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE missive dimostra chiaramente come l’oltraggio non era limitato al solo vertice amministrativo cui la lettera era indirizzata, bensì riguardava l’intero corpo, tant’è che le offese e le minacce erano formulate al plurale.
3.1. La sentenza, tuttavia, deve essere annullata con riguardo a tale capo, dovendosi provvedere ad una rivalutazione nel merito della configurabilità del reato presupposto, individuato nella fattispecie di cui all’art.342 cod. pen.
L’art. 342, comma 2, cod. pen. contempla espressamente la possibilità che il reato in questione sia commesso con scritto, specificando che l’offesa deve essere collegata all’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni.
Si tratta di un requisito ulteriore e diverso da quello richiesto dall’art. 342, comma 1, cod. pen. che, nel caso di oltraggio arrecato “al cospetto” dell’organismo pubblico, non richiede anche che questo sia commesso “a causa RAGIONE_SOCIALE sue funzioni”.
La differenza è, evidentemente, dettata dal fatto che nel caso di oltraggio in presenza l’offesa è direttamente collegata all’attualità dell’esercizio della funzione; qualora, invece, l’oltraggio sia commesso con atto scritto, è necessario che dallo stesso emerga il collegamento rispetto alla funzione esercitata.
Nel caso di specie, le missive inviate alle indicate autorità amministrative si risolvevano in plurime frasi offensive e minacciose, senza che la Corte di appello abbia chiarito se e in che misura le stesse potessero ritenersi collegate all’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni.
Trattando di valutazione di merito, attinente alla ricostruzione in punto di fatto di uno degli elementi costitutivi del reato, la sua verifica presuppone l’annullamento con rinvio.
Peraltro, nel rivalutare la fattispecie, la Corte di appello dovrà anche verificare se le minacce contenute nelle lettere di cui al capo 2), possano o meno ritenersi astrattamente configurare reati, diversi da quello previsto dall’art. 342 cod. pen.
procedibiii d’ufficio.
3.2. L’annullamento della sentenza con riguardo al suddetto profilo, comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE restanti questioni sollevate dal ricorrente che, eventualmente, potranno rilevare solo ove il giudice del rinvio dovesse individuare un reato presupposto, procedibile d’ufficio, dalla cui falsa incolpazione possa derivare il reato di calunnia.
In caso di esito negativo, invece, il giudice di appello dovrà procedere alla rideterminazione della pena, scomputando la porzione di sanzione irrogata con riguardo al capo 2), nonché alla rimodulazione della condanna disposta in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili con riguardo a tale capo della sentenza.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna resa con riguardo al capo 2), dovendo il giudice del rinvio procedere a nuovo giudizio sulla scorta dei principi sopra indicati.
Il rigetto dei motivi relativi al capo 1) e la mancata impugnazione relativamente al capo 3) determinano la definitività dell’accertamento di responsabilità e la conseguente conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili relativamente a tali capi, salva la rivalutazione in merito alle domande risarcitorie collegate al capo 2).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 2) e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio su tale capo.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 22 maggio 2024
Il Consigliere estensore
nte