Reato di Calunnia: Quando Esagerare un’Accusa Costa Caro
Nel presentare una denuncia, la tentazione di aggravare i fatti per dare più forza alla propria posizione può essere forte. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda i seri rischi legati a tale comportamento. Si può essere condannati per il reato di calunnia non solo quando si accusa un innocente, ma anche quando si attribuisce a una persona un fatto diverso e più grave di quello realmente commesso. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla denuncia di una donna che sosteneva di essere stata vittima di un incidente stradale. Secondo la sua versione, mentre era in bicicletta, era stata urtata da uno scooter, cadendo a terra e riportando lesioni personali. Di conseguenza, aveva sporto querela nei confronti del conducente dello scooter per i reati di lesioni e omissione di soccorso.
Tuttavia, le indagini hanno rivelato una realtà ben diversa. Grazie all’esame di un filmato video dell’accaduto, è emerso in modo incontrovertibile che lo scooter aveva sì urtato la bicicletta, facendola cadere, ma non aveva mai colpito la donna, la quale non era caduta né, di conseguenza, aveva subito le lesioni lamentate. La sua accusa era, quindi, parzialmente falsa e aggravava notevolmente la condotta del querelato, trasformando un semplice danneggiamento in reati contro la persona.
Sia in primo grado che in appello, la donna è stata condannata per il reato di calunnia.
La Decisione della Corte e il Reato di Calunnia
La Corte di Cassazione, investita del caso, ha dichiarato il ricorso della donna inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dalla ricorrente miravano a una rivalutazione delle prove nel merito, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte di Appello aveva già correttamente analizzato le prove, in particolare il video, concludendo per la falsità della denuncia.
L’ordinanza ribadisce un principio giuridico fondamentale in materia di reato di calunnia: questo delitto si configura anche quando l’incolpazione, pur non essendo totalmente inventata, attribuisce all’accusato un reato più grave di quello effettivamente commesso. La diversità tra il fatto reale e quello denunciato, se incide sull’essenza e sulla gravità del reato, è sufficiente a integrare la calunnia.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la falsa accusa di essere stata personalmente urtata e di aver subito lesioni ha modificato l’aspetto strutturale del fatto. Un conto è urtare un oggetto (la bicicletta), un altro è investire una persona. Questa alterazione della realtà ha reso configurabile, a carico della persona incolpata, un reato (lesioni e omissione di soccorso) molto più grave e del tutto insussistente.
Secondo la Suprema Corte, quando la diversità della narrazione incide su “modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l’aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione”, si perfeziona il delitto previsto dall’art. 368 del codice penale. La falsità dell’accusa era provata non solo dalle immagini video, ma anche dall’assenza di riscontri medici credibili che attestassero una caduta e le relative lesioni.
Conclusioni
Questa pronuncia rappresenta un monito cruciale: denunciare un fatto non significa avere licenza di alterarlo o aggravarlo. Il sistema giudiziario si basa sulla veridicità delle dichiarazioni. Attribuire a qualcuno una condotta più grave di quella tenuta, sapendo di mentire, non è una semplice esagerazione, ma un reato a tutti gli effetti. La calunnia, infatti, tutela non solo l’onore della persona ingiustamente accusata, ma anche il corretto funzionamento della giustizia, che rischia di essere sviata da false denunce. Chiunque intenda sporgere una querela deve attenersi scrupolosamente alla verità dei fatti, pena il rischio di passare da parte offesa a imputato.
Si commette il reato di calunnia se si accusa una persona di un reato più grave di quello che ha realmente commesso?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il reato di calunnia sussiste anche quando il fatto oggetto della falsa incolpazione è diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona accusata, poiché tale diversità ne modifica l’aspetto strutturale e la gravità.
Qual era la differenza tra l’accusa e la realtà dei fatti in questo caso?
La ricorrente aveva falsamente accusato una persona di averla urtata con lo scooter, provocandone la caduta e lesioni. Le prove video hanno invece dimostrato che lo scooter aveva urtato solo la bicicletta, facendola cadere a terra, ma la donna non era stata colpita né era caduta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano volti a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge e non può riesaminare il merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2381 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2381 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna della ricorrente per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte d cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esamiNOME e ritenuto idonee a confermare la condanna esaminando anche gli aspetti, più propriamente in diritto, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 368 cod. pen. in presenza della denuncia di fatti che si siano svolti con modalità tali da rendere configurabile, a carico della persona incolpata, un reato più grave e insussistente.
Sussiste, infatti, il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull’essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l’aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 6, n. 9874 del 26/01/2016, Ferrelli, Rv. 266730).
Nel caso in esame, attraverso l’esame delle immagini riportate sul cd non è controvertibile che la persona accusata dei reati di lesione e omissione di soccorso avesse urtato non già la denunciante, provocandone la caduta, mai verificatasi, ma avesse unicamente urtato la bicicletta della donna facendola cadere a terra: ne consegue la falsità – non asseverata solo dal referto del pronto soccorso ma anche dalle risultanze della ripresa video del supposto incidente provocato dal denunciato che si trovava alla guida di uno scooter – della querela proposta dall’imputata sulla cui personale ricostruzione, ma come si è detto manifestamente infondata ricostruzione in fatto, si innestano i rilievi del ricorso sulla insussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025