Reato di calunnia: la Cassazione conferma la condanna per denuncia infondata
Il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale, sanziona chi accusa falsamente un’altra persona di un illecito penale, pur sapendola innocente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del ricorso contro una condanna per tale reato, ribadendo la distinzione tra critiche sulla valutazione delle prove e vizi di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio le sue implicazioni.
I fatti di causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di calunnia. L’imputato aveva presentato una denuncia asserendo di aver subito un furto o una ricettazione di alcuni assegni, dei quali aveva fornito i numeri seriali. Tuttavia, le indagini avevano dimostrato che quegli stessi assegni erano stati da lui consegnati in pagamento a un’altra persona pochi giorni prima della denuncia. Di conseguenza, l’accusa mossa era palesemente falsa e finalizzata a incolpare ingiustamente il creditore.
I motivi del ricorso e il reato di calunnia
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale da parte della Corte di Appello. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le prove a disposizione. In sostanza, il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma chiedeva alla Suprema Corte una nuova e diversa interpretazione delle prove e dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
La Corte di Appello, invece, aveva ritenuto le prove sufficienti a confermare la condanna. Aveva sottolineato come la denuncia dettagliata, contenente i numeri seriali degli assegni, configurasse in modo inequivocabile l’accusa di furto o ricettazione a carico di una persona che l’imputato sapeva essere innocente, integrando così pienamente il reato di calunnia.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che le censure mosse dal ricorrente erano “svolte in fatto” e miravano a “sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova”. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Suprema Corte, la quale è giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Poiché la Corte di Appello aveva già esaminato in modo approfondito tutti gli aspetti del caso, confermando la colpevolezza dell’imputato con argomentazioni coerenti, non vi era spazio per un intervento della Cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto perché manifestamente infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un ricorso è ammissibile solo se denuncia specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza. Chi tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove si vedrà con ogni probabilità respingere il ricorso. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna per il reato di calunnia, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando una denuncia può configurare il reato di calunnia?
Una denuncia configura il reato di calunnia quando si accusa falsamente una persona di un reato specifico (in questo caso, furto o ricettazione di assegni), pur avendo la piena consapevolezza della sua innocenza.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma erano finalizzati a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2382 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2382 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte d cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esamiNOME e ritenuto idonee a confermare la condanna esaminando anche gli aspetti, più propriamente in diritto, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 368 cod. pen. in presenza dell denuncia del numero degli assegni, di cui indicava i numeri seriali, alcuni dei quali, invece, già dati in pagamento a tale COGNOME pochi giorni prima della proposizione della denuncia rendendo, così, configurabile, a carico della persona incolpata, il reato di furto o ricettazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigli
Il Pre ente