Reato di Calunnia: La Cassazione sul Termine di Prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 14786 del 2024, offre importanti chiarimenti sul reato di calunnia, in particolare riguardo al momento esatto da cui far decorrere il termine di prescrizione. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: ciò che conta non è la data riportata su uno scritto accusatorio, ma il momento in cui tale scritto giunge a conoscenza dell’autorità giudiziaria, perfezionando così il reato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di calunnia. L’imputato aveva inoltrato uno scritto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, muovendo false accuse nei confronti di un’altra persona. In sede di Cassazione, il ricorrente sollevava tre motivi di doglianza: l’avvenuta prescrizione del reato, la mancata ammissione di una perizia grafica sullo scritto e una ricostruzione alternativa dei fatti.
La Prescrizione del Reato di Calunnia: La Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile, fornendo una disamina precisa per ciascuno dei motivi proposti. L’analisi si è concentrata in modo particolare sulla questione della prescrizione, aspetto cruciale per l’esito del procedimento.
Il Momento Rilevante per il Calcolo della Prescrizione
Il primo motivo di ricorso si basava sulla presunta estinzione del reato per decorso del tempo. La difesa sosteneva che si dovesse fare riferimento alla data apparente dello scritto calunnioso. La Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi. I giudici hanno chiarito che, ai fini della prescrizione, il reato di calunnia si perfeziona non quando l’accusa viene scritta, ma quando viene portata a conoscenza dell’autorità a cui è destinata. Nel caso specifico, lo scritto era pervenuto alla Procura della Repubblica ai primi di maggio del 2015. Calcolando il termine di prescrizione massima (sette anni e sei mesi) e aggiungendo il periodo di sospensione (173 giorni), la Corte ha concluso che alla data della sentenza impugnata il reato non era affatto prescritto.
Le Altre Motivazioni di Inammissibilità
Oltre alla questione della prescrizione, la Corte ha smontato anche gli altri motivi di ricorso.
La Superfluità della Perizia Grafica
La richiesta di una perizia calligrafica è stata ritenuta superflua. La ragione è semplice e logica: lo stesso ricorrente aveva pienamente ammesso la paternità dello scritto e, soprattutto, aveva riconosciuto la falsità delle accuse in esso contenute. Di fronte a una piena confessione, disporre un accertamento tecnico sull’autenticità della grafia sarebbe stato un atto privo di alcuna utilità processuale.
L’Irrilevanza della Ricostruzione Alternativa
Anche il terzo motivo, volto a fornire una diversa interpretazione dei fatti, è stato giudicato infondato. Il ricorrente aveva fatto riferimento alla comparsa del testo di una lettera di scuse sul computer della persona offesa. La Corte ha ritenuto tale circostanza del tutto ininfluente, dato che l’imputato aveva comunque ribadito la falsità delle sue accuse originarie direttamente davanti al Giudice, rendendo irrilevante ogni altro elemento esterno.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati del diritto penale. Per il reato di calunnia, il ‘tempus commissi delicti’ (il momento in cui il reato è commesso) coincide con la ‘deminutio patrimonii’ della vittima, ovvero il momento in cui l’accusa falsa giunge all’autorità giudiziaria, innescando il potenziale avvio di un procedimento penale contro un innocente. Fino a quel momento, lo scritto, anche se redatto, non ha rilevanza penale. La decisione ribadisce inoltre il principio di economia processuale, secondo cui gli accertamenti probatori devono essere disposti solo se necessari e rilevanti, escludendo quelli resi inutili dalla stessa condotta processuale dell’imputato, come la confessione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante orientamento giurisprudenziale. In primo luogo, stabilisce con chiarezza che per la prescrizione del reato di calunnia si deve guardare al momento della ricezione dell’atto da parte dell’autorità, non alla sua datazione. In secondo luogo, conferma che l’ammissione di colpa e la confessione sulla falsità delle accuse rendono superflue ulteriori indagini tecniche come la perizia grafica. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende suggella l’inammissibilità di un ricorso basato su argomentazioni manifestamente infondate.
Da quale momento inizia a decorrere la prescrizione per il reato di calunnia?
La prescrizione per il reato di calunnia inizia a decorrere non dalla data apparente dello scritto, ma dal momento in cui tale scritto viene inoltrato e perviene all’autorità giudiziaria (ad es. la Procura della Repubblica).
È necessaria una perizia grafica se l’imputato ha già confessato di essere l’autore dello scritto?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto la richiesta di perizia grafica manifestamente infondata e superflua quando vi è stato un pieno riconoscimento da parte del ricorrente della paternità dello scritto e della falsità delle accuse in esso contenute.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VILANOVA CORREA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il reato di calunnia va correlato non alla data apparente dello scritto, ma a quella in cui tale scritto è stato inoltrato e poi pervenuto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, ciò che risulta avvenuto ai primi di maggio del 2015 e che, considerando il termine di prescrizione massima, pari ad anni sette e mesi sei, e il periodo di sospensione computato in giorni 173, conduce ad escludere che il termine di prescrizione fosse maturato alla data della sentenza impugnata;
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta perizia grafica è stata coerentemente e non illogicamente ritenuta superflua alla luce del pieno riconoscimento da parte de ricorrente della paternità dello scritto e della falsità delle accuse in esso contenute;
Ritenuto che allo stesso modo è manifestamente infcndato e volto a delineare un alternativo percorso ricostruttivo il terzo motivo, essendo stato dato conto nella sentenza impugnata dell’ininfluenza della circostanza che il testo della lettera di scuse scritta dal ricorrente fosse comparso sul computer del sovr. COGNOME cui le scuse erano dirette, posto che il ricorrente ha ribadito la falsità delle originarie accuse dinanzi al Giudice;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere estensore