Reato di Calunnia: La Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico di reato di calunnia, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La vicenda riguarda un uomo che aveva falsamente accusato alcune persone del furto del proprio cellulare, vedendosi poi condannato per calunnia. L’ordinanza in esame conferma tale condanna, dichiarando il suo ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali del nostro ordinamento processuale.
I Fatti del Caso: Una Falsa Accusa di Furto
La vicenda giudiziaria ha origine dalla denuncia di un uomo che sosteneva di essere stato derubato del proprio telefono cellulare. Sulla base delle sue accuse, venivano incolpate alcune persone. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti emersa durante il processo ha svelato una realtà completamente diversa: il telefono non era stato rubato, bensì era stato regolarmente acquistato da un soggetto e successivamente era entrato in possesso di un’altra persona. L’accusatore, pertanto, era pienamente consapevole di incolpare degli innocenti, integrando così tutti gli elementi del reato di calunnia.
La Decisione della Corte di Cassazione sul reato di calunnia
La Corte di Appello aveva già confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza. Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno rigettato completamente le sue argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva, e il ricorrente è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Respinto
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi fondamentali, che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
Genericità del Ricorso e Divieto di Lettura Alternativa dei Fatti
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I motivi proposti non erano altro che una ripetizione delle censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il ricorrente, invece di evidenziare vizi di legge, ha tentato di proporre una “lettura alternativa” della vicenda, operazione non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta lineare, congrua e priva di vizi logici, e come tale non sindacabile.
La Sussistenza del Dolo nel Reato di Calunnia
Un punto centrale della difesa era la presunta assenza di dolo, ovvero l’intenzione di accusare falsamente. La Corte ha smontato questa tesi, affermando che il dolo era pienamente giustificato dalla ricostruzione dei fatti. Era emersa con certezza la consapevolezza del ricorrente di accusare persone innocenti del furto di un cellulare che, in realtà, aveva avuto un percorso del tutto lecito. La certezza dell’innocenza degli accusati da parte dell’accusatore è l’elemento che caratterizza il dolo nel reato di calunnia.
Utilizzabilità delle Dichiarazioni delle Persone Offese
Infine, la difesa aveva contestato l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, invocando una presunta violazione dell’art. 63 del codice di procedura penale. Tale norma tutela chi rende dichiarazioni auto-indizianti. La Corte ha respinto anche questa censura, chiarendo che al momento della loro audizione, le persone offese non erano indiziate di alcun reato. Pertanto, le loro dichiarazioni erano pienamente valide e utilizzabili ai fini della decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un pretesto per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente, non è possibile chiedere alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione a quella precedente. Inoltre, il caso evidenzia la gravità del reato di calunnia, un delitto che lede non solo l’onore della persona ingiustamente accusata, ma anche il corretto funzionamento della giustizia, che viene messa in moto inutilmente sulla base di una menzogna. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, funge da ulteriore monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
Per quale motivo il ricorso per il reato di calunnia è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché si limitava a riproporre censure già esaminate, tentando di offrire una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Come ha giustificato la Corte la sussistenza del dolo nel reato di calunnia?
La Corte ha affermato che il dolo era provato dalla ricostruzione dei fatti, la quale dimostrava la certezza e la consapevolezza del ricorrente di accusare falsamente le persone offese per il furto del suo cellulare, che in realtà era stato legittimamente acquistato da altri.
Le dichiarazioni delle persone accusate ingiustamente erano utilizzabili nel processo?
Sì, le loro dichiarazioni erano pienamente utilizzabili. La Corte ha specificato che la tutela prevista dall’art. 63 del codice di procedura penale non si applicava, in quanto al momento della loro testimonianza non erano indiziate di alcun reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAOLA il 27/05/1980
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME COGNOME con i qual contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili p genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione;
rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il reato di calunnia si risolve in una lettura alternativa dei fatti e dell non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare che ha escluso, con · valutazione e accertamento di fatto, congruamente motivata e perciò non sindacabile in questa sede, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese per violazione dell’art. 6 pen. in quanto non indiziate di reato al momento dell’audizione (v. pag. 2);
considerato che la sussistenza del dolo è giustificata in base alla ricostruzione dei fat alla certezza del ricorrente di accusare falsamente le persone offese del furto del suo cellular invece, acquistato dal COGNOME e venuto in possesso del COGNOME (v. pag.2-3)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente la condanna del ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024.