Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 02/01/1966
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Bologna Alessandro; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di appello che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, con motivazione non illogica, ha ritenuto sussistenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato contestato all’imputato. Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504- 01);
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla responsabilità per il reato in esame, in riferimento alla querela di falso presentata presso il Tribunale civile e avente a oggetto il verbale redatto dai pubblici ufficiali in sede contestazione di guida di un autoveicolo in assenza di certificato assicurativo valorizzando le complessive risultanze processuali, ovvero l’escussione dei vari testimoni, rispetto alle quali le dichiarazioni dell’imputato, che ha negato di avere circolato alla guida del mezzo, sono risultate inverosimili (pagg. 4-5 della sentenza impugnata) – sia in merito all’elemento soggettivo che ha, con argomentazione adeguata, ritenuto pienamente integrato (pag. 6 della sentenza impugnata), avendo la Corte di appello correttamente richiamato il principio secondo cui In tema di calunnia, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne
la cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259336);
Rilevato che inammissibile risulta anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con motivazione non illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale di appello ha ritenuto, da un lato, che nella specie non si evincessero elementi valutabili positivamente in tal senso, e, dall’altro lato, che il fatto fosse da qualificarsi come grave;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025