Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12142 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Nocera Inferiore il 28/09/1974;
avverso la sentenza emessa il 13/02/2024 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore per rispondere del reato di calunnia commesso in Nocera Inferiore in data 27 gennaio 2015, denunciando falsamente
come smarriti assegni bancati consegnati a NOME COGNOME e, dunque, incolpandolo di ricettazione degli stessi, pur nella consapevolezza che lo stesso fosse il legittimo prenditore dei titoli di credito.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa in data 21 marzo 2023, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato al medesimo ascritto e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
La Corte di appello di Salerno, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado.
L’avvocato NOME COGNOME difensore di Petrosino, ricorre avverso tale sentenza e, deducendo due motivi di ricorso, ne chiede l’annullamento.
4.1. Il difensore, con il primo motivo, deduce l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen., in quanto il termine di prescrizione sarebbe integralmente decorso già prima della definizione del giudizio di appello.
Ad avviso del difensore, posto che il reato di calunnia per il quale si procede è stato commesso in data 27 gennaio 2015, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per nove mesi e sette giorni, sarebbe maturato alla data del 4 maggio 2023 e, dunque, prima della pronuncia di secondo grado (emessa in data 13 febbraio 2024).
Il difensore rileva, inoltre, che non può essere applicata nel caso di specie, per il principio del favor rei, la disciplina sulla sospensione della prescrizione entrata in vigore successivamente al tempus commissi delicti (legge 23 giugno 2017, n. 103 c.d. riforma Orlando; legge 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. riforma Bonafede; legge 27 settembre 2021, n. 134 c.d. riforma Cartabia).
4.2. Con il secondo motivo il difensore censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati contestati e la violazione del principio sancito dall’art. 533 cod. proc. pen. secondo il quale l’imputato può essere condannato solo se colpevole “al di là del ragionevole dubbio.
La Corte di appello illogicamente avrebbe ritenuto credibile la persona offesa, pur a fronte delle censure proposte nell’atto di appello, e non avrebbe considerato le dichiarazioni dei familiari dell’imputato NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La persona offesa NOME COGNOME peraltro costituitasi parte civile, avrebbe mentito sull’esistenza di rapporti economici con la falegnameria di Petrosino, in ordine alle fatture non pagate in favore della stessa e ai motivi di astio che nei nutriva nei confronti del ricorrente.
NOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbero, inoltre, dichiarato che gli assegni non erano stati consegnati a Caso; anche il teste NOME COGNOME non avrebbe confermato le dichiarazioni della parte civile.
La Corte di appello avrebbe anche travisato la causale dell’emissione degli assegni; i lavori presso il cantiere di Guardia Piemontese erano, infatti, stati appaltati esclusivamente alla società di Caso, per la quale COGNOME lavorava in subappalto. Era, dunque, COGNOME a vantare un credito nei confronti di Caso e non il contrario.
In data 19 settembre 2024 l’avvocato NOME COGNOME ha depositato tempestiva istanza di trattazione orale.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 febbraio 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e, in via subordinata, di rigettare il ricorso.
In data 18 ottobre 2024 l’avvocato COGNOME ha dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienza indetta dall’Unione delle Camere penali italiane per l’udienza del 6 novembre 2024 e, a tale udienza, il Collegio ha rinviato la trattazione del ricorso al 7 marzo 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Il difensore, con il primo motivo, deduce l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen., in quanto il termine di prescrizione sarebbe integralmente decorso già prima della definizione del giudizio di appello.
3. Il motivo è fondato.
Il reato per cui si procede è stato commesso in data 27 gennaio 2015.
Al termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi dalla data di commissione del reato (27 luglio 2022), vanno aggiunti duecento ottanta giorni di sospensione del corso della prescrizione, per effetto delle richieste di rinvio operate dal difensore dell’imputato nel corso del giudizio di primo grado.
Il termine massimo di prescrizione è, dunque, integralmente decorso in data 3 maggio 2023, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (21 marzo 2023), ma prima della pronuncia della sentenza impugnata (13 febbraio 2024).
Con il secondo motivo il difensore censura la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati contestati violazione del principio sancito dall’art. 533 cod. proc. pen.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una confutazione dell ricostruzione di fatto operata dalle sentenze di merito e nella sollecitazione una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diver lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che pos integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazio delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 64 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elemen fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 545 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
La Corte di appello, con motivazione non certo illogica, ha ritenuto l dichiarazioni rese della persona offesa intrinsecamente attendibili e riscontra dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni dei testi NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La persona offesa, peraltro, ha dichiarato di non aver ricevuto la notifica alcun decreto ingiuntivo per presunti debiti nei confronti di Petrosino.
I giudici di appello, inoltre, hanno non illogicamente ritenuto scarsamente rilevanti le dichiarazioni dei familiari dell’imputato NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto inidonee a spiegare (o, comunque, a giustificare) la condotta del ricorrente; questi, a sua volta, non ha chiarito le circostanze di tempo luogo dello smarrimento degli assegni denunciato e la ragione per la quale uno degli stessi, fosse stato smarrito, dopo essere stato sottoscritto da lui, ma p dell’indicazione dell’importo.
( 6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annull , L.. ilk) senza rinvio perché il reato è estino per prescrizione, confermando le statuizio civili.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025.