Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37359 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Ronchis il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, a seguito di gravame interposto – tra gli altri – dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 12 luglio 2022 dal Tribunale di Pordenone, in parziale riforma della decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all’art. 368 cod. pen. ai danni del superiore gerarchico maresciallo NOME COGNOME ascrittogli, essendo il reato estinto per prescrizione, disponendo la revoca della revoca della sospensione condizionale della pena, confermando le statuizioni civili.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato NOME COGNOME che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e alla qualificazione del reato con riferimento, in particolare, alla comunicazione di notizia di reato COGNOME e alle bozze della stessa comunicazione di notizia di reato in atti; violazione e falsa applicazione dell’art. 368 cod. pen. in ordine all’elemento oggettivo del reato.
La Corte di appello non considera che dalla documentazione indicata si evince che non è affatto vero che il COGNOME avesse detto di non allegare, ma aveva escluso ogni riferimento nella comunicazione di notizia di reato circa la esistenza del DVD e RAGIONE_SOCIALE relative annotazioni di servizio. Cosicché non possono leggersi le annotazioni di servizio partendo da dati non certi, contestati o meramente presupposti, in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., senza, in particolare, considerare l’annotazione di COGNOME, secondo la quale fu il Comandante COGNOME a convocare COGNOME e gli altri co-imputati per farsi consegnare e pretendere loro RAGIONE_SOCIALE annotazioni e indica quanto esattamente scritto nelle predette annotazioni.
2.2. Con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 546, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen., vizio cumulativo della motivazione e violazione dell’art. 368 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La sentenza impugnata desume la sussistenza del dolo del delitto di calunnia secondo elementi completamente indimostrati. In particolare:
dalla conoscenza da parte degli imputati di essere indagati per il procedimento patenti anni dopo dei fatti che ci occupano oggetto di patteggiamento per COGNOME.
dall’aver i tre imputati concordato le tre annotazioni;
l’annotazione del COGNOME rende illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza anche sul punto della convocazione dei co- imputati presso il Comandante COGNOME;
nessun rilievo può avere la consegna al COGNOME del DVD e RAGIONE_SOCIALE annotazioni del fascicolo di indagine COGNOME non inviate con la RAGIONE_SOCIALE dal NOME. Non era questa la richiesta del Comandante COGNOME che non stava avocando a sé le indagini.
Errata è la lettura della annotazione del COGNOME che, se avesse voluto calunniare il COGNOME, non avrebbe indicato al COGNOME di lasciare il DVD nel cassetto, come riportato nella annotazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi, riguardando la attribuibilità al ricorrente del reato ascrittogli, possono essere congiuntamente valutati.
2.1. La sentenza impugnata, in applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., ha vagliato la fondatezza dell’appello sulle statuizioni penali “secondo il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, essendovi la possibilità di pervenire all’esito assolutorio anche nei casi nei quali la prova fosse insufficiente o contraddittoria”.
Gli imputati, tra i quali l’odierno ricorrente, sono stati ritenuti responsabili di aver concorso nel reato di calunnia, redigendo ciascuno una annotazione di servizio nella quale si sosteneva che il maresciallo COGNOME (il quale aveva in precedenza accusato i colleghi COGNOME e COGNOME di reati di falso per i quali interverr successivamente sentenza di applicazione di pena) avesse ordinato al COGNOME di buttare via un DVD, nel quale erano contenuti elementi di prova verosimilmente a carico di un suo amico.
2.2. A fronte della analitica disamina degli eventi e della puntuale risposta alle versioni difensive, specificamente quelle del COGNOME (v. par. 7), i motivi di ricorso sono una sostanziale censura in fatto alle valutazioni, prive di vizi logici e giuridici, svolte dalla sentenza impugnata.
Segnatamente, privo di vizi logici e genericamente censurata, è la ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato costituito dall’annotazione di servizio – concorde con le altre due dei coimputati COGNOME e COGNOME – riportante la falsa ricostruzione dell’ordine dato dal COGNOME al suo subordinato NOME di sopprimere un atto di indagine. Proprio il ricorrente, inoltre, aveva anche precisato che il luogo nel quale era stato effettuato il prelievo si trovava proprio vicino all’abitazione del COGNOME, con il chiaro intento di lasciar intendere che dietro l’ordine di distruzione del
DVD si celasse un interesse personale, volto a favorire un amico del NOME (v. pg. 14 della sentenza impugnata).
Del pari incensurabile è la ritenuta consapevolezza della falsità dell’accusa mossa nelle annotazioni, desunta dalla conoscenza da parte del COGNOME e COGNOME di quello che era effettivamente successo (il COGNOME aveva solo ordinato al COGNOME di non allegare alla CNR il DVD e l’elenco dei prelievi, poiché erano già in ritardo nella trasmissione mensile degli elenchi di notizie di reato a carico di ignoti), diverso rispetto a quello falsamente rappresentato nelle tre concordi annotazioni, rispetto alle quali – come correttamente annota la sentenza – irrilevante è chi ebbe a richiederle. Del pari priva di vizi logici è la ritenuta infondatezza della versione resa dal ricorrente sulla sua intenzione di evitare la dispersione RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, posto che alle annotazioni non fu allegato il DVD, che riemerse solo nel luglio 2015, essendo gli imputati consapevoli della irrilevanza investigativa del suo contenuto, visionato da COGNOME in presenza della persona offesa.
Infine, incensurabile è il movente dell’accusa (v. par. 9), costituito dall’intento vendicativo del COGNOME e COGNOME, dopo essere stati destinatari di un invito a rendere interrogatorio per i reati di falso, nei confronti del COGNOME che aveva dato causa alle indagini e della cui conoscenza da parte degli imputati la sentenza dà non illogica ricostruzione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado che è congruo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenete nel presente giud’zio dalla parte civile COGNOME che liquida in complessivi euro 3626, oltre acc ssori di legge.
Così deciso il 15/10/2025.