Reato di Calunnia: Irrilevante la Depenalizzazione del Reato Presupposto
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di reato di calunnia: la sua configurabilità non viene meno neanche se il reato, oggetto della falsa accusa, viene successivamente abrogato o depenalizzato. Questo concetto è cruciale per comprendere la natura del delitto di calunnia, che tutela il corretto funzionamento della giustizia e l’onore della persona ingiustamente accusata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di calunnia. L’imputato aveva falsamente accusato un’altra persona di aver commesso un illecito penale. In sua difesa, durante il processo di appello e successivamente in Cassazione, aveva sollevato diverse obiezioni, tra cui una particolarmente interessante dal punto di vista giuridico: il reato che egli aveva falsamente attribuito alla vittima era stato, nel frattempo, depenalizzato.
La difesa sosteneva che, venendo meno la rilevanza penale del fatto oggetto dell’accusa, dovesse di conseguenza venir meno anche la calunnia stessa. Tuttavia, sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello avevano rigettato questa tesi, confermando la condanna. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, riproponendo le medesime argomentazioni.
La Decisione sul reato di calunnia
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non fossero altro che una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito. La Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, congrua e giuridicamente corretta, soprattutto nel respingere le argomentazioni difensive.
Il punto centrale della decisione riguarda proprio la questione della depenalizzazione. La Corte ha chiarito in modo inequivocabile che il delitto di calunnia si perfeziona nel momento stesso in cui viene sporta la falsa accusa. È in quel preciso istante che si lede il bene giuridico protetto dalla norma, ovvero il corretto funzionamento della giustizia, e si mette in pericolo la libertà e l’onore di un innocente, esponendolo al rischio concreto di un procedimento penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato. La valutazione sulla falsità dell’attribuzione di un fatto costituente reato deve essere effettuata con riferimento al momento in cui la calunnia viene consumata. Ciò che rileva è che, in quel momento, il fatto falsamente denunciato fosse previsto dalla legge come reato.
La successiva abrogazione della norma incriminatrice non ha alcun effetto retroattivo sulla calunnia già commessa. L’offensività della condotta, infatti, si è già pienamente realizzata: l’aver attivato inutilmente la macchina della giustizia e aver esposto un innocente a un’indagine penale sono danni che si sono già verificati e che non possono essere cancellati dalla successiva modifica legislativa.
A sostegno di questa tesi, la Corte richiama un proprio precedente (Sez. 6, n. 39981 del 17/05/2018), confermando un orientamento giurisprudenziale stabile. La sentenza impugnata aveva, inoltre, fatto corretto uso della cosiddetta “motivazione per relationem”, richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado che avevano già confutato in modo esauriente le tesi difensive, rendendo superfluo un riesame nel dettaglio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce che chiunque accusi falsamente un’altra persona di un reato non può sperare di sfuggire alla responsabilità per calunnia in caso di futura depenalizzazione di quel reato. Il principio di legalità e la tutela della persona innocente prevalgono sulle vicende legislative successive al fatto.
In conclusione, il reato di calunnia si configura come un delitto contro l’amministrazione della giustizia la cui autonomia è tale da non essere influenzato dalle sorti del reato falsamente attribuito. La decisione della Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rafforza questo principio, garantendo certezza giuridica e protezione contro le accuse infondate.
La successiva depenalizzazione di un reato annulla una precedente condanna per calunnia relativa a quel reato?
No, la depenalizzazione del reato falsamente attribuito non ha alcun effetto sulla calunnia. La valutazione sulla rilevanza penale del fatto va compiuta al momento della consumazione della calunnia, cioè quando viene sporta la falsa accusa.
Quando si considera consumato il reato di calunnia?
Il reato di calunnia si consuma nel momento in cui la falsa accusa contro una persona innocente giunge a conoscenza dell’autorità giudiziaria o di un’altra autorità che ha l’obbligo di riferirle. È in quel momento che si realizza il pericolo per l’amministrazione della giustizia e per la persona falsamente incolpata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la valutazione sul reato di calunnia effettuata dalla Corte d’Appello è stata ritenuta logica e congrua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria pervenuta il 13/05/2024.
Ritenuto che i primi tre motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito.
Osservato, in particolare, che la motivazione per relationem appare correttamente effettuata a fronte, come evidenziato nella sentenza impugnata, di censure difensive che si risolvono nella pedissequa trasposizione, in sede di gravame, degli argomenti a discolpa già svolti in primo grado e congruamente confutati dal primo Giudice (primo e secondo motivo).
Rilevato, quanto al terzo motivo, che la valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato dì calunnia e stato effettuato con motivazione congrua e logica dai Giudici di appello (pag.6-12).
Quanto al motivo 3.1., deve ricordarsi che il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione. La valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell’elemento materiale della fattispecie crimìnosa, deve, infatti, essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente incolpato un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l’originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all’instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto precedentemente commesso conserva la sua offensività nonostante la successiva depenalizzazione (Sez. 6, n. 39981 del 17/05/2018, COGNOMEAgostino, Rv. 273844 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024
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