Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8671 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8671 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Vico Equense il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO riportandosi a nota scritta, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO del foro di Napoli, in difesa della parte civil COGNOME NOME, che si riporta alla memoria depositata e chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, come da conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese; udito l’AVV_NOTAIO del foro di Torre Annunziata, in difesa di COGNOME, che chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso e della memoria del AVV_NOTAIO generale
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza del 30/05/202 – 5 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Torre Annunziata in data 7 luglio 2023, con la quale COGNOME NOME veniva dichiarato responsabile del reato di calunnig nei confronti di COGNOME NOME e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
La Corte di appello ha ricostruito i fatti basandosi, come il giudice di primo grado, sulle dichiarazioni della persona offesa COGNOME NOME e dei testi e del
perito, nonché sull’esame dell’imputato, accertando che, con denuncia del 29/05/2017, indirizzata al sindaco del Comune di Pimonte, NOME COGNOME rappresentava che, in un immobile oggetto di comproprietà tra lui e gli eredi di COGNOME NOME (COGNOME NOME e COGNOME NOME), erano stati realizzati lavori edilizi abusivi e che, alla luce dei rilievi fotografici allegati, era poss ricavare che il cemento era umido, ed i lavori sembravano realizzati da pochissimo; personale dell’ufficio tecnico e della polizia municipale effettuavano un sopralluogo sul posto, a cui seguiva un’ingiunzione nei confronti degli eredi per la sospensione dei lavori; dai rilievi effettuati tramite Google Earth era poi possibile stabilire c le opere risalivano a data precedente il 29/06/2016 ed il procedimento penale veniva archiviato per prescrizione.
I giudici di merito hanno dunque ritenuto di essere in presenza di una falsa incolpazione, diretta ad un Sindaco, autorità che ha l’obbligo di riferire all’autorit giudiziaria, relativa a reati edilizi, implicitamente ma con certezza attribuibili ag ‘altri eredi COGNOME, accusando pertanto COGNOME NOMENOME sapendola innocente, di un reato che egli sapeva che la stessa non aveva commesso.
Avverso la Sentenza il ricorrente ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo tre motivi, che si provvede a sintetizzare ai sensi dell’art. 173, comma 1, cod. proc. pen., chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
2.1 Vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, ex art. 606, comma 1, lett. b). c) ed proc. pen. in relazione agli articoli 192 e 530 cod. proc. pen., eccependo a vizio di omessa contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
2.2 Violazione ed errata applicazione dell’art. 111 Cost., violazione di legge con riferimento al delitto di calunnia ex articolo 49, 368 cod. pen. e alla valutazione delle prove art 192,530 e 546 lett. e) cod. proc. pen. per non avere i giudici di merito correttamente valutato l’inidoneità della denuncia di lavori abusivi inviata al sindaco del Comune di Pimonte, a costituire falsa incolpazione della persona offesa e Senza svolgere accertamenti effettivi e autonomi sull’elemento soggettivo della fattispecie.
2.3 Violazione di legge processuale per inosservanza dell’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per motivazione apparente e meramente adesiva alle conclusioni del primo giudice.
Il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata, ritenendo la denuncia al Sindaco dell’abuso edilizio, che costituisce la condotta di calunnia contestata nella specie, non necessariamente avere natura di impulso all’apertura di un procedimento penale, ma potendo
ragionevolmente possedere l’attitudine a sollecitare i doveri di tipo amministrativo dell’autorità comunale.
La Parte civile COGNOME NOME, persona offesa e costituita parte civile nel procedimento penale a carico di COGNOME, ha depositato memoria, contrastando le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale e chiedendo il rigetto del ricorso proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento
Deve evidenziarsi che la sentenza impugnata costituisce un’ipotesi di “doppia conforme” che, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, e le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico, complessivo corpo decisionale (Cfr. Cass. pen. Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019, rv. 277218-01).
Il giudice del gravame di merito non è, quindi, tenuto a compiere un’anali approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
Va, altresì, ribadito il principio consolidato secondo il quale (Sez. 6 – , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 11/02/2021, Rv. 280601 – 01) “In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”.
Ciò posto, si ritiene che il presente ricorso debba essere rigettato in quanto in relazione ai profili di doglianza nei motivi il ricorso non è volto a rileva mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d’appello, sostanzialmente reiterando, peraltro, le medesime censure già sollevate dinanzi ai Giudici di merito, che ne hanno conformemente escluso la fondatezza sulla base di un congruo e lineare percorso argomentativo, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una completa ed approfondita disamina delle risultanze processuali.
I giudici di merito hanno disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza l’idoneità a configurare il delitto di calunnia della denuncia presentata dal ricorrente, soggetto qualificato per aver svolto la professione di architetto, presso l’ufficio del Sindaco (autorità che ha l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria), con la quale ipotizzavano recenti abusi edilizi, in quanto il cemento gettato in opera risultava ancora umido, sull’immobile ereditato dalla parte offesa.
Come affermato, ex multis, da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14761 del 19/12/2017 Rv. 272754 – 01, ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e suffi per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia.
A seguito della denuncia la parte offesa veniva iscritta nel registro degli indagati per il reato di natura urbanistica e soltanto dopo approfondamenti istruttori, veniva accertato che sull’area non erano stati realizzati abusi recenti, con conseguente archiviazione per prescrizione del procedimento penale, con ciò dovendosi disattendere la tesi propugnata dalla Procura Generale.
La Suprema Corte, sul punto, ha costantemente affermato che il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all’innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l’accertamento dell’estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell’ipotesi criminosa e l’analisi dell’individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell’amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non verit poiché si sviluppa su circostanze non veritiere, il cui corretto svolgimento e la cui corretta esecuzione, unitamente alla tutela degli interessi del terzo accusato, costituisce oggetto della tutela penale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14761 del 19/12/2017 Rv. 272753 – 01)
Per quanto riguarda la dedotta carenza dell’elemento soggettivo, sulla base delle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione, con processo logicodeduttivo, è stata evidenziata la cosciente volontà di un’accusa non veritiera, nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito alla persona incolpata
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Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 09/01/2026