Reato depenalizzato: la Cassazione annulla condanna per guida senza patente
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23822/2024 offre un chiaro esempio degli effetti della depenalizzazione di una fattispecie di reato. Un fatto, un tempo considerato illecito penale, può cessare di esserlo a seguito di un intervento del legislatore. Nel caso specifico, si tratta della guida senza patente, un reato depenalizzato che ha portato all’annullamento di una condanna ormai datata.
I fatti del caso
Un soggetto veniva condannato dal Tribunale di Napoli nel 2014 per il reato di guida senza patente, un fatto commesso nel 2010. L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo una tesi semplice ma decisiva: la fattispecie di reato per cui era stato condannato non esisteva più come tale nell’ordinamento giuridico.
La decisione della Corte e il reato depenalizzato
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. La ragione di questa decisione risiede nella trasformazione della natura dell’illecito. Il fatto contestato, ovvero la guida senza patente, pur rimanendo un comportamento illegittimo, non è più un reato.
Le motivazioni: il principio del favor rei
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri normativi. Il primo è il Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, che ha trasformato la contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, del Codice della Strada in un illecito amministrativo. La norma è entrata in vigore il 6 febbraio 2016, successivamente sia alla commissione del fatto (2010) che alla sentenza di condanna (2014).
Il secondo pilastro è l’articolo 2, secondo comma, del codice penale. Questo articolo stabilisce il principio del favor rei (o della retroattività della legge più favorevole), secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato”. Questo significa che se una legge successiva abolisce un reato, i suoi effetti si estendono anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, travolgendo eventuali condanne non ancora definitive.
Poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, la Corte non ha potuto fare altro che annullare la sentenza di condanna. La decisione di annullare “senza rinvio” deriva dal fatto che non vi era più nulla da giudicare in sede penale.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale dello stato di diritto: l’irrilevanza penale sopravvenuta di un fatto impone l’assoluzione dell’imputato. La trasformazione in illecito amministrativo, tuttavia, non significa impunità. La Corte ha infatti disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli, l’autorità competente per irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla nuova normativa. Si passa, dunque, da una responsabilità penale a una responsabilità amministrativa, con conseguenze sanzionatorie di natura diversa (generalmente una sanzione pecuniaria) ma non per questo assenti.
Cosa succede se si viene condannati per un fatto che successivamente viene depenalizzato?
Secondo il principio stabilito dall’art. 2, comma secondo, del codice penale, la condanna deve essere annullata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La sentenza penale viene quindi cancellata.
La guida senza patente è ancora un reato in Italia?
No, la guida senza patente prevista dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada non è più una contravvenzione penale. È stata trasformata in un illecito amministrativo dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ed è quindi punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza “senza rinvio”?
La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché, essendo il fatto non più previsto come reato, non c’era alcuna ulteriore questione di merito da decidere in sede penale. La decisione è definitiva e chiude il procedimento penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di guida senza patente (art. 116 d.lgs. 285/92), fatto accertato il 4/7/2010;
Rilevato che il ricorrente invoca l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere la fattispecie di reato depenalizzata.
Rilevato che la contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Ritenuto che la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell’art. 2, comma secondo, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli per quanto di eventuale competenza.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore