Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37205 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/06/2024 del GIP TRIBUNALE di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza , quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze rispettivamente emesse dal Giudice pe r l’udienza preliminare presso il Tribunale di Potenza in data 16/06/2022, irrevocabile dal 25/10/2023, per il delitto di cui agli artt. 110-628 cod. pen., commesso in data 11/06/2014, e dal Tribunale di Benevento in composizione collegiale in data 04/03/2016, irrevocabile il 02/05/2016, per il delitto di cui agli artt. 110-628 cod. pen., commesso in data 29/05/2014.
Il giudice di merito riteneva che, sebbene le condotte avessero ad oggetto la violazione della stessa fattispecie incriminatrice e fossero state commesse in un arco temporale ravviciNOME, non poteva affermarsi la sussistenza della prova di una preordinazione per la lunga distanza tra i luoghi di esecuzione (65 km tra Atella e Scampitella) e per il fatto che il gruppo criminale che le ha messe a segno non era lo stesso.
Avverso l ‘ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condanNOME, articolando in un unico motivo censure di violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione per chiedere l’annullamento del provvedimento impugNOME.
Il ricorrente censura il fatto che il giudice dell’esecuzione abbia svalutato il dato temporale, senza tenere conto che anche in presenza di un solo indice significativo l’unico disegno criminoso deve essere riconosciuto; peraltro la distanza tra i due luoghi di esecuzione non doveva considerarsi decisiva a fronte dell’analogo modus operandi accertato nelle due sentenze.
In relazione ai fatti di Atella, COGNOME aveva agito in concorso con NOME COGNOME ed altro soggetto rimasto ignoto e in tre, incappucciati, erano entrati all’interno dell’istituto di credito minacciando e strattonando il cassiere; si erano poi date alla fuga a bordo di un’autovettura Lancia Lybra alla guida della quale vi era un complice. In relazione ai fatti di Scampitella lo COGNOME aveva agito insieme a tre persone rimaste ignote, due delle quali, insieme a lui, erano entrate travisate presso l’agenzia di banca e avevano minacciato e strattone il dipendente lì presente per poi fuggire anche stavolta a bordo di una Lancia Lybra.
Illogico sarebbe anche il riferimento alla mancanza di identità dei correi visto che, tranne il COGNOME in uno dei due episodi, gli altri concorrenti sono rimasti ignoti.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che proporrebbe una mera rivalutazione degli elementi già presi in esame con motivazione congrua dal giudice di merito e che descrivono al più mere pulsioni del condanNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di
cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 27007401).
In questa indagine, il giudice dell’esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi»; ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01).
3. A tali principi non si è conformato il provvedimento impugNOME con il ricorso; nelle sue premesse l’ordinanza ha richiamato tutti gli indicatori da valutare ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen., ma, dopo avere evidenziato l’omogeneità delle violazioni e la loro prossimità temporale, elementi che già potevano risultare significativi nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata, ha svalutato la prossimità geografica dei luoghi di consumazione degli illeciti, ritenendo illogicamente lunga una distanza di soli 65 km e omettendo di approfondire le analogie tre le modalità di esecuzione delle rapine, puntualmente evidenziate nel ricorso del condanNOME: l’individuazione come obiettivo di istituti di credito, la partecipazione ad un’azione concordata con un gruppo di esecutori composti da altre tre persone incappucciate, i ruoli tra loro distribuiti nella medesima maniera, il contributo di uno di questi soggetti quale vedetta posta all’esterno, la fuga con una Lancia Lybra.
L’elemento valorizzato in senso contrario dal giudice dell’esecuzione è la mancata individuazione degli altri componenti del gruppo, elemento tuttavia di rilievo non esclusivo ai fini dell’indagine riguardo la su ssistenza di un medesimo disegno criminoso in capo a COGNOME.
L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio in cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza e in diversa persona fisica dov rà rivalutare, secondo l’insegnamento impartito dalle sezioni unite (sentenza n. 28659/2017 sopra richiamata), tutti gli indicatori che non sono stati presi in esame nel provvedimento cassato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Potenza -Ufficio GIP.
Così deciso, il 27 settembre 2024