Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 01/07/1989
avverso l’ordinanza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4),
•
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letti il ricorso e la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME evid che il coimputato nei medesimi reati si è visto riconoscere il beneficio della continuazion
relazione alle stesse fattispecie oggetto dell’istanza;
Ritenuto che
– gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto l’ordinanz impugnata ha ben evidenziato l’estemporaneità della condotta di lesioni per cui è stat
condannato il ricorrente, nata da un episodio specifico, e nella sistematica della giurispruden di legittimità l’estemporaneità è un limite alla possibilità di poter individuare una vo
criminale unitaria
(cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01);
– non è, pertanto, illogico che il giudice dell’esecuzione si sia discostato dal provvedime pronunciato in favore di un coimputato, atteso che la finalità di mantenere in vita il sodal
un elemento unificatore troppo debole per poter essere fatto rientrare nel medesimo disegno criminoso, e che finisce con il porsi in contrasto con la sistematica della giurisprudenz legittimità sul rapporto tra reato associativo e reati fine (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/ Toscano, Rv. 279430), atteso che diversamente si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione c la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. (nello stesso senso, Sez. 1, n. 403 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253);
per ciò che riguarda, invece, i reati in materia di stupefacenti non illogico è il rifer contenuto nella ordinanza impugnata alla distanza temporale tra gli episodi contestati come ostacolo alla possibilità di individuare un disegno unico tra essi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025.