Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50719 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50719 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, quale giudic dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con due sentenze: l “patteggiamento”, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Roma, in data 7 dicembre 2017 (irrevocabile il 14 marzo 2018), in relazione a vari reati di cui all’art. 73, comma 1, d. 309/90, essendo ritenuto più grave quello sub capo 2); l’altra, resa, in esito a rito abbreviato dalla Corte di appello di Roma in data 15 febbraio 2022 (irrevocabile il 2 dicembre 2022), relazione al reato associativo di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 sub A) e i reati di cui ai capi G), H), I), N) e O).
La pena concordata con la prima delle menzionate sentenze (5 anni di reclusione e 22.000,00 euro di multa), alla luce della pronuncia 8 marzo 2019 n. 40 della Cort costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 7 parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anzi di sei anni), veniva rideterminata in sede di esecuzione (ordinanza del G.U.P. del Tribunale Roma in data 9 maggio 2019) nella misura di 3 anni, 8 mesi di reclusione e 22.000,00 euro di multa.
Con la seconda sentenza, emessa nelle forme del rito abbreviato, l’imputato era stato condanNOME alla pena di 5 anni, 4 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.
Ciò premesso, la Corte di appello di Roma, pur ravvisando, in astratto, gli indicat sintomatici del medesimo disegno criminoso per la riconducibilità dei vari reati-fin programma dell’associazione dedita al narcotraffico contestata nel giudizio abbreviat escludeva, in concreto, di poter riconoscere il beneficio invocato osservando che, siccome reato più grave era uno (quello di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 sub capo 2) quelli accertati con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex,art. 444 cod. proc. p anche gli aumenti di pena ex art. 81, cpv., cod. pen. avrebbero dovuto essere applicati su un pena determinata nell’ambito di una sentenza di “patteggiamento”. Proseguiva aggiungendo che, siccome gli aumenti di pena da apportare per tutti i reati giudicati in abbreviato c seconda sentenza avrebbero superato il limite massimo di 5 anni di reclusione, la richiesta continuazione doveva essere respinta.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensor deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 444, 671 cod. proc. pen., 137 e disp. att. cod. proc. pen., e 81, cpv., cod. pen, e vizio di motivazione.
Rimarca il ricorrente che l’art. 188 citato, disposizione che contempla il limite di 5 per la pena detentiva, si applica unicamente nell’ipotesi di più sentenze di applicazione d pena e non nel caso, come quello di specie, in cui solo una delle due sentenze i considerazione è stata emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e l’altra in esito
abbreviato, il che avrebbe giustificato l’applicazione della disciplina generale di cui all’a cod. proc. pen.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in adesione alle ragioni d ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La Corte di merito non ha fatto buon governo delle norme che regolano il riconoscimento della disciplina della continuazione in executivis.
2.1. Invero, a fronte della ravvisata sussistenza di tutti gli indicatori di un omog disegno criminoso, ha ritenuto di individuare una preclusione all’accoglimento della richie del beneficio nel “limite imposto dal regime del rito del patteggiamento” (dunque, evocand implicitamente, la disposizione di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.), limite che, di specie, tuttavia, non poteva operare, per la semplice ragione che esso è previsto so quando vengono in considerazione “più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona” (tra le più recenti, S n. 16456 del 12/3/2021, COGNOME Azhary, Rv. 281194), mentre l’incidente di esecuzione in esame ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena e una sentenza emessa nelle forme del rito abbreviato.
Non vi erano, quindi, i presupposti normativi perché operasse il limite di cinque an complessivi di pena detentiva fissato dalla citata disposizione di attuazione.
2.2. Il caso sottoposto all’odierno vaglio ricade, viceversa, nell’ambito della discip ordinaria della continuazione e, in primo luogo, nell’alveo della norma di cui all’art comma 2, disp. att. cod. proc. pen., laddove si stabilisce che “La disciplina del conco formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena applicata su richiesta delle parti e altri reati” (tra molte, Sez. 1, n. 42568 del 26/1 Peluso, Rv. 230145).
Trovandoci nella fase esecutiva, il giudice procedente avrebbe, quindi, dovuto far applicazione della fondamentale previsione di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., vincola, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a q punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 3 del 5/6/2014, Fall, Rv. 260903; v. anche, seppure con riguardo al diverso tema del rapporto in sede di esecuzione, tra la riduzione per il rito abbreviato e il principio moderato “cumulo” ex art. 78 cod. pen., Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, 237692, in motivazione).
Al contrario, e per quel che rileverà in sede di rinvio, la Corte di appello sembra fatto riferimento, nell’individuare il reato più grave (contestato sub capo 2 nella sent
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emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Roma), a quello punito, astratto, con la pena edittale più alta, criterio, quest’ultimo, che, in realtà, si applic giudizio di cognizione, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenz n. 25939 del 28/2/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347, ,che ha espresso il seguen principio: “In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astr base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle s circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione f esse”.
Così il giudice dell’esecuzione è incorso in un ulteriore errore di diritto.
3. Tanto impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), c dovrà provvedere sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, ris alla quale sono già stati ravvisati i presupposti per l’accoglimento, facendo applicazione principi enunciati e ferma restando la necessità, affermata da Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017 Gargiulo, Rv. 270073, di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen. (triplo d stabilita per la violazione più grave) e 671, comma 2, cod. proc. pen. (misura non superior alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza), nonché di calcolare e motivare l’aument di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (secondo quanto statuito da Sez. U, 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269) e, infine, di non applicare per il reato-satellite frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 6296 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735).
P.Q.M.
Roma. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente