Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39272 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 08/03/2024 del Gip del Tribunale di Udine; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che lette le ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
1-2) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 19 novembre 2017, irrevocabile dal 25 giugno 2019, di condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso tra l’aprile 2005 e il maggio 2016 (operazione cd. S. Anna), e sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova del 15 dicembre 2016, irrevocabile dal 20 luglio 2018, di condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 497 bis cod. pen. e 73 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309, commessi nell’ottobre 2015: i reati oggetto delle due sentenze erano già stati unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen. con provvedimento del 2 febbraio 2022 del giudice dell’esecuzione (all’epoca dei fatti, la Corte d’appello di Reggio Calabria),
che aveva rideterminato le pene inflitte in quella complessiva di anni 10, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, ed C 98.000 di multa;
sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 19 luglio 2021, irrevocabile dal 22 novembre 2022, di condanna alla pena di anni 16 e mesi 3 di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309 commessi tra l’ottobre 2013 e il novembre 2015 (operazione cd. NOME);
- sentenza del Tribunale di Udine del 14 dicembre 2018, irrevocabile dal 22 marzo 2023, di condanna alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., commesso 11 ottobre 2015.
Il Tribunale di Udine, con ordinanza dell’8 marzo 2024, rigettava l’istanza, ritenendo necessario, in ossequio all’orientamento di legittimità da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01, svolgere «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità d momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione»: questo accertamento metteva in luce, nel caso di specie, l’assenza di una coincidenza temporale (la compagine RAGIONE_SOCIALE operò tra l’aprile 2005 e il maggio 2016, quella costituita per il narcotraffico tra l’ottobre 2013 e l’ottobre 2015), e la circostanza che «l compagini associative, al di là di alcuni membri, sono sostanzialmente diverse, vedendo l’organizzazione del processo S. Anna il vertice nella famiglia COGNOME, mentre nell’organizzazione del processo NOME il vertice sono i NOME COGNOME»; si riteneva non significativo che «anche l’organizzazione ‘ndranghetista commerciasse stupefacenti», dal momento che usualmente questo è «uno dei traffici principali delle mafie e di quella mafia in particolare, per cui non si tr di un elemento caratterizzante»; si riteneva irrilevante che le condotte oggetto della sentenza sub 2 e quelle oggetto della sentenza sub 3 fossero state commesse utilizzando gli stessi porti di Gioia Tauro e Genova, «essendo notoriamente i principali approdi merci italiani e, in quanto tali, i princip approdi per i carichi di sostanze stupefacenti»; si riteneva, infine, neutra la circostanza che i reati associativi oggetto dell’istanza fossero stati oggetto delle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, poiché l’identità delle fonti prova non illustrava che detti reati «fossero tra di loro collegati nella genesi». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’istanza veniva, dunque, rigettata, non essendo stata raggiunta «prova né diretta né indiziaria dell’unicità del momento deliberativo, cioè del fatto che a monte dell’adesione ad entrambe le associazioni, cioè già nel 2005, COGNOME si fosse prefigurato non solo di aderire a quell’organizzazione, ma anche a quella, in là da venire, costituita solo nel 2013, ex art. 74 dpr 309/90. Ciò invero pare
non sostenibile né in termini temporali, né logici. Al più COGNOME si prefigurava la commissione dei reati scopo, ma non già di entrare a far parte di una nuova compagine, fosse concorrente o contigua alla ‘ndrangheta. Ciò che allora pare piuttosto essere avvenuto è che COGNOME abbia inteso mettere a frutto l’esperienza maturata in 8 anni di traffici, entrando in un’altra organizzazione, non necessariamente concorrente, ma comunque diversa, alla quale offrire i suoi servigi».
- I difensori di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, hanno tempestivamente impugnato l’indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deducono l’illogicità, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione delle norme che disciplinano l’istituto della continuazione tra reati.
Si dolgono delle argomentazioni relative alla parziale diversità dei componenti dei sodalizi: sia perché la Suprema Corte lo ha in plurime occasioni ritenuto elemento di per sé non decisivo, sia e soprattutto perché lo stesso provvedimento impugnato ha evidenziato lo strettissimo legame tra le famiglie COGNOME e COGNOME, dal momento che uno dei NOME COGNOME (condannati quali capi del sodalizio dedito al narcotraffico) ha sposato la figlia del capo del sodalizio mafioso NOME COGNOME, sorella dell’odierno ricorrente NOME COGNOME; dunque, la presenza di quest’ultimo in entrambi i sodalizi era elemento valorizzabile ai fini del riconoscimento dell’identità del disegno criminoso, essendosi accertato che egli curava gli affari nel settore degli stupefacenti del RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetistico al quale apparteneva, e li curava, per l’appunto, attraverso il parallelo sodalizio oggetto della sentenza sub 3), del quale facevano parte soggetti legati da vincoli di parentela e di fiducia con colui che era al vertice de sodalizio mafioso: a conferma di ciò, i ricorrenti citano il capo d’imputazione della sentenza sub 1), nel quale si legge che NOME COGNOME costituiva per il sodalizio mafioso «uno dei punti di riferimento nella importazione di sostanza stupefacente mediante il porto di Gioia Tauro», e ricordano che del sodalizio oggetto della sentenza sub 3) faceva parte anche NOME COGNOME, cugino di NOME COGNOME, anch’egli condannato per aver fatto parte del sodalizio mafioso oggetto della sentenza sub 1), nel cui capo d’imputazione può per l’appunto leggersi anche che NOME COGNOME «forniva un costante contributo per la vita dell’associazione, eseguendo puntualmente, insieme a NOME COGNOME, tutte le disposizioni necessarie al consolidamento del sodalizio».
Si dolgono della ritenuta assenza di identità cronologica tra i diversi reati associativi, rilevando che si tratta di argomento che per un verso la Suprema Corte ha in plurime occasioni ritenuto di per sé non decisivo ai fini che qui
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rilevano, e per altro verso è smentito dalla accertata operatività, fin dagli anni ’80, della RAGIONE_SOCIALE nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, tanto che NOME COGNOME – il cui ruolo nel sodalizio mafioso è stato rilevato dall’odierno ricorrente: cfr. il capo d’imputazione della sentenza 1), laddove può leggersi che NOME COGNOME «fungeva da rappresentante nel ramo della RAGIONE_SOCIALE un tempo capeggiata dal padre COGNOME NOME» – fu condannato, con sentenza di primo grado emessa nel marzo del 2005, per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 T.U. stup., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.
Si dolgono della omessa valorizzazione della circostanza che gli elementi acquisiti dagli inquirenti grazie al sequestro di telefoni, passaporto e appunti di NOME COGNOME operato in Genova il 30 ottobre 2013 siano stati posti a fondamento tanto della sentenza sub 1), quanto della sentenza sub 3): elemento sintomatico della piena compenetrazione tra i due sodalizi.
Evidenziano che già il giudice dell’esecuzione reggino aveva riconosciuto l’identità del disegno criminoso tra il reato di associazione RAGIONE_SOCIALE di cui alla sentenza sub 1) e il reato di cui all’art. 73 T.U. stup. commesso il 7 ottobre 2015 (importazione di 130 chilogrammi di cocaina) di cui alla sentenza sub 2), così accertando che al momento dell’adesione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse programmato la perpetrazione dei delitti relativi al traffico di sostanze stupefacenti, e che il giudice della cognizione, nel riconoscere l’identità del disegno criminoso tra il reato di cui all’art. 74 T.U. stup. ed i diversi reati cui all’art. 73 T.U. stup. (delitti commessi tra l’ottobre 2013 e il novembre 2015), aveva fatto riferimento, nelle motivazioni della sentenza, al reato accertato il 7 ottobre 2015, ritenuto elemento sintomatico della sussistenza del delitto associativo: sicché, essendosi già riconosciuto negli appena richiamati provvedimenti che NOME COGNOME operò con un ruolo rilevante e di primissimo piano nei traffici internazionali di stupefacenti proprio in virtù dell sua partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, deve trovare applicazione il principio, già statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale «Il riconoscimento in sede di cognizione della continuazione con uno stesso reato associativo di due gruppi distinti, per sentenze di condanna, di reati fine, impone al giudice dell’esecuzione di affermare l’esistenza della continuazione tra i reati fine facenti parte dei due distinti gruppi» (Sez. 1, n. 16632 del 15/04/2010, Virga, Rv. 247483 – 01).
Peraltro, concludono i ricorrenti, la cointeressenza tra i due sodalizi è stata sostanzialmente già riconosciuta anche da questa Corte: ed invero Sez. 1, n. 45323 del 25/06/2019, COGNOME, n.m., nel confermare la sentenza di condanna dell’odierno ricorrente per il delitto di associazione RAGIONE_SOCIALE (sottolineando che «NOME COGNOME è stato qualificato come esponente di rilevante livello,
destinato a prendere il posto del padre NOME, condannato alla pena dell’ergastolo, in corso di espiazione»), aveva tra l’altro argomentato che «Secondo i giudici di appello, il ruolo svolto dall’imputato NOME COGNOME nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti costituiva manifestazione della sua attività quale esponente dell’omonima RAGIONE_SOCIALE, essendo in tal senso orientate le dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia, NOME COGNOME e NOME COGNOME», e che il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’episodio del 7 ottobre 2015 era «un riscontro notevolissimo alle dichiarazioni di COGNOME, giacché esso è valso corroborare la conclusione inerente al dinamismo criminale espresso dall’imputato nel settore del traffico degli stupefacenti per conto della RAGIONE_SOCIALE».
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione, rilevando che le violazioni commesse dal COGNOME offendono beni giuridici differenti, si collocano in un diverso arco temporale, sono state commesse in un ambito geografico solo parzialmente coincidente, sottolineando la diversa composizione soggettiva dei due sodalizi ed il diverso ruolo svolto negli stessi dal COGNOME, ed evidenziando che, nel momento del suo ingresso nell’associazione RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente «non poteva certamente programmare i reati di cui alle ulteriori sentenze», sicché non può sostenersi che l’associazione dedita al narcotraffico costituisse sviluppo prevedibile di quella RAGIONE_SOCIALE, potendo, al più, evidenziarsi che «il COGNOME si prefigurava la commissione dei reati scopo ma non già di entrare a far parte della nuova compagine, fosse concorrente o continua alla ‘ndrangheta».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla l dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243632 – 01).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia
meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 01).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità de lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01), tenendo presente che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo che caratterizza il reato continuato costituito dalla unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
La prova dell’unicità del disegno criminoso – ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve dunque essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere, indici che, tuttavia, hanno un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo: l’accertamento, pur offìcioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni; esso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 5043 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.).
Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati, e che, al contempo, neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettat previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non sarebbe conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni fatto e la loro possibile prevedibilità solo in via approssimativa: occorre, dunque, che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, una programmazione che può essere anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di adattamento alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo, prefissato e sufficientemente specifico (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.).
Con specifico riferimento alla configurabilità del vincolo della continuazione tra reati associativi quali quelli in relazione ai quali il COGNOME ha riport condanna, questa Corte ha ripetutamente affermato che non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità d momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271569 – 01), e che, qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, il vincolo della continuazione tra i reat associativi può essere riconosciuto solo a seguito di una specifica indagine sulla loro natura, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 – 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 266106 – 01).
Si è, infine, statuito che l’unicità del disegno criminoso tra il rea associativo ed i diversi reati fine è configurabile solo quando questi ultimi – oltre
a rientrare nell’ambito dell’attività del sodalizio criminoso e oltre ad essere finalizzati al suo rafforzamento – siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento dell’ingresso nell’associazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271984 – 01).
L’applicazione dei principi fin qui rassegnati al caso di specie rivela la fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente.
Ed invero, nell’istanza presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. erano stati segnalati aspetti che il giudice dell’esecuzione risulta avere impropriamente svalutato: non può revocarsi in dubbio, alla luce di quanto concordemente accertato non solo nei giudizi di merito e dal giudice dell’esecuzione nel menzionato provvedimento del 2 febbraio 2022, ma anche da questa Corte con la citata Sez. 1, n. 45323 del 25/06/2019, COGNOME, n.m., che i reati di narcotraffico commessi da NOME COGNOME costituivano uno dei principali oggetti dell’illecito programma operativo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE individuata come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: i precedenti giudiziari rivelano che il sodalizio, già retto da NOME COGNOME, padre di NOME, ha da sempre curato la realizzazione dei suoi obiettivi nel settore degli stupefacenti attraverso la creazione di strutture parallele nelle quali venivano ad associarsi esponenti di spicco del sodalizio mafioso e soggetti dediti al traffico di droga, e che identico modus operandi è stato seguito da NOME *COGNOMECOGNOME a membri del RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOMECOGNOME, ad uomini di fiducia del RAGIONE_SOCIALE (i NOME COGNOME*COGNOME e ad alt soggetti operanti nel settore del narcotraffico.
A fronte di questi conclamati elementi, e delle conformi conclusioni alle quali sono pervenuti nell’ambito di distinti procedimenti i giudici reggini (che in sede di cognizione hanno riconosciuto l’identità del disegno criminoso tra il reato di cui all’art. 74 T.U. stup. ed i diversi reati di cui all’art. 73 T.U. stup. commessi l’ottobre 2013 e il novembre 2015, e in sede di esecuzione hanno riconosciuto l’identità del disegno criminoso tra il reato di associazione RAGIONE_SOCIALE e il principale reato in materia di stupefacenti commesso dal ricorrente: l’importazione di 130 chilogrammi di cocaina accertata il 7 ottobre 2015), ulteriormente corroborate dalle richiamate considerazioni di questa Corte (che ha fatto proprie le conclusioni dei giudici di merito secondo cui «il ruolo svolto dall’imputato NOME COGNOME nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti costituiva manifestazione della sua attività quale esponente dell’omonima RAGIONE_SOCIALE», evidenziando che il coinvolgimento dell’odierno ricorrente nell’episodio del 7 ottobre 2015 confermava il «dinamismo criminale espresso dall’imputato nel settore del traffico degli stupefacenti per conto della RAGIONE_SOCIALE»), appaiono distoniche rispetto alle emergenze processuali le argomentazioni dell’impugnato
provvedimento circa l’assenza di una coincidenza temporale (risultando, invece, che la condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. copre un arco temporale che arriva fino al maggio 2016, e che, dunque, ricomprende appieno il periodo – 2013/2015 – di operatività del sodalizio ex art. 74 T.U. stup.) e circa la parziale diversità soggettiva dei componenti delle due consorterie (essendosi, invece, accertato che di entrambe facevano significativamente parte membri di spicco e uomini di fiducia del RAGIONE_SOCIALE COGNOME).
Alla luce di queste considerazioni e di questi conclamati elementi il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto svolgere la propria indagine sulla natura dei due sodalizi, sulla loro concreta operatività, sulla loro continuità temporale, onde stabilire se fosse o meno ravvisabile un’iniziale e anticipata ideazione – in ossequio al principio ripetutamente statuito da questa Corte secondo cui «Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità ne tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell’ambito di operatività, senza accertare l’adesione ad un nuovo pactum sceleris ovvero una discontinuità nel programma criminoso)» (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01) – rammentando che, come si è già evidenziato, il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che l’identità del disegno criminoso non presuppone affatto che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lo graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non sarebbe conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro possib prevedibilità solo in via approssimativa: occorre, dunque, ed è sufficiente che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, una programmazione che può essere anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di adattamento alle eventualità del caso, come mezzo per il Corte di Cassazione – copia non ufficiale
conseguimento di un unico scopo, prefissato e sufficientemente specifico (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.)
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato dev’essere annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Udine perché, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 9 luglio 2013), provveda a nuovo giudizio, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.