Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29845 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 11/11/1968
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/sentite le conclusioni del PG 4M. 4u.Sa. GLYPH lAfe GLYPH .Z” 7t) c-t 9 -44 ‘ ~-44t t – 0 -^ 1 n 4….4.^ GLYPH l’ – > j- h.r1/4 udito>lIft<isore G'-ko,AT GLYPH – cyua e, GLYPH / 1-4-L 2)<3) 9u22
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 marzo 2025, il Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte – Sez. 1, n. 43710 del 25 ottobre 2024 – dell'ordinanza del medesimo Tribunale del 12 giugno 2024, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da NOME COGNOME di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, ha riconosciuto – attesa la stretta contiguità temporale e spaziale, nonché le causali delle condotte – la continuazione in relazione ai fatti per i quali vi è stata condanna pronunziata rispettivamente dal Tribunale di Genova il 17 giugno 2022 per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. commesso il 15/6/2020 e dalla Corte d'appello della medesima città per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 7/5/2020. Con riferimento ai fatti commessi nel 2018 e, precisamente, porto di armi (coltello a serramanico e un tirapugni) commesso il 22 marzo 2018 e i reati di furto già valutati in continuazione tra loro e commessi sempre nel 2018, rispettivamente il 26 aprile e il 12 maggio, ha ritenuto di non accogliere l'istanza «attesa la non omogeneità delle condotte e non essendovi alcun elemento da cui ricavare che detto porto fosse collegato alla commissione di reati contro il patrimonio».
Avverso siffatta ordinanza ricorre il difensore di fiducia di NOME COGNOME affidando il proprio ricorso a un unico motivo con cui lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l'applicazione della continuazione.
Evidenzia la contiguità temporale tra le tre condotte di porto di armi e di furto nonché la condizione di tossicodipendenza del ricorrente che avrebbero consentito di ritenere i fatti affasciati da un unico disegno criminoso posto che è verosimile che un soggetto dipendente da sostanze psicotrope si armi e commetta reati contro il patrimonio al fine di procacciarsi denaro per procurarsi la sostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la motivazione censurata, comprensibilmente stringata attesa la natura del provvedimento che la contiene, è comunque completa, lineare e priva di aporie argomentative. Essa, infatti, rende pienamente ragione del pensiero del Giudice dell'esecuzione che, dopo aver preso atto della condizione di tossicodipendenza addotta, ha ritenuto che questa, a fronte di condotte disomogenee e verificatesi in un arco temporale relativamente ampio, non potesse essere considerata, di per sé sola, ragione sufficiente per far ravvisare l'unicità del disegno criminoso.
Tale decisione è rispettosa di quanto reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, alla luce del richiamo dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006), allorché si tratti di verificare la continuazione in fase esecutiva, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti purché sussistano, in ogni caso, le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità della continuazione (così, Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 27542001; Sez. 1, n. 20816 del 09/01/2017, COGNOME, n. m.; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 261490-01). Si è, altresì, condivisibilmente affermato che la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, contenuta nell'anzidetta disposizione normativa, non stabilisce però una presunzione iuris tantum in ordine alla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, NOME, Rv. 261271- 01). Pur avendo l'anzidetta disposizione normativa valorizzato l'esigenza di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria quando i diversi reati siano stati commessi da soggetto tossicodipendente, occorre pur sempre, dunque, come affermato da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, che «il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione), debba necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori – quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di siffatti condivisibili principi deve affermarsi che il giudi dell'esecuzione non ha violato l'obbligo di motivazione in quanto, pur avendo svalutato totalmente la condizione di tossicodipendenza, ha fornito una spiegazione adeguata considerando, al fine di escludere l'esistenza di un
medesimo disegno criminoso, il differente contesto, il lasso temporale non breve che separa i diversi episodi, la differente natura dei reati. (Sez. 5, n. 1766 del
06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Rv.
254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01). Tale motivazione, priva di vizi censurabili in questa sede di legittimità è, dunque,
sottratta a ogni altro sindacato concernente il merito della decisione.
4. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
5. Deve essere disposta, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati a norma dell'art.
comma 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Roma, 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore
NOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE