Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41599 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41599 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX nato aAVV_NOTAIOXXXXXX
avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di Imperia
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati previsti dagli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., commessi tra la primavera e la fine di settembre 2009, giudicati con sentenza del GUP del Tribunale di Genova in data 27 settembre 2011, e i reati previsti dagli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., commessi il 23 agosto 2015, giudicati sentenza del GIP del Tribunale di Imperia in data 30 gennaio 2022.
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX,a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione:
per non essere comprensibile il testo del provvedimento impugnato, in quanto vergato a mano;
per non essere stato considerato che lo stato detentivo subìto dal condannato per la prima condanna (dal settembre 2009 al secondo semestre 2014) non Ł di ostacolo alla continuazione con il secondo reato commesso poco dopo la scarcerazione in considerazione dello stato di tossicodipendenza e dell’identità delle condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta alcune censure inammissibili, Ł nel complesso infondato.
Va premesso che il provvedimento, pur vergato a mano, Ł chiaramente intellegibile.
2.1. ¨ bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica
della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2.2. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, nel respingere l’istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare:
il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un’astratta programmabilità) degli episodi delittuosi. In particolare, l’occasionalità delle condotte di cessione di droga commesse a distanza di anni;
il lasso di tempo trascorso, indicativo di una deliberazione estemporanea e occasionale;
lo stato di tossicodipendenza non Ł di per sØ elemento sufficiente a far ritenere sussistente medesimo disegno criminoso, in presenza di elementi oggettivi che testimoniano l’impossibilità di una preventiva determinazione dei vari episodi.
Con riferimento al dedotto stato di tossicodipendenza, l’ordinanza impugnata appare immune da vizi poichØ ha fatto corretta applicazione del costante orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e ) il bene protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di piø reati in relazione allo stato di tossicodipendenza» (Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012, Gallo, Rv. 253846).
Il giudice dell’esecuzione ha escluso che lo stato di tossicodipendenza abbia avuto una qualche funzione unificante che, del resto, neppure il ricorso deduce quando si limita a denunciarne il mancato esame, tanto Ł vero che lo stato in questione emerge soltanto dalla nota della ASL in data XXXXXXXXXXXXXXX che dà esclusivamente atto dell’anamnesi positiva per cannabinoidi e cocaina, senza alcun riscontro obiettivo di essa.
3.1. Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell’ordinanza impugnata, che non Ł certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati.
Il giudice dell’esecuzione, come detto, non si Ł sottratto a tale puntuale verifica, della quale ha dato conto con completa e corretta motivazione, evidenziando la estemporaneità e occasionalità dei reati.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.