Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 223 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 223 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 31/03/2025, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXX, e relativa – secondo quanto si riporta nella premessa del provvedimento impugnato – alla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela in data 01/07/2015, irrevocabile dal 13/09/2015, con la quale gli Ł stata applicata la pena di mesi sette e giorni ventisette di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Gela il 02/10/2014, e alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 20/11/2019, irrevocabile dal 21/01/2021, con la quale Ł stato condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 24.667,00 di multa per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Palermo e a Gela tra il settembre e l’ottobre 2014.
La Corte territoriale richiamava una propria precedente ordinanza in data 08/01/2024 con la quale aveva già rigettato analoga richiesta avente ad oggetto quattro sentenze, tra le quali le due oggetto della presente richiesta e ribadiva che la pluralità delle condotte non rimandava ad un unico disegno criminoso ma ad un’abitualità a delinquere. Segnalava altresì che dal certificato penale emergeva che l’istante aveva riportato condanna per tre delitti dolosi della stessa indole commessi nell’arco di dieci anni con una pena complessivamente superiore a cinque anni di reclusione e poi era stato condannato per un delitto doloso commesso entro dieci anni dall’ultimo dei delitti precedenti, di talchØ sussisterebbero i presupposti dell’art. 102 cod. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2.1. In premessa ha evidenziato che l’originaria istanza aveva ad oggetto non solo le due istanze alle quali fa riferimento l’ordinanza impugnata ma anche altre due (la sentenza
emessa dal Tribunale di Gela in data 22/05/2019, irrevocabile dal 16/10/2019, con la quale Ł stato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi in Gela nel marzo 2017 e la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 23/04/2019, irrevocabile dal 10/01/2020, con la quale Ł stato condannatoalla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in Gela il 30/03/2017); lamenta dunque che di tali sentenze non Ł stata svolta una valutazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
2.2. Quindi con il primo motivo ha denunciato la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., lamentando che le motivazioni dell’ordinanza erano estremamente generiche perchØ non avevano preso in considerazione nØ l’omogeneità delle condotte nØ la loro prossimità temporale nØ gli altri indicatori rilevanti; era stata anche trascurata la dedotta e documentata tossicodipendenza del condannato all’epoca dei fatti.
2.3. Con il secondo motivo ha dedotto che il rigetto dell’istanza era viziato da una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che non esplicita se nella nuova istanza vi siano elementi di novità e non esamina la dedotta condizione di tossicodipendenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti appresso specificati.
Il ricorrente introduce le sue censure evidenziando che nella propria originaria istanza aveva richiesto la valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione non solo con riguardo alla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela in data 01/07/2015, irrevocabile dal 13/09/2015, con la quale gli Ł stata applicata la pena di mesi sette e giorni ventisette di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Gela il 02/10/2014, e alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 20/11/2019, irrevocabile dal 21/01/2021, con la quale Ł stato condannatoalla pena di anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 24.667,00 di multa per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Palermo e a Gela tra il settembre e l’ottobre 2014 (quelle effettivamente riportate in premessa dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato) ma anche con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 22/05/2019, irrevocabile dal 16/10/2019, con la quale Ł stato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi in Gela nel marzo 2017 e alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 23/04/2019, irrevocabile dal 10/01/2020, con la quale Ł stato condannatoalla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in Gela il 30/03/2017.
Tuttavia se Ł pur vero che di queste ultime due sentenze la Corte nissena non fa cenno quando riporta il contenuto dell’istanza, la motivazione nel suo complesso ne fa espressa valutazione laddove richiama la precedente ordinanza in data 08/01/2024 con la quale era stato preso in esame (ed escluso) il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tutte e quattro le sentenze di cui l’istanza chiedeva anche in questa occasione una valutazione; a ciò si aggiunga che il giudice dell’esecuzione ha comunque preso in esame anche tutti i precedenti penali risultati dal certificato penale del ricorrente.
SicchØ sotto tale profilo l’omissione in sØ non assume alcun rilievo ai fini del giudizio di
legittimità.
3. Procedendo quindi all’esame del primo motivo del ricorso, si osserva che con esso si lamenta l’omessa valutazione degli indici rilevanti ai fini dell’art. 81 cod. pen., nonchØ del documentato stato di tossicodipendenza, di cui aveva prodotto certificazione.
In effetti la motivazione riprende in buona parte argomenti contenuti nella precedente ordinanza emessa in sede di esecuzione in data 08/01/2024 e non affronta il profilo riguardante la tossicodipendenza.
3.1. Occorre ricordare che, secondo risalente e costante giurisprudenza la formulazione dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti e che la condizione di tossicodipendenza dell’autore dei delitti sanzionati con sentenze irrevocabili deve essere presa in considerazione per valutare l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione.
Fin dalle sue prime applicazioni Ł stato rilevato che la norma «impone solo prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l’assetto di tale istituto. Ne consegue che, per l ‘ a pplicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l’imputato e la necessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sØ, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell’originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell’istituto della continuazione» (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426-01).
Pur essendo sempre stata ribadita la necessità di verificare che, a fronte della tossicodipendenza, sussistano gli altri requisiti richiesti dall’art. 81 cpv. c.p. (sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420; sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490-01; sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Rv. 248124-01), Ł stato fissato dalla giurisprudenza di legittimità il precetto in base al quale, «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione» (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187-01; similmente sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019, Rv. 277864-01).
3.2. Ai fini del presente giudizio, nel quale il provvedimento impugnato si Ł pronunciato su un’istanza di continuazione tra i medesimi fatti reato oggetto di precedente analoga istanza e di conseguente ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione, passata in giudicato, occorre pure ricordare che già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il seguente principio: «quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed Ł soggetto ad impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine per l’impugnazione o questa sia stata respinta; la revocabilità di una ordinanza Ł dunque correlata alla situazione giuridica su cui il provvedimento incide e deve essere esclusa tutte le volte in cui ha il carattere della definitività, come nelle ipotesi di ordinanza emessa dal giudice all’esito del procedimento di esecuzione in cui l’esaurimento della situazione
considerata impedisce la riproponibilità delle questioni decise; eventuali elementi nuovi che incidano su una situazione esecutiva in atto possono essere solo condizione per un nuovo incidente di esecuzione» (Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994, Confl. comp. in proc. p.c. e Sessa, Rv. 196317 – 01).
SicchŁ «il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo “petitum” non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finchØ non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore» (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, P.G. in proc. Bellin, Rv. 256406 01).
La condizione per la quale il giudice dell’esecuzione deve procedere ad una nuova valutazione e quindi ad una nuova pronuncia sul medesimo “petitum” si realizza quando «si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 – 01).
In questa prospettiva anche la lettera dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329 – 01).
E così Ł stato escluso che costituisca fatto nuovo idoneo a rimuovere la preclusione del giudicato esecutivo la formazione di orientamento giurisprudenziale diverso da quello al quale aveva aderito la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 23817 del 11/03/2009, Cat, Rv. 243810 – 01).
Invece in fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell’istanza, l’esito del precedente giudizio di esecuzione non Ł stato ritenuto preclusivo di una nuova valutazione (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 – 01).
3.3. Ma la Suprema Corte ha anche annullato il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 – 01).
Da ciò può concludersi che anche quando l’istanza di applicazione della disciplina della documentazione ha ad oggetto gli stessi fatti di reato oggetto delle stesse sentenze, ma l’istanza deduce documentazione nuova non valutata nella precedente decisione e astrattamente rilevante per una rivalutazione complessiva della richiesta, il precedente provvedimento non comporta alcuna preclusione.
Se poi, come nel caso di specie, la documentazione attiene allo stato di tossicodipendenza del condannato sulla quale, in conseguenza del disposto dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di motivare, a maggior ragione può escludersi che l’ordinanza di diniego già
emessa possa esonerare il giudice dell’esecuzione dal procedere ad una nuova valutazione complessiva della richiesta.
3.4. Nel provvedimento impugnato che pure valuta gli altri indici elaborati dalla giurisprudenza in ordine all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. manca alcuna valutazione della dedotta documentazione sulla tossicodipendenza del condannato, della quale vanno verificati i contenuti, accertata la rilevanza e la pertinenza rispetto ai periodi di commissione dei fatti e infine apprezzata l’eventuale incidenza sul quadro dimostrativo dell’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati oggetto dell’istanza che possano risultare – anche solo in parte di essi – collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione.
NØ può valere ad integrare la lacuna motivazionale il richiamo alla precedente ordinanza in data 08/01/2024, che, sebbene avesse ad oggetto gli stessi reati, non conteneva nemmeno essa alcuna valutazione dell’elemento della tossicodipendenza, così rendendo – per le ragioni sopra evidenziate – insussistente ogni effetto preclusivo e non riproponibili gli argomenti in essa già esposti, se privi di specifica integrazione.
Dalla fondatezza del primo motivo deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice).
Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ad una complessiva rivalutazione della richiesta di riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso tra tutti i fatti dedotti come avvinti dalla continuazione, confrontandosi con le risultanze in ordine alla condizione di tossicodipendenza del condannato nei periodi di riferimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così Ł deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.